Debiti lasciati dall'usufruttuario: cosa fare?
Chi paga i debiti dell’usufruttuario: il nudo proprietario o gli eredi? A chi deve rivolgersi l’amministratore per gli oneri condominiali non pagati?
L’usufrutto permette di godere di un certo bene come se fosse proprio, sopportandone le spese riguardanti la manutenzione ordinaria. Non a caso l’usufrutto è il diritto reale che più si avvicina alla proprietà. È in questo contesto che si inserisce il seguente quesito: cosa fare per i debiti lasciati dall’usufruttuario?
La domanda si pone soprattutto con riferimento agli oneri condominiali non pagati. Chi sarà tenuto a onorare questi ultimi? Gli eredi dell’usufruttuario deceduto oppure il nudo proprietario che, nel frattempo, ha riacquistato la piena proprietà dell’immobile? Vediamo cosa dice la legge.
Indice
In cosa consiste l’usufrutto?
L’usufrutto è un diritto che il proprietario può concedere a un’altra persona su un proprio bene.
Secondo la legge [1], l’usufruttuario ha diritto di godere della cosa che gli è concessa in usufrutto come se ne fosse il proprietario, salvo l’obbligo di rispettarne la destinazione economica. Cosa vuol dire?
In pratica, l’usufruttuario di un bene può utilizzarlo liberamente, come se fosse suo. Ad esempio, se l’usufrutto è costituito su un’auto, egli potrà impiegarla a proprio piacimento; lo stesso se l’usufrutto riguarda un immobile: se si tratta di una casa, l’usufruttuario potrà abitarvi come se fosse sua.
Il limite principale al diritto dell’usufruttuario è il rispetto della destinazione economica del bene. Ad esempio, nel caso in cui oggetto del diritto sia un terreno, l’usufruttuario non può sostituire una piantagione con un’altra; se l’immobile è adibito ad abitazione, l’usufruttuario non può cambiarne la destinazione d’uso, rendendola un ufficio o un esercizio commerciale.
Non muta invece la destinazione economica l’usufruttuario che concede in locazione l’immobile, anche se il proprietario lo abitava personalmente.
Cosa succede alla morte dell’usufruttuario?
L’usufrutto non si trasferisce agli eredi. Secondo la legge [2], infatti, l’usufrutto non può durare oltre la vita dell’usufruttuario.
Il decesso dell’usufruttuario determina quindi l’estinzione del diritto di usufrutto e la riunione alla nuda proprietà [3]. In pratica, il nudo proprietario torna a essere un “pieno proprietario”.
Chi paga i debiti dell’usufruttuario?
Alla morte dell’usufruttuario i debiti si trasmettono agli eredi, come d’altronde avviene in ogni altra circostanza.
Ciò significa che i debiti che ha maturato l’usufruttuario nel corso della sua vita non si trasmettono al nudo proprietario, il quale rimane quindi estraneo a tali obbligazioni.
Tanto trova conferma nella disposizione di legge secondo cui «L’usufruttuario è tenuto, per la durata dei suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito»
Ad esempio, se l’usufruttuario non paga l’Imu sull’immobile in cui abita il Comune non potrà poi rivalersi nei confronti del nudo proprietario, il quale è estraneo all’obbligazione. Si legga a tal proposito l’articolo dal titolo Chi paga l’Imu dopo il decesso?
Insomma: in caso di morte dell’usufruttuario i debiti da questi accumulati diventano obbligazioni a carico dell’eredità e, quindi, saranno trasferiti agli eredi (sempre che gli stessi abbiano accettato l’eredità).
Quanto appena detto trova una parziale eccezione nell’ipotesi di debiti condominiali. Vediamo perché.
Chi paga i debiti condominiali dell’usufruttuario?
L’usufruttuario è tenuto al pagamento degli oneri condominiali
Se l’usufruttuario muore lasciando debiti condominiali, l’amministratore potrà chiederne il pagamento al nudo proprietario.
Secondo la legge, infatti, chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente [5].
Per il recupero delle rate non versate l’amministratore si può rivolgere solo ai condòmini; nel caso specifico, all’attuale proprietario dell’appartamento, cioè colui che era nudo proprietario.
Secondo la Corte di Cassazione [6], infatti, tutti i rapporti interni che attengono alle cose comuni e alla loro amministrazione, trovando titolo nei singoli diritti di proprietà individuale e collettiva, intercorrono tra i soli condòmini e non possono coinvolgere terzi.
Alla luce di ciò, possiamo affermare che per i debiti condominiali l’amministratore deve rivolgersi al nudo proprietario; quest’ultimo potrà poi, a propria volta, rivalersi sugli eredi dell’usufruttuario per avere il rimborso.
In sintesi. Il legale rappresentante del condominio dovrà chiedere il pagamento dei debiti accumulati dall’usufruttuario al condomino, restando gli eredi soggetti estranei al condominio.
Tuttavia, il nudo proprietario avrà diritto a chiedere a questi ultimi il rimborso di quanto versato al condominio per le obbligazioni dell’usufruttuario deceduto.