Tutti i reati che può commettere un datore di lavoro

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Autore: Angelo Greco

16 settembre 2024

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Quando denunciare il datore di lavoro: la guida sugli illeciti penali.

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Di norma, per tutelare i propri diritti, il dipendente può rivolgersi al tribunale civile ordinario, sezione lavoro, o all’Ispettorato del lavoro. Ma, nei casi più gravi, è possibile ricorrere anche alla tutela penale. In questa guida vedremo tutti i reati che può commettere un datore di lavoro e quando denunciarlo.

La lesione della privacy, il controllo a distanza con telecamere senza l’accordo sindacale, la minaccia di licenziamento, i maltrattamenti, il mobbing che diventa stalking: sono solo alcuni degli esempi in cui è possibile sporgere una querela per violazione delle norme sul lavoro. Non è invece possibile, come si potrebbe ritenere, nel caso di “contratto in nero”: la mancata regolarizzazione del dipendente configura infatti un semplice illecito amministrativo.

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Lesione della privacy e controlli a distanza

Uno dei reati più frequenti riguarda la violazione della privacy dei lavoratori attraverso controlli a distanza non autorizzati. Secondo l’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, l’uso di telecamere di videosorveglianza è consentito solo per esigenze organizzative, produttive, di sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, e devono essere preceduti da un accordo sindacale o (in mancanza dei sindacati) dall’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro. L’installazione di telecamere senza tale accordo costituisce una

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violazione della privacy e può essere denunciata all’Ispettorato del Lavoro, alla Procura della Repubblica, ai carabinieri o alla polizia.

Attenzione però: secondo la giurisprudenza, la videosorveglianza installata senza l’intesa sindacale e senza cartelli è legittima solo se necessaria a confermare i sospetti (già sussistenti) a carico di un dipendente per gravi violazioni. Si pensi ad ammanchi di liquidità che facciano ritenere il cassiere colpevole di furto.

Estorsione e minaccia di licenziamento

L’estorsione nel contesto lavorativo può manifestarsi quando un datore di lavoro minaccia il licenziamento per costringere un dipendente a compiere azioni contrarie alla sua volontà o a rinunciare a diritti legittimi. Questo comportamento può configurare un reato.

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I lavoratori che subiscono tali minacce dovrebbero raccogliere prove, come registrazioni o testimonianze, per poi presentare una querela entro tre mesi alle autorità giudiziarie.

Mobbing e stalking

In una precedente guida abbiamo chiarito che differenza c’è tra mobbing e stalking.

Il mobbing si verifica quando un lavoratore è oggetto di comportamenti vessatori e sistematici da parte del datore di lavoro, dei superiori o dei colleghi, con l’intento di emarginarlo o danneggiarlo psicologicamente. Tali condotte (che possono essere di qualsiasi natura e che, singolarmente prese, possono anche essere legittimi) devono avere un unico scopo che li accomuna e unisce: mortificare, emarginare o danneggiare il dipendente.

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Lo stalking (ossia gli “atti persecutori”) invece è rappresentato da una serie di condotte minacciose o moleste che provocano nella vittima uno di questi tre effetti:

Di per sé,

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il mobbing non è un reato ma un illecito civile che consente al lavoratore di ottenere il risarcimento. Diventa però un illecito penale in due casi:

Discriminazione e molestie

La discriminazione sul luogo di lavoro, inclusa quella basata su sesso, razza, religione o orientamento sessuale, è vietata dal Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

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Le molestie, soprattutto quelle sessuali, sono considerate forme di discriminazione e possono essere denunciate sia in sede civile che penale.

È considerata violenza sessuale anche la minaccia di licenziamento o di ritorsioni lavorative in assenza di “accondiscendenza”. Lo è altresì il semplice toccamento: lo sfiorare il petto, le cosce, i glutei, costringere la vittima a un bacio sulla bocca.

Violazione delle norme della sicurezza sul lavoro

Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire un ambiente di lavoro sicuro, in conformità con il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La mancata adozione di misure di sicurezza può portare a infortuni sul lavoro e configurare

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reati di lesioni o di omicidio colposo. In caso di violazioni, i lavoratori possono denunciare il datore di lavoro all’Ispettorato del Lavoro o alle autorità competenti.

Omesso versamento dei contributi previdenziali all’Inps

L’omesso versamento dei contributi dovuti ai dipendenti è un illecito amministrativo se non supera 10mila euro. Oltre questa soglia costituisce reato e la condotta può essere oggetto di denuncia alle autorità.

Mancato versamento assegni familiari e malattia

Il datore di lavoro che non versa gli assegni familiari commette reato. E questo perché tali somme, quando indicate in busta paga, vengono dall’Inps restituite all’azienda – che le anticipa al lavoratore – mediante compensazione sui contributi da versare periodicamente all’Ente stesso di previdenza. Il rappresentante dell’azienda che, quindi, indica in busta paga di aver corrisposto al dipendente i contributi per assegni familiari, ma poi non lo fa, sta commettendo un falso a fronte del quale ottiene un conguaglio dei contributi previdenziali. Il tutto con danno alle casse erariali. Lo stesso principio si può applicare a qualsiasi altro tipo di contributo che viene restituito all’imprenditore dall’Inps mediante compensazione sui contributi: si pensi ai contributi per la malattia, cassa integrazione guadagni e a quelli per la maternità.

Lavoro in nero

Come anticipato in apertura, la mancata regolarizzazione del lavoro (con conseguente instaurazione di un rapporto “in nero”) integra non già un reato ma un illecito amministrativo. Il dipendente che possa dimostrare di svolgere (o aver svolto) le mansioni può rivolgersi al tribunale civile o all’Ispettorato del Lavoro per chiedere l’accertamento del rapporto lavorativo e la condanna del datore al pagamento di differenze retributive, straordinari, 13ma e 14ma mensilità, ferie non godute, TFR.

Approfondimenti

Quando denunciare il datore di lavoro

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