Trattamento diverso tra figli: quali tutele?

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Autore: Salvatore Cirilla

02 marzo 2024

Avvocato con studio in Milano e Capo d'Orlando. Esperienza in diritto civile, amministrativo e tributario, con particolare riferimento al diritto societario (costituzione e gestione governance societaria, modello organizzativo 231, revisione statuti, patti parasociali), fallimentare (ivi inclusa la composizione della crisi da indebitamento), bancario, successioni e famiglia (mediazione familiare), risarcimento danni, anche da circolazione stradale e da ritardo o cancellazione voli, recupero crediti (ivi comprese le procedure esecutive), diritto industriale e intellettuale, e diritto dell'immigrazione. Il suo studio si occupa, inoltre, di assistenza legale per la redazione di qualsivoglia tipologia contrattuale, oltre che per seguire le trattative nella fase precontrattuale.

Mia madre ha mantenuto mia sorella fuori sede durante l’ultimo anno di liceo e gli anni universitari. Ho diritto a ricevere esattamente la stessa cifra che è stata spesa per il mantenimento di mia sorella? Io ho ricevuto una donazione. Questa dovrebbe essere conteggiata nel computo dell’equo trattamento?

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Il diritto di istruzione è garantito dalla nostra carta costituzionale.

L’articolo 30 della Costituzione stabilisce infatti che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Pertanto, dovremmo partire da un presupposto: tutti i figli devono avere pari opportunità di crescita e di istruzione da parte dei figli.

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Tuttavia, questa responsabilità – secondo un’interpretazione maggioritaria – riguarderebbe la cosiddetta scuola dell’obbligo e non il post.

Potrebbe ben accadere che il primogenito abbia la possibilità di fare degli studi particolari, come anche un master, e il successivo – per impossibilità economiche – debba rinunciare a ciò.

In quel caso, non è possibile recriminare alcunché.

Potrebbe essere diverso il caso in cui i genitori, seppur con capienza patrimoniale, dovessero decidere di destinare i propri risparmi solo all’istruzione post universitaria di uno dei due figli.
In quel caso, seppur non perseguibile la strada della contestazione in vita, potrebbe ben pensarsi di rilevare tale differenza di trattamento al momento dell’eredità, così come accade per i beni immobili donati in vita.

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E difatti, arrivando alle Sue successive domande, c’è da dire che tutto ciò che viene donato in vita, con ciò intendendosi anche le spese sostenute a livello di istruzione, devono essere considerate all’atto della morte del genitore, tramite l’istituto della riunione fittizia dei beni ereditari.

In sostanza, si dovrà riunire nell’asse ereditario non solo ciò che era di proprietà del de cuius all’atto della morte, ma anche ciò che il genitore ha donato in vita.

Facciamo un esempio.

Se il genitore deceduto aveva 100mila euro di eredità alla morte e, in vita, aveva donato 300mila euro, nell’asse ereditario dovranno considerarsi 400mila euro, e non 100mila euro.

Questo cambia tutta la visione per gli eredi legittimi.

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Infatti chi avrà ricevuto 300mila euro in vita, non solo non potrà ricevere i 100mila euro all’atto della morte, ma – in caso di contestazione dell’altro erede – dovrà restituire la corrispondente quota di legittima lesa.

Gli estratti conto e gli altri documenti bancari possono essere visionati solo con un’autorizzazione del Giudice, o tramite consenso del soggetto interessato.

In caso di morte, invece, il diritto a conoscere degli estratti conto sorge con il semplice fatto che a chiederlo è l’erede legittimo; in tal caso, si potranno avere gli ultimi dieci anni di estratti conservati.

Con riguardo, infine, all’atto notarile, come già anticipato, la donazione andrà a finire nel calderone dell’asse ereditario e dovrà essere considerata ai fini della ripartizione di quote tra gli eredi legittimi.

Pertanto, il mio consiglio è valutare attentamente qualsiasi questione poiché, nel Suo caso, potrebbe accadere che quanto da Lei ottenuto, in questo momento storico, sia superiore a quanto goduto dall’altro erede.

Se così non fosse, a prescindere, Le direi di non fare nulla, al fine di evitare inutili contenziosi e, comunque, considerare l’opportunità di procedere solo alla morte del genitore, e nel caso in cui, a seguito di una prima valutazione, si possa valutare una effettiva lesione della legittima.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla

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