Mi hanno fotografato la targa: cosa può succedere?

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Fotografia a un automobilista: mi possono fare una multa?

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Un automobilista commette un’infrazione al Codice della strada. Un altro lo vede e lo fotografa all’improvviso. Il primo si pone una serie di domande: è legale fotografare la targa di un’auto senza chiedere il consenso al proprietario? Cosa si rischia se l’immagine viene portata ai carabinieri o alla polizia: gli agenti possono elevare una contravvenzione?

Di tanto parleremo in quest’articolo. Cercheremo di spiegarti cosa può succedere se ti hanno fotografato la targa dell’auto. Vedremo se la multa possa essere valida o contestata. Ma procediamo con ordine.

Si può fotografare la targa di un’auto?

La targa è un dato pubblico: serve a identificare gli autoveicoli in modo certo e ad associarli al relativo proprietario. Come tale

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non è coperta da privacy. Del resto, chiunque può accedere al PRA e ottenere informazioni su un’auto fornendo la relativa targa. Tanto può servire, ad esempio, a sapere se sul mezzo pende un pignoramento o un fermo amministrativo (informazioni utili in caso di compravendita). Inoltre, con l’aiuto della Motorizzazione, è possibile risalire al titolare dell’auto per poter agire contro questi in caso di fuga a seguito di incidente stradale.

Ciò che non è consentito è la divulgazione tramite chat della foto o la sua pubblicazione su un social o su internet. Questo perché, se anche la targa non è un dato personale coperto da privacy, lo è invece la vita privata del titolare che potrebbe non voler far sapere a tutti dove si trovava in un determinato momento.

Approfondimenti in È legale fotografare una targa?

Si può fare una multa con la foto di un’auto?

Le contravvenzioni stradali per violazioni del Codice della strada possono essere elevate solo dai pubblici ufficiali autorizzati dalla legge (Polizia locale o di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.).

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Il relativo verbale si considera atto pubblico, proprio perché il suo autore – un pubblico ufficiale – ha avuto personale e diretta conoscenza dell’infrazione. Difatti, è proprio questo accertamento che dà all’atto la certezza riconosciutagli dalla legge e quindi il valore di piena prova.

In altre parole, l’agente preposto non può accontentarsi di prove acquisite in modo indiretto, come le dichiarazioni o le testimonianze di terzi, anche perché queste non consentirebbero di applicare la legge che impone la contestazione immediata dell’illecito.

L’unico modo in cui è consentito elevare una contravvenzione in modalità differita è tramite l’ausilio degli appositi strumenti elettronici indicati dalla legge, opportunamente collaudati, omologati e tarati, quali l’autovelox, il telelaser, il tutor, il PhotoRed, le telecamere delle ZTL. Solo le fotografie scattate da tali strumenti possono garantire un elevato standard di certezza sulla commissione dell’illecito, conferendo al verbale il valore di atto pubblico.

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Da tanto si può evincere che il poliziotto, cui sia consegnata una fotografia fatta da un privato rappresentante un’infrazione stradale, non potrebbe comunque elevare alcuna sanzione. E ciò per tre ragioni:

Detto ciò, si intuisce chiaramente che la foto scattata dal privato non ha alcun valore di prova.

Quando la foto può avere valore?

Diverso sarebbe il caso in cui la foto dovesse servire per contestare un reato. Questa infatti potrebbe valere come elemento di prova. Si pensi a una persona che fotografa la veranda del vicino perché realizzata in assenza di permessi edilizi. Tale documentazione può essere presentata alla Polizia locale per la contestazione del reato di abuso edilizio

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Si pensi anche all’ipotesi del lavoratore dipendente che riprenda un illecito sfruttamento di manodopera irregolare – priva cioè del permesso di soggiorno – da parte del proprio datore: anche in tale ipotesi, la foto è rappresentazione di un reato.

Ed ancora, quanto appena detto vale per chi si trova a fotografare un’aggressione o un tentativo di violenza o di furto. In questi casi l’immagine può essere consegnata alla polizia, affinché proceda alla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per l’avvio delle indagini preliminari e la contestazione del reato. Insieme alla foto però bisognerà sporgere la querela (e, in tal caso, potrà farlo solo la vittima dell’illecito penale) o la denuncia (per i reati procedibili d’ufficio).

Si può querelare chi ti fotografa?

Premesso che la foto della targa è lecita, che succede invece se lo scatto riprende non solo l’auto ma anche il suo titolare? Esiste una pronuncia della Cassazione secondo cui è integrato il reato di molestie in luogo pubblico tutte le volte in cui si scatta una fotografia a un soggetto senza la sua autorizzazione. Quest’ultimo deve essere riconoscibile e, soprattutto, deve rappresentare il cuore dell’immagine il suo elemento principale (non sarebbe infatti vietato scattare la foto a un monumento vicino al quale vi è uno sconosciuto).

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