Condominio senza messa a terra: è legale?

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Chi è il responsabile della sicurezza condominiale? L’amministratore può decidere di regolarizzare l’impianto elettrico senza il consenso dell’assemblea?

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Vivere in condominio non è mai semplice: tra liti con i vicini e problemi con l’amministratore, c’è sempre qualcosa che non va. A volte si tratta di questioni davvero di poco conto, mentre altre volte i contrasti possono sorgere per cose molto importanti, come ad esempio nell’ipotesi in cui l’impianto condominiale sia privo di messa a terra.

Con il presente articolo spiegheremo se questa situazione è legale e cosa fare per porre rimedio a una situazione potenzialmente pericolosa per l’incolumità dei condòmini. Vedremo inoltre come vanno divise le spese per la regolarizzazione dell’impianto elettrico.

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Cos’è la messa a terra?

Per “messa a terra” si intende il sistema di sicurezza in un impianto elettrico che consente di proteggere le persone dal pericolo di rimanere folgorati nel caso di guasto o di malfunzionamento.

Per essere più precisi, la messa a terra è costituito da dispersori che hanno il compito di convogliare verso il terreno le correnti di guasto di un impianto elettrico.

Questo sistema protegge da rischi di folgorazione in quanto, in caso di guasto accidentale, la messa a terra fa scattare automaticamente il cosiddetto “salvavita”, cioè l’interruttore differenziale in grado di interrompere il flusso in un circuito di un impianto elettrico.

Condominio: la messa a terra è obbligatoria?

Secondo la legge [1] la messa a terra è obbligatoria in tutti gli

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edifici condominiali. L’impianto elettrico del fabbricato deve quindi essere dotato di questo particolare sistema di sicurezza che consente, in caso di guasti, di disperdere la corrente verso il terreno.

Questo significa che ogni nuovo edificio deve essere munito, sin dall’inizio, di messa a terra, mentre le costruzioni più datate devono necessariamente provvedere ad adeguare il proprio impianto procedendo all’installazione di tale sistema di sicurezza.

Peraltro, è appena il caso di precisare che il condominio è considerato luogo di lavoro anche quando non ha alcun dipendente (ad esempio, il portiere) [2]; da tanto deriva che l’edificio va sottoposto obbligatoriamente a verifica quinquennale per ciò che concerne la presenza della messa a terra.

Chi è responsabile della sicurezza in condominio?

L’amministratore è il responsabile della sicurezza condominiale; ciò significa che, se dovesse accadere qualcosa per via della mancanza della messa a terra nell’impianto elettrico dell’edificio, potrebbe essere ritenuto civilmente e penalmente responsabile di quanto successo.

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Per tale ragione, l’amministratore può incaricare una ditta affinché proceda all’installazione del sistema di sicurezza, regolarizzando così la posizione del condominio davanti alla legge.

Messa a norma impianto elettrico: serve il consenso dell’assemblea?

Per realizzare la messa a terra non occorre ottenere il consenso assembleare: l’amministratore può procedere autonomamente, trattandosi di adempimento imposto dall’ordinamento giuridico al quale i condòmini non possono opporsi: sarebbe infatti nulla per illiceità dell’oggetto la deliberazione con cui l’assemblea decide di non dotare il proprio impianto elettrico di messa a terra.

Secondo la Cassazione [3], la messa a norma della struttura condominiale va considerata come attività di manutenzione urgente, per cui l’amministratore può provvedervi direttamente senza necessità di autorizzazione.

Condominio: come si dividono le spese per la messa a terra?

Le spese necessarie per realizzare l’impianto di messa a terra condominiale devono essere ripartite tra tutti i condòmini

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, in base ai millesimi di proprietà.

Si tratta infatti di servizio comune di cui beneficiano tutti i proprietari, i quali sono quindi chiamati a corrispondere ciascuno la propria quota.

Ciò vale anche se i lavori sono stati commissionati dall’amministratore senza il previo consenso dell’assemblea: come ricordato, infatti, la messa a terra è un obbligo di legge.

Contro il condomino che volesse rifiutarsi l’amministratore può agire per il recupero della quota non versata, anche mediante decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.

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