Come si costituisce una start up innovativa
Guida completa per costituire una start-up innovativa in Italia: forma giuridica, requisiti (Art. 25 DL 179/12), iscrizione al Registro Imprese e agevolazioni.
Ogni grande impresa nasce da un’idea, una scintilla di intuizione che, se coltivata con passione e competenza, può trasformarsi in una realtà capace di cambiare le regole del gioco. Nel panorama economico italiano, per quelle idee che portano con sé il germe dell’innovazione e un alto potenziale tecnologico, esiste un percorso agevolato, una sorta di corsia preferenziale pensata per nutrire e far crescere i progetti più audaci: lo status di “start-up innovativa”. Ma cosa significa esattamente entrare in questo club esclusivo e, soprattutto,
Indice
Start up innovativa: come si costituisce e quali requisiti?
Costituire una start-up innovativa in Italia significa avviare un’impresa con caratteristiche particolari, definite dalla legge, che le consentono di accedere a un regime speciale di agevolazioni. Questo percorso combina le regole generali per la costituzione delle società di capitali con requisiti specifici legati all’innovazione.
Una start-up innovativa, per essere definita tale ai sensi della normativa italiana (principalmente il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221), deve essere una società di capitali ossia:
- la Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.), anche in forma unipersonale;
- la Società per Azioni (S.p.A.);
- la Società in Accomandita per Azioni (S.a.p.a.);
- può essere costituita anche in forma di società cooperativa.
Un requisito fondamentale, come precisato da diverse sentenze (es. Tribunale di Milano, Sentenza n. 68 del 1 febbraio 2024 e Sentenza n. 19 del 5 gennaio 2024), è che le azioni o quote rappresentative del capitale sociale della società
Serve il notaio per aprire una start-up innovativa o è online?
La costituzione di una società di capitali in Italia avviene, di norma, mediante atto pubblico redatto da un notaio, come previsto dall’articolo 2463 del Codice Civile per le S.r.l., principio estensibile alle altre società di capitali. L’atto costitutivo deve contenere tutte le informazioni essenziali sulla società (denominazione, oggetto sociale, capitale, soci, amministrazione, ecc.).
Tuttavia, per incentivare la nascita di start-up innovative, la normativa ha introdotto delle semplificazioni e agevolazioni:
- l’atto costitutivo di una start-up innovativa (in particolare se S.r.l.) può essere redatto anche in forma elettronica e sottoscritto con firma digitale da parte dei soci, senza la necessità fisica della presenza contestuale davanti al notaio, sebbene il suo intervento per il controllo di legalità e l’iscrizione sia generalmente richiesto o comunque prassi consolidata per garantire la correttezza formale;
- sia la costituzione tramite atto pubblico tradizionale sia quella con modalità telematiche e firma digitale, con contestuale iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, sono esenti dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria (Legge 11 dicembre 2016, n. 232).
Quali sono i requisiti per essere “start-up innovativa”?
Per ottenere e mantenere la qualifica di start-up innovativa, una società di capitali deve possedere, cumulativamente, i seguenti requisiti, elencati all’articolo 25, comma 2, del D.L. 179/2012 e successive modifiche ):
- non deve essere quotata: come già menzionato, le sue partecipazioni non devono essere negoziate su mercati regolamentati;
- la società deve essere costituita da non più di cinque anni. Il termine decorre dalla data di effettiva costituzione, non da quella di iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese (Corte d’Appello di Torino, Sentenza n. 31 del 17 Gennaio 2025). Questo carattere temporaneo è legato alla natura intrinsecamente rischiosa e iniziale del progetto innovativo;
- la sede principale degli affari e interessi deve essere in Italia, oppure in un altro Stato UE o SEE (Spazio Economico Europeo), purché la società abbia almeno una sede produttiva o una filiale nel territorio italiano;
- a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, come risultante dall’ultimo bilancio approvato, non deve superare i 5 milioni di euro;
- la società non deve distribuire, né aver distribuito in passato, utili ai soci. Gli eventuali profitti devono essere reinvestiti nell’attività innovativa;
- la società deve avere come oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Non basta una mera enunciazione formale nell’atto costitutivo; è necessario che l’attività d’impresa sia concretamente e prevalentemente rivolta a questo scopo (Tribunale di Firenze, Sentenza n. 249 del 29 Novembre 2024). La normativa ha incluso dal 2015 anche le società che promuovono l’offerta turistica nazionale tramite tecnologie e software originali;
- la società non deve essere il risultato di una fusione, scissione societaria, o di una cessione di azienda o di ramo d’azienda preesistente. Questa norma mira a evitare che imprese già avviate e non innovative cerchino di acquisire elusivamente lo status (e i benefici) di start-up innovativa.
Ricerca, personale o brevetti: quale requisito alternativo serve?
