Condominio: chi paga i tubi di scarico dei condizionatori?
È possibile sottrarsi agli oneri derivanti dalla realizzazione di un’opera condominiale di cui non ci si può servire?
Un lettore ha posto il seguente quesito: «In assemblea si è deciso di votare per installare dei tubi di scolo dei condizionatori all’esterno; io che non ne ho posso essere costretto alla spesa?». La domanda può essere efficacemente sintetizzata nel modo seguente: chi paga le spese per l’installazione di tubi di scarico della condensa dei condizionatori?
In buona sostanza, si tratta di capire se è possibile sottrarsi agli oneri derivanti dalla realizzazione di un’opera condominiale di cui non ci si può servire. Approfondiamo l’argomento.
Indice
Tubi di scarico dei condizionatori: quale maggioranza?
L’installazione di
In buona sostanza, è sufficiente il quorum previsto per le deliberazioni ordinarie, a meno che l’intervento non sia particolarmente oneroso: in questa ipotesi, occorre il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in rappresentanza di almeno 500 millesimi, cioè la metà del valore del fabbricato (art. 1136 cod. civ.).
In buona sostanza, la determinazione della maggioranza assembleare è rimessa alla valutazione dell’
Condominio: chi deve pagare i tubi di scarico dei condizionatori?
La ripartizione delle spese necessarie alla realizzazione di tubi di scarico comuni dei condizionatori esterni sulla facciata dell’edificio è sostenuta da tutti i condòmini, in ragione dei millesimi di cui sono titolari, a meno che il regolamento contrattuale o la delibera assunta all’unanimità non stabilisca diversamente.
Se però il condominio è costituito da più palazzine (le cosiddette “scale” separate l’una dall’altra), la spesa va divisa solo tra i condòmini che sono proprietari di unità immobiliari site all’interno della verticale interessata dai lavori. In casi del genere si rientra infatti in un’ipotesi di
Se i condòmini della “scala A” decidono di installare tubi comuni di scarico che convoglino la condensa dei condizionatori installati sulla facciata, i condòmini della “scala B” non devono partecipare alla spesa.
Tubi di scarico della condensa: paga anche chi non ha un condizionatore?
La realizzazione di tubi di scarico comuni che convogliano la condensa dei condizionatori installati sulla facciata dell’edificio è posta anche a carico di chi non ha un apparecchio termico e, pertanto, non può servirsi dell’opera.
La regola generale, infatti, è che i condòmini non possano sottrarsi al pagamento delle spese condominiali, anche qualora non possano giovarsi immediatamente dell’opera realizzata, a meno che essa non consista in un’innovazione voluttuaria o gravosa (art. 1121 cod. civ.).
Poiché l’installazione di tubi di scolo per i condizionatori non comporta – di norma – una trasformazione dell’entità sostanziale o il mutamento nella destinazione della cosa comune, non può trovare applicazione l’esonero per le innovazioni non indispensabili o eccessivamente costose.
I condòmini pagano anche per le cose che non usano?
I condòmini pagano anche le spese delle cose comuni che non utilizzano: ai fini del riparto dei costi, infatti, ciò che rileva è l’uso potenziale e non quello effettivo, per cui l’esonero dalla partecipazione è previsto solo quando la cosa in questione sia inutilizzabile per ragioni “strutturali”, cioè di conformazione dell’edificio.
In virtù di tale principio, devono pagare l’ascensore anche coloro che abitano al pianterreno, mentre ne sono esonerati quanti possiedono solo un’unità immobiliare non servita dal bene (ad esempio, un box seminterrato non raggiunto dall’ascensore); allo stesso modo, tutti i condòmini che si trovano nella palazzina coperta dal tetto pagano le spese necessarie alla sua conservazione, mentre ne sono esclusi coloro che non si trovano nella verticale e che, pertanto, per ragioni strutturali, non beneficiano della copertura.
Con specifico riferimento al tubo di scarico della condensa, l’opera va pagata anche da chi non ha un condizionatore, se essa riguarda l’edificio in cui vive; infatti, egli potrebbe pur sempre avvantaggiarsi dell’opera in futuro, munendosi di un condizionatore che possa convogliare lo scolo nel tubo condominiale.
Al contrario, nessuna spesa deve sostenere nell’ipotesi in cui i suddetti tubi comuni venissero realizzati in modo tale da essergli del tutto impossibile servirsene, pur volendo; si pensi all’installazione in un’area della facciata condominiale a lui del tutto preclusa.
Approfondimenti
Per ulteriori approfondimenti si leggano i seguenti articoli:
- Si può installare un condizionatore sulla facciata dell’edificio?
- Scarico condizionatore nel pluviale: è legittimo?