Come faccio a sapere se una denuncia è stata ritirata?

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Come funziona la remissione di querela? Al denunciato viene comunicato che la segnalazione sporta nei suoi confronti è stata revocata?

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La legge consente al querelante di tornare sui propri passi e di ritirare la denuncia inizialmente sporta. Si tratta della nota “remissione di querela”, che il codice penale inserisce tra le cause di estinzione del reato: chi ritira una querela, infatti, pone definitivamente fine al procedimento in corso, a meno che non sia già terminato con sentenza di condanna irrevocabile. È in questo contesto che si pone il seguente argomento: come faccio a sapere se una denuncia è stata ritirata? Scopriamolo.

Si può ritirare una denuncia?

Una denuncia si può ritirare solo se è stata sporta per un reato

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procedibile a querela di parte.

È tale il crimine che può essere denunciato solo dalla persona offesa e da nessun altro.

Sono solitamente procedibili a querela i reati non particolarmente gravi, come la diffamazione, la minaccia, le lesioni personali lievi, il furto e l’appropriazione indebita.

Al contrario, un reato è procedibile d’ufficio quando può essere segnalato da chiunque, anche dal passante che vi ha assistito per puro caso.

Orbene, nel solo caso di reato procedibile a querela la vittima può avere un ripensamento e decidere di revocare la segnalazione sporta, cioè la querela, sempreché nel frattempo non sia intervenuta una sentenza di condanna definitiva a carico del responsabile.

Si parla in questi casi di remissione della querela che, come anticipato, ha come effetto quello di estinguere il reato e porre fine a qualsiasi procedimento penale in corso.

La remissione della querela viene comunicata al denunciato?

La remissione di querela viene solitamente notificata al soggetto denunciato: infatti, perché la revoca sia efficace, occorre che il querelato

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accetti la remissione.

In altre parole, la remissione di querela si perfeziona solamente con l’accettazione, tacita o espressa, da parte del soggetto denunciato, il quale in teoria potrebbe anche avere interesse ad andare avanti con il procedimento per ottenere una sentenza di assoluzione e poi chiedere il risarcimento a chi l’ha ingiustamente querelato.

In buona sostanza, nella pratica avviene ciò: il querelante si reca dai carabinieri per ritirare la denuncia; gli agenti, ricevuta la remissione, provvedono a notificarla al querelato affinché la accetti.

Pertanto, non ci sono possibilità che il denunciato non venga a conoscenza del ritiro della querela sporta nei suoi confronti.

Se, invece, la causa è già cominciata, nel senso che le indagini si sono concluse con il rinvio a giudizio, allora la remissione presentata ai carabinieri viene trasmessa al giudice il quale, a propria volta, assegna un termine all’imputato affinché faccia sapere, anche a mezzo del proprio difensore munito di procura speciale, se intende accettare o meno la remissione.

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Come sapere se c’è stata remissione di querela?

Nell’ipotesi in cui si voglia effettuare un controllo direttamente in Procura, è possibile fare istanza ex art. 335 c.p.p. per chiedere se c’è un procedimento penale pendente a proprio carico.

Si tratta di una semplice richiesta che chiunque può inoltrare, personalmente oppure delegando un avvocato, recandosi presso gli uffici della Procura della Repubblica oppure trasmettendola a mezzo pec.

Nell’istanza vanno indicate le proprie generalità complete (nome, cognome, residenza, data di nascita e codice fiscale), unitamente alla richiesta espressa di conoscere le eventuali iscrizioni, a proprio carico, nel registro delle notizie di reato.

È quasi sempre possibile avvalersi dei modelli messi a disposizione direttamente dalle Procure.

In buona sostanza, con l’istanza ex art. 335 c.p.p. si chiede alla Procura di sapere se ci sono indagini in corso a proprio carico.

Nel caso di risposta positiva, la Procura della Repubblica trasmette un documento contenente la data di iscrizione della notizia di reato, il

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tipo di crimine contestato (individuato mediante riferimento al corrispondente articolo del codice penale), il pubblico ministero che sta seguendo le indagini e il numero di iscrizione.

In caso contrario, cioè se non risulta alcuna iscrizione nel registro degli indagati, la Procura risponderà con la formula “Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione”.

In questo modo, la persona che sospetta (o è certa) di essere indagata potrà sapere se il procedimento è ancora in corso oppure se è stato archiviato, magari perché è intervenuta remissione di querela.

Va però ribadito che, in quest’ultimo caso, il ritiro della denuncia deve essere portato a conoscenza del querelato affinché possa decidere se accettare o meno.

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