Che diritti ha una moglie separata?

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Autore: Mariano Acquaviva

25 dicembre 2023

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Tutti i diritti che spettano alla donna separata dal marito: dall’assegnazione della casa al mantenimento, passando per l’affidamento dei figli minorenni.

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La separazione fa venir meno alcuni degli obblighi che derivano dal matrimonio, come ad esempio quello alla coabitazione e alla fedeltà. Ciò significa che marito e moglie, pur restando tali, possono vivere separatamente, intraprendendo anche una nuova relazione sentimentale. Con il presente articolo vedremo che diritti ha una moglie separata.

Il diritto all’affidamento dei figli

La moglie separata ha diritto all’

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affidamento dei figli minorenni, in maniera congiunta con il marito.

L’affido condiviso è la “soluzione di default”, cioè il rimedio a cui il giudice deve sempre ricorrere, anche in mancanza di accordo tra i coniugi, a meno che non vi siano ragioni concrete che suggeriscano di adottare un provvedimento di affido esclusivo.

A tale ultima opzione il giudice deve ricorrere soltanto se uno dei coniugi è totalmente inadatto a fare il genitore. Si pensi, ad esempio, al padre violento che fa uso di sostanze stupefacenti e di alcolici.

Nonostante l’affido condiviso, la madre ha solitamente il diritto di trascorrere più tempo con la prole che si trova ancora in tenera età, tant’è che essa le viene affidata

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con preferenza rispetto al padre.

La madre acquista quindi la qualifica di “genitore collocatario”, cioè di genitore presso cui i figli stabiliscono la residenza, anche se l’affido resta di tipo condiviso.

L’assegnazione della casa familiare

La moglie separata ha diritto all’assegnazione della casa familiare tutte le volte in cui è genitore collocatario della prole.

Secondo la legge, il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli, con la conseguenza che, ogni volta in cui la prole sia affidata con preferenza alla madre, a quest’ultima spetterà anche il godimento dell’abitazione, a prescindere dal titolo di proprietà.

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La natura del provvedimento di assegnazione, infatti, risponde all’esigenza di tutela dell’interesse morale e spirituale della prole a conservare l’habitat domestico affinché sia reso meno traumatico il cambiamento di vita causato dalla rottura del nucleo familiare.

Il provvedimento di assegnazione della casa familiare può essere trascritto nei registri immobiliari in modo da renderlo opponibile anche ai terzi, ad esempio ai proprietari dell’immobile oppure ai creditori.

L’assegno di mantenimento

La moglie separata ha diritto all’assegno di mantenimento se esiste disparità economica con il marito e se non le è stata addebitata la separazione.

La moglie ha diritto al mantenimento anche quando non versa in uno

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stato d’indigenza: l’assegno, infatti, serve a riequilibrare le posizioni tra le parti, evitando che uno dei coniugi possa subire uno “shock economico” a seguito della separazione.

Per tale ragione si dice che l’assegno di mantenimento ha una doppia funzione:

L’assegnazione della casa familiare viene

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valutata a livello economico nella definizione delle condizioni patrimoniali dei coniugi; può quindi incidere sull’eventuale diritto al mantenimento perché consiste in un’utilità di cui gode il coniuge assegnatario.

L’assegno di mantenimento per i figli

La moglie separata ha diritto a percepire, dall’altro coniuge, anche il mantenimento che spetta ai figli minorenni che convivono con lei.

Finché la prole non ha raggiunto la maggiore età, infatti, il mantenimento dovrà essere materialmente pagato al genitore collocatario, il quale utilizzerà le somme nell’interesse esclusivo dei figli.

Il rimborso delle spese straordinarie per i figli

La moglie separata ha diritto non solo a percepire il mantenimento per sé e per i figli ma anche il

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rimborso, pari al 50%, delle spese straordinarie sostenute per essi.

L’assegno di mantenimento che versa il padre, infatti, copre solamente le spese ordinarie, quelle cioè che sono prevedibili e indispensabili, come ad esempio quelle per acquistare il vestiario e i generi alimentari.

Tutte le spese non prevedibili né strettamente necessarie vanno invece divise a metà tra i genitori: è il caso della vacanza estiva, delle attività extrascolastiche, del motorino, della retta universitaria, ecc.

La pensione di reversibilità

La moglie separata ha diritto alla reversibilità, cioè a una quota della pensione che percepiva il marito defunto, anche se è stato pronunciato addebito a suo carico.

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Il diritto all’eredità

La moglie separata senza addebito ha diritto all’eredità del marito. Da questo punto di vista, i suoi diritti sono del tutto identici a quelli della moglie non separata.

Non solo: per legge, al coniuge superstite spetta sempre il diritto di abitazione sulla casa, la quale quindi resta in suo possesso a prescindere dalle quote che ereditano gli altri familiari, come ad esempio i figli.

Per essere più precisi, il diritto di abitazione del coniuge superstite è riservato alla casa utilizzata come residenza familiare.

La moglie superstite mantiene anche il diritto sull’utilizzo dei mobili presenti nell’abitazione, sempre che siano di proprietà del defunto o di proprietà comune.

Diritti della moglie separata: approfondimenti

Per ulteriori approfondimenti sui diritti della moglie separata, si legga l’articolo dal titolo Diritti della moglie in caso di separazione e divorzio.

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