Diritto d'autore: è obbligatorio iscriversi alla SIAE?

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Autore: Mariano Acquaviva

21 agosto 2025

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

L’iscrizione alla SIAE o ad altra società di gestione collettiva dei diritti d’autore è necessaria per ottenere la protezione offerta dal copyright italiano?

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Il diritto d’autore tutela le opere dell’ingegno artistiche e scientifiche impedendo che possano essere indebitamente utilizzate da soggetti che non hanno ricevuto il consenso. Con il presente articolo ci occuperemo di una domanda molto ricorrente: per ottenere la protezione del diritto d’autore è obbligatorio iscriversi alla SIAE?

In pratica, si tratta di capire se la legge tutela anche gli artisti che non sono iscritti alla Società Italiana degli Autori ed Editori che si occupa di gestire e tutelare il diritto d’autore

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per conto dei propri iscritti. Approfondiamo l’argomento.

Diritto d’autore: cos’è e come funziona?

Il diritto d’autore – impropriamente noto anche come copyright – è un insieme di leggi che protegge le creazioni intellettuali, ovvero le idee creative nei campi culturale e scientifico.

Tra le opere tutelate rientrano quelle letterarie, cinematografiche, architettoniche, teatrali e pittoriche.

Grazie al copyright, l’autore di un’opera intellettuale dispone di specifici diritti, tra cui il riconoscimento della paternità dell’opera in ogni momento e la possibilità esclusiva di metterla in commercio.

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Il diritto di sfruttamento dell’opera può anche essere ceduto a terzi – ad esempio, a una casa editrice – dietro retribuzione.

Per ulteriori approfondimenti si legga l’articolo dal titolo Diritto d’autore: come funziona?

Come si acquista il diritto d’autore?

In base alla legge (art. 2576 cod. civ.; art. 6, l. n. 633/1941), il diritto d’autore si acquista con la creazione dell’opera, a prescindere quindi da qualsiasi adempimento formale.

Nello specifico, perché il diritto d’autore venga riconosciuto è necessario che l’opera sia stata creata in una forma concreta e dotata di senso compiuto.

Una breve introduzione a un romanzo, alcune note scritte su uno spartito o un blocco di marmo ancora non lavorato non sono sufficienti per ottenere tutela legale.

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Il diritto d’autore sorge solo quando il risultato dell’attività creativa si manifesta in un’opera concreta – anche se non completamente finita – che abbia un significato autonomo e possa distinguersi da altre opere.

È fondamentale, quindi, che l’opera possieda originalità e novità.

È protetto dal copyright il compositore che ha completato solo una parte di una sinfonia o di una sonata, o lo scrittore che ha scritto un romanzo quasi completo, mancando solo i capitoli finali.

Non è tutelato dal diritto d’autore chi ha prodotto appena una pagina di un romanzo, a meno che quella pagina non sia già così originale e unica da distinguersi nettamente da qualsiasi altra opera.

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È obbligatorio iscriversi alla SIAE per avere il diritto d’autore?

È di tutta evidenza, quindi, come non occorra iscriversi alla SIAE per essere tutelati dal diritto d’autore, la cui protezione è attribuita automaticamente con la creazione dell’opera.

Nemmeno è necessario che l’autore si occupi di altri adempimenti: il copyright sorge unitamente all’opera dell’ingegno.

Quanto appena detto non significa però che l’iscrizione alla SIAE – o ad altre società che si occupano della gestione collettiva dei diritti d’autore – sia inutile. Vediamo perché.

A cosa serve l’iscrizione alla SIAE?

L’iscrizione alla SIAE – o ad altre società che perseguono lo stesso scopo – è utile per ottenere una maggiore tutela delle opere dell’ingegno nonché, al contempo, per agevolarne la cessione dei diritti.

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La SIAE, infatti, svolge una funzione di controllo sull’intero territorio nazionale, verificando che le opere dei propri iscritti non siano illecitamente sfruttate senza il necessario pagamento dei diritti.

Si pensi ai locali pubblici che, per consentire l’esibizione di musica dal vivo, devono recarsi alla sede provinciale della SIAE per pagare i diritti.

Allo stesso tempo, avere un punto di riferimento come la SIAE facilita la possibilità, per l’autore, di ottenere guadagni dalla cessione – temporanea – dei diritti d’utilizzo della propria opera.

Infatti, chi vuole riprodurre un’opera iscritta alla SIAE sa di potersi recare presso la sede presente sul territorio per mettersi in regola con i diritti; se invece l’opera non risultasse nel catalogo della SIAE, il soggetto intenzionato all’utilizzo dell’opera sarebbe costretto a rivolgersi direttamente al suo autore, con evidenti difficoltà per quanto riguarda la ricerca, il pagamento, ecc.

L’iscrizione alla SIAE, quindi, pur non essendo necessaria per il diritto d’autore, consente di avere una migliore protezione delle opere dell’ingegno, in quanto la società:

Diritto d’autore e iscrizione alla SIAE: approfondimenti

Per ulteriori approfondimenti, si legga l’articolo dal titolo Gli autori non iscritti alla Siae sono tutelati?

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