Offese durante assemblea condominiale: quand’è diffamazione?

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Autore: Mariano Acquaviva

10 novembre 2024

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Criticare un condomino assente durante la riunione di condominio costituisce sempre il reato di diffamazione?

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Le riunioni condominiali possono sfociare in liti più o meno accese. Talvolta, purtroppo, si sconfina addirittura nel penale, con conseguenze più o meno gravi. In questo contesto si pone il seguente quesito: quando c’è diffamazione per offese durante l’assemblea condominiale?

In buona sostanza si tratta di capire al ricorrere di quali condizioni è possibile sporgere querela contro chi ha usato espressioni ingiuriose dell’altrui reputazione nel corso di una riunione di condominio. Approfondiamo l’argomento.

Offese durante la riunione condominiale: quando c’è reato?

Le offese pronunciate durante l’assemblea condominiale costituiscono il

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reato di diffamazione se sono indirizzate nei confronti di una persona assente.

Non importa che il bersaglio delle espressioni ingiuriose sia un condomino o una persona estranea alla compagine: la lesione dell’altrui reputazione costituisce sempre reato, a prescindere dalla qualità rivestita dalla vittima.

C’è diffamazione se la persona insultata è un condomino, l’amministratore, un professionista incaricato dall’assemblea oppure un soggetto che nulla c’entra con l’edificio.

Dunque, chi in assemblea offende una persona che non prende parte alla riunione può essere querelato per diffamazione, purché le parole pronunciate siano in grado di ledere la reputazione della vittima, cioè la considerazione che di essa si ha all’interno di un determinato contesto (familiare, lavorativo, sociale, ecc.).

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Insomma: screditare una persona in sua assenza ma in presenza di altre costituisce reato, anche se i fatti raccontati siano veri ma comunque in grado di screditare la vittima.

Non c’è diffamazione, invece, se il destinatario delle offese è presente in assemblea ed è in grado di udire le offese: in questa ipotesi può configurarsi al massimo l’illecito civile di ingiuria, per il quale è possibile agire in giudizio solo per chiedere il risarcimento dei danni.

C’è invece diffamazione se il condomino, seppur presente a verbale, si è momentaneamente allontanato e, dunque, non è in grado di difendersi dalle offese pronunciate nei suoi riguardi.

Critiche durante l’assemblea condominiale: c’è reato?

Criticare qualcuno mentre è assente non costituisce reato, purché le

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espressioni utilizzate non travalichino il limite della continenza, cioè della moderazione, e non si trascenda nell’offesa personale.

È dunque lecito criticare l’operato dell’amministratore, del professionista incaricato dall’assemblea oppure di un altro condomino, purché lo si faccia entro i limiti della pacatezza, sempreché la critica sia pertinente agli argomenti affrontati durante la riunione.

Al ricorrere di queste condizioni non c’è diffamazione ma esercizio del legittimo diritto di critica, anche quando i toni utilizzati sono forti e sferzanti, se pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato e al concetto da esprimere (Cass., n. 27913/2023).

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Ovviamente, spetterà al giudice valutare, di volta in volta, se si tratta di diffamazione penalmente rilevante oppure di critica lecita.

Querela per diffamazione in condominio: come funziona?

La querela per diffamazione deve essere sporta entro tre mesi da quando la vittima ha avuto conoscenza del reato.

Il termine non decorre quindi dal giorno in cui il delitto è stato commesso bensì da quando la persona offesa ne ha avuto contezza.

La denuncia va sporta personalmente, per iscritto oppure oralmente; in alternativa, è possibile delegare il proprio difensore di fiducia munito di procura speciale, ma la denuncia deve comunque essere sottoscritta dalla vittima.

Nella querela è possibile indicare i testimoni che possono riferire le parole diffamatorie pronunciate nei suoi riguardi.

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Nel caso di diffamazione condominiale, si può indicare il nominativo dei condòmini che, presenti all’assemblea, hanno udito le espressioni ingiuriose.

Qualora nel corso del procedimento le parti dovessero raggiungere un accordo, è possibile revocare la querela sporta, estinguendo il reato.

Si può querelare il condominio?

Non è possibile querelare l’intero condominio, nemmeno se il reato è commesso dal suo legale rappresentante: la responsabilità penale è personale, per cui è possibile segnalare alle autorità solo il soggetto che, concretamente, ha commesso l’illecito.

Dunque, se l’amministratore diffama un condomino, questi non potrà querelare l’intero condominio ma solo il responsabile delle espressioni ingiuriose.

Diffamazione in condominio: approfondimenti

Per ulteriori approfondimenti, si leggano i seguenti articoli:

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