Che cosa è il terzo elemento in busta paga?

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Autore: Michele Giammusso

08 agosto 2024

Avvocato giuslavorista, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano. Nel 2016 si laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Catania e nel 2018 consegue un Master di II livello in diritto del lavoro e risorse umane presso la LUISS Guido Carli di Roma. Nel biennio 2021/2022 frequenta la Scuola AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani) di Alta Formazione in diritto del lavoro, sindacale e della previdenza sociale “Luca Boneschi” - AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani. Nel 2022 ottiene una borsa di ricerca presso l'Università Ca’ Foscari di Venezia; titolo del progetto “lavoro, sicurezza sociale e relazioni sindacali nel prisma del fattore demografico”. Nel 2024 è ricercatore borsista presso il CNEL - Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro dove si occupa di analisi e studio dei contratti collettivi di lavoro. Si occupa di diritto del lavoro, sindacale e della previdenza sociale.

Come leggere e capire la busta paga: quali sono le voci retributive e cosa si intende per terzo elemento.

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La busta paga non è sempre di facile comprensione. Spesso in aggiunta alla retribuzione base si trovano ulteriori voci retributive, tra cui a volte anche il cosiddetto terzo elemento; queste voci retributive quasi sempre sono previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. In questa guida vedremo cos’è il terzo elemento in busta paga. Analizzeremo altresì quali sono gli elementi che compongono la busta paga in modo da avere un quadro chiaro e preciso sui diritti del dipendente.

Chi decide la retribuzione (o paga) base?

La legge, ed in particolare la Costituzione, prevede che il lavoratore abbia diritto ad una

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giusta retribuzione, ossia ad una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro prestato (articolo 36 della Costituzione).

Di fatto, la giusta retribuzione è quella prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro (chiamati anche CCNL) i quali individuano, per ciascun settore di riferimento e tipologia di lavoratore, la retribuzione base detta anche paga base: in sintesi, il datore di lavoro non può retribuire un lavoratore meno della paga base prevista dal CCNL di riferimento.

Il datore di lavoro non è obbligato ad applicare ai suoi lavoratori uno specifico CCNL, così come potrebbe persino non applicare alcun CCNL (anche se è molto difficile che ciò accada). Tuttavia, in ogni caso, come previsto dalla nostra Costituzione, la retribuzione del lavoratore non potrà

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mai essere inferiore alla paga base prevista dal contratto collettivo del settore di riferimento (ad esempio, a seconda del settore di attività del datore di lavoro, CCNL per il settore commercio, CCNL per il settore metalmeccanico, CCNL per il settore artigiano, e via dicendo).

Il datore di lavoro può anche scegliere di retribuire un lavoratore in misura maggiore rispetto alla paga base prevista dal contratto collettivo: in tal caso riconoscerà al lavoratore il cosiddetto superminimo, ossia voce retributiva che per l’appunto si aggiunge al minimo (cioè si aggiunge alla paga base prevista dal CCNL).

Quali sono gli elementi retributivi previsti dai CCNL?

Abbiamo visto che i CCNL prevedono la paga base, cioè il minimo retributivo. Ma in aggiunta a quanto sopra, i CCNL spesso prevedono altri elementi retributivi che si aggiungono alla paga base. Vediamone alcuni tra i più frequenti.

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Un primo elemento retributivo aggiuntivo alla paga base è costituito dagli scatti di anzianità; si tratta di somme che vengono erogate al lavoratore al raggiungimento di una data anzianità di servizio (ad esempio, cinque anni di servizio, dieci anni di servizio, eccetera). Gli importi non sono di valore elevato (ad esempio 10 o 20 euro mensili) e di solito vengono incrementati con cadenza biennale o triennale. Gli scatti di anzianità quasi sempre hanno un limite numerico massimo (ad esempio, massimo cinque scatti).

Un’altra voce retributiva frequente nei CCNL ha il nome di EDR, acronimo di Elemento Distinto della Retribuzione: è un importo di 10,33 euro lordi mensili riconosciuto a partire dal 1992. L’EDR nasce per sostituire la cosiddetta contingenza ossia una voce retributiva nata nel dopoguerra con la funzione di adeguare la paga base all’inflazione (cioè all’aumento del costo della vita). Nel 1992 difatti è stata stabilita la definitiva cessazione del sistema di adeguamento dei salari all’inflazione e con essa la contingenza (sostituita appunto dall’EDR). In molti CCNL l’EDR viene incluso nella paga base, senza essere visibile in forma distinta.

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In moltissimi CCNL si trovano anche delle indennità per mansioni specifiche. Sono componenti retributive riconosciute ai lavoratori che svolgono determinate mansioni e che servono a retribuire il lavoratore per un particolare disagio (ad esempio, indennità per lavori nocivi e pericolosi) oppure perché il lavoro comporta particolari responsabilità (ad esempio, indennità di cassa e maneggio di denaro).

Che cosa è il terzo elemento?

Abbiamo visto alcuni tra i più diffusi elementi retributivi aggiuntivi alla paga base previsti dai CCNL. Veniamo ora al terzo elemento.

Il terzo elemento – detto anche terzo elemento nazionale – è un elemento retributivo, diffuso quasi unicamente nei settori del commercio, dei servizi, della distribuzione e del turismo. Il terzo elemento nazionale è un elemento retributivo quasi sempre di valore basso (ad esempio nel CCNL del settore Commercio si tratta di

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2,07 euro mensili); questa voce spetta ai lavoratori dipendenti di aziende che operano in province o regioni nelle quali non sono già riconosciuti terzi elementi provinciali o regionali previsti da contratti collettivi stipulati per l’appunto a livello provinciale o regionale.

Sempre prendendo ad esempio il settore Commercio, è previsto che i lavoratori dipendenti di aziende che operano nella provincia di Milano, abbiano diritto ad un terzo elemento provinciale pari ad 11,36 euro mensili. A questi lavoratori, chiaramente, non verranno erogati i 2,07 euro mensili a titolo di terzo elemento nazionale previsto dal CCNL del settore Commercio.

In buona sostanza, il terzo elemento nazionale, quando previsto dal contratto collettivo di riferimento, spetta a tutti i lavoratori, ma solo a condizione che non vi siano contratti collettivi stipulati a livello provinciale o regionale che già riconoscano loro un terzo elemento provinciale o regionale.

Conclusioni

Tutti i sopra citati elementi retributivi presenti nei CCNL, ivi incluso il terzo elemento, sono frutto di una libera scelta delle parti sociali che li hanno firmati (e cioè i sindacati che rappresentano i lavoratori e le associazioni di categoria che rappresentano i datori di lavoro); in sintesi, ogni CCNL ha la sua storia e le sue peculiarità ed è per questo che ciascuno di essi ha i suoi elementi retributivi.

Non è sempre facile riuscire a comprendere le diverse voci retributive presenti in busta paga e per questo è essenziale il consulto di un professionista.

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