Assemblea condominiale in videoconferenza: come si convoca?

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Cos’è e come funziona l’assemblea di condominio in modalità telematica? In quali casi è legittima la riunione a distanza?

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L’assemblea condominiale può svolgersi sia in presenza che online, cioè da remoto. Quest’ultima modalità, introdotta a seguito dell’emergenza pandemica, è stata confermata dalla legge, con la conseguenza che i condòmini, quando sono d’accordo oppure se il regolamento lo prevede, possono sempre decidere di riunirsi tramite collegamento online oppure perfino in modalità mista, cioè con parte dei proprietari in presenza e parte collegati da remoto. Ma come si convoca l’assemblea condominiale in videoconferenza?

Come vedremo, la legge non prevede particolari formalità, con la conseguenza che la

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riunione online deve sostanzialmente rispettare le stesse regole dell’adunanza classica. Maggiori problemi possono sorgere, invece, sulla maggioranza che occorre perché l’assemblea si possa regolarmente svolgere secondo questa modalità. Approfondiamo l’argomento.

Cos’è l’assemblea condominiale telematica?

L’assemblea condominiale telematica (o in videoconferenza) consente ai condòmini di riunirsi mediante collegamento da remoto, ad esempio tramite Skype, Zoom oppure WhatsApp.

Come si svolge l’assemblea condominiale telematica?

Il funzionamento dell’assemblea di condominio in videoconferenza è identico a quello dell’ordinaria adunanza “in presenza”.

Ciò significa che il presidente dovrà innanzitutto verificare la regolare presenza degli invitati, anche per delega; successivamente, dovrà effettuare il conteggio dei millesimi per calcolare la sussistenza dei

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quorum di legge; infine, dovrà consentire la discussione sui singoli punti all’ordine del giorno e, da ultimo, procedere con la votazione. Tutto, ovviamente, avverrà a distanza, con i partecipanti comodamente seduti alla propria postazione internet.

Al termine, il verbale, regolarmente redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condòmini, con le medesime formalità previste per la convocazione [1].

Come spiegato nell’articolo Assemblea condominiale in videoconferenza: come fare, nulla vieta che l’assemblea possa svolgersi anche in modalità mista, cioè con parte dei condòmini radunati in presenza e parte collegati da remoto.

Condominio: come si convoca l’assemblea in videoconferenza?

La convocazione dell’assemblea in videoconferenza segue le stesse regole stabilite dalla legge per la convocazione dell’adunanza in presenza.

L’unica particolarità è che l’amministratore, all’interno dell’avviso di convocazione da trasmettere con almeno cinque giorni di anticipo, deve specificare che la riunione si svolgerà

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in modalità telematica, avendo cura di indicare la piattaforma elettronica sulla quale si terrà l’adunanza (Skype, Teams, ecc.).

Per il resto, l’avviso di convocazione deve contenere le medesime indicazioni, e cioè l’ordine del giorno, il giorno e l’ora dell’incontro (anche in seconda convocazione). Anche le modalità di notificazione sono sempre le stesse: raccomandata a/r, pec, fax o consegna a mano.

Assemblea telematica: quando si può convocare?

L’assemblea condominiale in videoconferenza può essere convocata:

Se sul primo presupposto non ci sono dubbi, si discute sul modo di calcolare la maggioranza che serve per approvare l’assemblea in videoconferenza, e cioè se sia sufficiente una maggioranza numerica oppure quella per quote.

Poiché la legge non fa alcuna specificazione, si deve ritenere che la maggioranza vada calcolata “per teste”, senza riferimento ai millesimi.

Pertanto, in un edificio con 10 condòmini si potrà svolgere un’assemblea in videoconferenza se almeno 6 sono d’accordo.

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Si pone a questo punto il problema di stabilire in quale sede i condòmini dovranno esprimere il loro consenso alla modalità telematica dell’assemblea: in assenza di espressa previsione regolamentare, infatti, per poter avviare la riunione da remoto è necessaria una previa votazione.

Per garantire la massima partecipazione, la possibilità di una videoconferenza andrà posta all’ordine del giorno della precedente assemblea affinché tutti i condòmini, nel corso della riunione, possano autorizzarla.

Nulla vieta, però, di chiedere l’autorizzazione alla videoconferenza anche al di fuori di un’apposita assemblea, quindi con una dichiarazione scritta e firmata, da inviare singolarmente all’amministratore dietro apposita richiesta.

In altre parole, il consenso allo svolgimento dell’assemblea in videoconferenza può essere raccolto anche in maniera informale, cioè al di fuori dell’adunanza, purché però sia data a tutti la possibilità di esprimersi.

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