Affittacamere: necessaria modificare destinazione d'uso?

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Autore: Salvatore Cirilla

10 marzo 2024

Avvocato con studio in Milano e Capo d'Orlando. Esperienza in diritto civile, amministrativo e tributario, con particolare riferimento al diritto societario (costituzione e gestione governance societaria, modello organizzativo 231, revisione statuti, patti parasociali), fallimentare (ivi inclusa la composizione della crisi da indebitamento), bancario, successioni e famiglia (mediazione familiare), risarcimento danni, anche da circolazione stradale e da ritardo o cancellazione voli, recupero crediti (ivi comprese le procedure esecutive), diritto industriale e intellettuale, e diritto dell'immigrazione. Il suo studio si occupa, inoltre, di assistenza legale per la redazione di qualsivoglia tipologia contrattuale, oltre che per seguire le trattative nella fase precontrattuale.
Sono conduttore di un immobile. Ho trasformato l’attività in affittacamere, come mi è consentito dal contratto, che neppure mi richiede la comunicazione al locatore. In ogni caso va avvertito? Inoltre, il contratto si deve trasformare da uso abitativo a uso diverso con relativo cambio di destinazione?
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A prescindere da ciò che è stato previsto in contratto, farei la comunicazione al locatore.

Questo perché, in caso di problematiche relative al diritto di proprietà dell’immobile, il locatore non potrà dire che non ne era al corrente; in questo senso, Lei potrebbe assumere una responsabilità extracontrattuale.

D’altronde, a seguito della comunicazione, il locatore non potrebbe opporsi e, pertanto, non essendoci rischi, procederei con la comunicazione.

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Inoltre, l’utilizzo delle abitazioni per lo svolgimento dell’attività di affittacamere non comporta modifica di destinazione d’uso degli edifici ai fini urbanistici.

E infatti, “l’esercizio dell’attività di affittacamere non modifica la destinazione d’uso a civile abitazione degli appartamenti in cui è condotta. Conseguentemente, anche in presenza di regolamento condominiale che vieti di destinare gli appartamenti “ad uso diverso da quello di civile abitazione o di ufficio professionale privato”, l’attività di bed & breakfast è da ritenersi consentita, essendo inammissibile un’interpretazione estensiva della suddetta norma regolamentare che riservi ai soli proprietari, ai loro congiunti e ai singoli professionisti il godimento delle unità immobiliari site nel condominio” (Cassazione civile, sez. II, 20/11/2014, n. 24707).

Trattandosi di attività di affittacamere non viene a modificarsi la destinazione abitativa dell’immobile, pertanto, a mio avviso, non ritengo necessaria la modifica della destinazione d’uso.

Alla stessa stregua, ad avviso dello scrivente, non è necessario il cambio di durata del contratto madre, posto che questo contratto tra Lei e il locatore resta un contratto di locazione ad uso abitazione.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla

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