Oltre ai requisiti cumulativi sopra elencati, la start-up innovativa deve soddisfare
- spese in ricerca e sviluppo (R&S): le spese dedicate ad attività di ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore tra il costo e il valore totale della produzione della start-up. Sono escluse da questo calcolo le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili. Rientrano nelle spese di R&S anche quelle per lo sviluppo precompetitivo e competitivo (sperimentazione, prototipazione, sviluppo del business plan) e i servizi di incubazione forniti da incubatori certificati;
- Esempio pratico: Se una start-up ha costi di produzione di 80.000 euro e un valore della produzione (ricavi) di 100.000 euro, il “maggiore valore” è 100.000 euro. Le sue spese in R&S (es. stipendi di ricercatori, acquisto di materiali per prototipi, consulenze tecnologiche specifiche) devono essere almeno pari a 15.000 euro (il 15% di 100.000);
- personale altamente qualificato: la forza lavoro complessiva deve essere composta:
- per almeno un terzo (1/3) da personale in possesso di un titolo di dottorato di ricerca (PhD) o che stia svolgendo un dottorato presso un’università italiana o estera, oppure da personale in possesso di laurea che abbia svolto, per almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti pubblici o privati; oppure, in alternativa,
- per almeno due terzi (2/3) da personale in possesso di laurea magistrale (o titolo equipollente);
- Esempio pratico: Una start-up con 6 addetti totali soddisfa il requisito se ha almeno 2 dottorandi/PhD/ricercatori certificati (1/3), oppure se ha almeno 4 laureati magistrali (2/3);
- titolarità di una privativa industriale: la società deve essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale (brevetto) relativa a:
- un’invenzione industriale;
- un’invenzione biotecnologica;
- una topografia di prodotto a semiconduttori;
- una nuova varietà vegetale. Oppure, deve essere titolare dei diritti relativi a un programma per elaboratore (software) originario, registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore (gestito dalla SIAE). È fondamentale che tali privative o software siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa (Cass. Civ., Sez. 1, n. 1583 del 16-01-2024). Non basta un brevetto qualsiasi, deve essere connesso al core business innovativo.
Come iscrivere la start-up innovativa al Registro delle Imprese?
Una volta costituita la società di capitali e verificato il possesso di tutti i requisiti (sia quelli cumulativi sia almeno uno di quelli alternativi della lettera h), per ottenere formalmente lo status di start-up innovativa e accedere alle relative agevolazioni, è necessario iscriverla in un’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, tenuto presso la Camera di Commercio.
L’iscrizione avviene telematicamente, sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante della società, che attesta il possesso di tutti i requisiti previsti dall’articolo 25 del D.L. 179/2012. Questa dichiarazione va aggiornata e confermata periodicamente.
L’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese ha natura di pubblicità notizia. Questo significa che serve a rendere pubblica la qualifica autodichiarata dalla società e costituisce una condizione necessaria per poter beneficiare della disciplina agevolata ma, di per sé, non è sufficiente a garantire l’effettiva sussistenza dello status né ha un effetto “sanante” qualora i requisiti sostanziali mancassero (Cass. Civ., Sez. 1, n. 21152 del 04-07-2022).
Spetta sempre all’autorità giudiziaria (ad esempio, il Tribunale in caso di contenzioso o di procedure concorsuali) il potere di verificare l’effettivo e concreto possesso dei requisiti sostanziali previsti dalla legge, al di là della mera attestazione formale del legale rappresentante e dell’iscrizione. La qualifica di start-up innovativa è quindi subordinata a una valutazione sostanziale da parte del giudice, che può disapplicare il regime speciale se accerta la mancanza dei presupposti di legge (Tribunale di Firenze, n. 249/2024).
Per quanto tempo una società può essere start-up innovativa?
Lo status speciale di start-up innovativa è temporaneo. La società può rimanere iscritta nella sezione speciale e beneficiare delle agevolazioni per un massimo di
Decorso tale periodo, la società cessa di essere considerata start-up innovativa e, se continua ad operare, manterrà l’iscrizione solo nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, perdendo i benefici specifici.
La perdita dei requisiti previsti dalla legge durante il quinquennio (ad esempio, superamento del limite di fatturato, distribuzione di utili, perdita del requisito di innovatività alternativo) comporta la cancellazione d’ufficio
Quali vantaggi ha una start-up innovativa?
Lo status di start-up innovativa dà accesso a una serie di agevolazioni significative, che rappresentano il motivo per cui si intraprende questo specifico percorso costitutivo. Queste possono includere, a titolo esemplificativo e a seconda delle normative vigenti nel tempo:
- deroghe al diritto societario ordinario (es. in materia di perdite, possibilità di creare categorie speciali di quote con diritti particolari, ecc.);
- semplificazioni burocratiche;
- incentivi fiscali per chi investe nel capitale di start-up innovative (sia persone fisiche che giuridiche);
- agevolazioni per l’accesso al credito e al Fondo di Garanzia per le PMI;
- strumenti di remunerazione flessibili per dipendenti e collaboratori (es. stock option, work for equity con regime fiscale e contributivo agevolato);
- gestione semplificata delle crisi d’impresa e procedure concorsuali meno onerose.
Approfondimenti
Per conoscere tutti i passaggi necessari ad arrivare alla fase attuativa, quella che va dall’idea alla sua realizzazione pratica, leggi il nostro tutorial “Come creare start-up innovative“.