Ripartizione spese ascensore: esempio pratico

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Come funziona, concretamente, il criterio di ripartizione delle spese di manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori in condominio?

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L’articolo 1124 del codice civile stabilisce che le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi:

Facciamo un esempio concreto di calcolo. Immaginiamo un edificio di 4 piani, con un appartamento per piano, ognuno di eguale valore, e una spesa complessiva di 2.000 euro.

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Secondo la legge, la spesa va ripartita tenendo conto: per metà, del valore delle unità immobiliari; per la restante parte, dell’altezza dal suolo. Cominciamo da quest’ultima metà che, per noi, equivale a 1.000 euro (la metà del totale, che è pari a 2.000 euro).

Per trovare il coefficiente di divisione occorre sommare i piani: 1 + 2 + 3 + 4 = 10.

Dopodiché si divide la spesa per tale coefficiente. Si avrà pertanto 1.000/10 = 100.

Quest’ultimo importo si moltiplica per il numero di piano al fine di stabilire la quota per ciascuno di esso:

  1. 100 x 1 = 100 euro;
  2. 100 x 2 = 200 euro;
  3. 100 x 3 = 300 euro;
  4. 100 x 4 = 400 euro.

Abbiamo quindi ottenuto la prima metà del nostro calcolo, cioè la spesa espressa in relazione all’altezza dal suolo.

Tocca ora calcolare l’altra metà, quella per millesimi.

Avendo supposto che ogni piano ha lo stesso valore, vorrà dire che ognuno di essi vale 250 millesimi, cioè 1/4 dell’edificio.

A questo punto, la restante parte di spesa (1.000 euro) va divisa per il valore di ogni piano che, come appena detto, è pari a

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¼ del valore totale. Si avrà pertanto lo stesso risultato, pari a 250 euro per piano (250 x 4 = 1.000 euro).

La spesa per l’ascensore spettante a ogni piano sarà quindi la somma dei risultati ottenuti dai due criteri di calcolo:

  1. I piano: 100 euro (spesa per altezza) + 250 euro (spesa per millesimi) = 350 euro;
  2. II piano: 200 euro (spesa per altezza) + 250 euro (spesa per millesimi) = 450 euro;
  3. III piano: 300 euro (spesa per altezza) + 250 euro (spesa per millesimi) = 550 euro;
  4. IV piano: 400 euro (spesa per altezza) + 250 euro (spesa per millesimi) = 650 euro.

Si badi bene: ogni quota è riferita a ciascun piano, che noi abbiamo immaginato composto da un solo appartamento del valore di 250 millesimi. Se ve ne fossero di più, la quota del piano andrebbe calcolata sommando i millesimi di ciascun appartamento e, una volta ottenuta, divisa proporzionalmente tra i singoli proprietari.

Se, ad esempio, nell’edificio di 4 piani che abbiamo immaginato ci fossero due appartamenti per piano anziché uno soltanto, entrambi di 125 millesimi, la quota

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ottenuta per piano andrebbe poi divisa per due.

Insomma: ottenuta la quota per ogni piano, occorre infine procedere alla divisione per millesimi in base a ogni singola abitazione presente su ciascun piano.

Per quanto riguarda la ripartizione delle spese di pulizia delle scale, secondo la giurisprudenza si applica il solo criterio dell’altezza, quindi solamente il calcolo visto per metà della divisione delle spese previste dall’articolo 1124 c.c. (quello ottenuto calcolando il coefficiente di divisione, per intenderci).

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