Mi hanno denunciato: come rispondere?

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Autore: Mariano Acquaviva

07 gennaio 2024

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Cosa può fare la persona querelata per un reato prima ancora di rivolgersi a un avvocato di fiducia? Le attività difensive che non necessitano del legale.

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Chi è vittima di un reato può sporgere denuncia presso qualsiasi presidio delle forze dell’ordine. La denuncia viene trasmessa direttamente presso la Procura della Repubblica affinché il pubblico ministero, dopo aver iscritto la notizia di reato nell’apposito registro, possa delegare la polizia giudiziaria al compimento delle necessarie attività d’indagine. Solitamente, uno dei primi adempimenti è quello di notificare al denunciato un avviso con cui si chiede di eleggere domicilio al fine di ricevere le future comunicazioni da parte dell’autorità. È in questo contesto che molti si pongono il seguente quesito:

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come rispondere se mi hanno denunciato?

In buona sostanza, si tratta di capire cosa deve fare la persona denunciata una volta che è venuta a conoscenza della segnalazione sporta nei suoi confronti. Essendo ovvio che debba rivolgersi a un avvocato, con il presente articolo cercheremo di comprendere cosa può fare il denunciato prima ancora di contattare un legale di fiducia. Approfondiamo la questione.

L’avviso della denuncia è obbligatorio?

Partiamo subito da una fondamentale precisazione: il denunciato

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non deve necessariamente essere avvisato della segnalazione di reato sporta nei suoi riguardi.

Secondo la legge, la ben nota “informazione di garanzia” è obbligatoria soltanto se la polizia giudiziaria deve eseguire attività d’indagine (interrogatorio, perquisizione, ecc.) per cui è indispensabile la presenza dell’avvocato difensore.

È quindi possibile che il denunciato sia sottoposto a indagini senza neanche saperlo, ricevendo la prima comunicazione solo alla conclusione delle stesse.

Solitamente, però, il denunciato viene avvisato dalle autorità affinché effettui l’elezione di domicilio, cioè comunichi il luogo presso cui vuole ricevere ogni comunicazione inerente al procedimento in corso.

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Cosa può fare chi è stato denunciato?

La persona a cui è stata comunicata la denuncia sporta nei suoi riguardi è invitata a nominare un difensore di fiducia; in mancanza, la Procura della Repubblica gliene assegnerà uno d’ufficio, il quale andrà comunque retribuito.

Prima di compiere questa scelta, cioè prima di nominare un avvocato, la persona denunciata può cercare di tutelarsi attraverso alcune azioni.

Vediamo dunque cosa può fare il denunciato prima di contattare un legale di fiducia.

L’accordo per la remissione della querela

Innanzitutto, nulla vieta all’indagato di mettersi in contatto con chi l’ha denunciato al fine di risolvere bonariamente la vicenda.

Se si tratta di

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reato procedibile a querela di parte, infatti, è sempre possibile trovare un accordo con il denunciante affinché rimetta la querela già sporta, ad esempio dietro pagamento del risarcimento dei danni.

Con la remissione di querela il reato si estingue, così da far decadere ogni procedimento penale in corso.

Per fare ciò non occorrono avvocati: è sufficiente trovare un accordo, magari sottoscrivendo una scrittura privata con cui il denunciato si impegna a pagare una certa somma a titolo di risarcimento dei danni in cambio della remissione della querela.

Il pagamento potrà essere effettuato con strumenti che garantiscano la tracciabilità (bonifico, ecc.), così da garantire la prova della transazione.

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Per rimettere la querela il denunciante non dovrà fare altro che recarsi presso il presidio di polizia giudiziaria (polizia, carabinieri, ecc.) ove ha inizialmente presentato la querela, dichiarando di volerla ritirare.

Depositare memorie difensive

Il denunciato può in qualsiasi momento depositare memorie difensive in Procura, senza necessità di farsi assistere da un avvocato.

Perché il deposito sia valido, però, occorre indicare il numero del procedimento penale: a ogni denuncia, infatti, il pubblico ministero attribuisce un numero identificativo.

Questo solitamente si evince dalle comunicazioni recapitate dalla polizia giudiziaria (avviso di elezione del domicilio, informazione di garanzia, ecc.).

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Se non emergesse da questi atti, il denunciato può fare un’istanza ex art. 335 c.p.p. in Procura per ottenere indicazioni sul proprio procedimento, ivi incluso il numero che lo contraddistingue.

Dichiarazioni spontanee alla polizia

La legge [1] consente all’indagato di rendere dichiarazioni spontanee alla polizia giudiziaria, anche in assenza del proprio difensore.

Si tratta di uno strumento di autodifesa che consente alla persona sottoposta ad indagini preliminari di raccontare la propria versione dei fatti direttamente all’autorità che sta indagando.

Consultare gli atti d’indagine in Procura

Infine, l’indagato può chiedere di accedere agli atti d’indagine conservati in Procura, purché però le investigazioni siano terminate.

Per la precisione, tale facoltà può essere esercitata solo dopo aver ricevuto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, all’interno del quale, tra le altre cose, è indicato anche il nominativo del difensore d’ufficio se, nel frattempo, non ne è stato comunicato uno di fiducia.

Prima di questo momento, il fascicolo d’indagine è secretato e, quindi, inaccessibile, anche all’avvocato.

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