Filmare persone in un luogo aperto al pubblico è legale?

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Autore: Mariano Acquaviva

01 giugno 2025

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Cosa si rischia a fotografare o riprendere senza consenso persone che si trovano in pubblico o in luogo aperto al pubblico?

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Un lettore ha posto il seguente quesito: «Ho fatto un video a un mio amico in un centro commerciale e si vede una commessa. L’altro dipendente ha visto che facevo il filmato e ci ha detto di cancellarlo. Poteva farlo?». La domanda può essere efficacemente riassunta in questo modo: filmare persone in un luogo aperto al pubblico è legale? Approfondiamo l’argomento.

Cosa sono i luoghi aperti al pubblico?

Sono

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aperti al pubblico i luoghi privati in cui è possibile accedere a determinate condizioni; ne costituiscono un esempio tipico i bar, i pub, i ristoranti, i cinema, gli stadi e tutti gli altri locali in cui l’ingresso è subordinato al pagamento di un prezzo (indifferentemente sotto forma di ticket o di consumazione).

Sono altresì aperti al pubblico i posti in cui è possibile accedere gratuitamente ma solo se si possiede una determinata qualifica oppure se ricorrono particolari circostanze: si pensi, nel primo caso, alle scuole e alle università mentre, nella seconda ipotesi, agli ospedali.

È legale filmare chi si trova in un luogo aperto al pubblico?

È legale filmare le persone che sono in un luogo aperto al pubblico: come avviene per i luoghi pubblici (strade, piazze e vie), chi si trova in uno di questi posti accetta il rischio di essere immortalato.

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Dunque, non è possibile proibire a chi sta in un bar o in un altro locale aperto al pubblico di effettuare una ripresa, anche se nell’inquadratura dovessero rientrare persone che non hanno manifestato il consenso.

C’è però un limite, rappresentato dalla molestia o dal disturbo causato al soggetto che non ha intenzione di essere immortalato: in questa circostanza, può integrarsi un reato (art. 660 cod. pen.).

Secondo la Corte di Cassazione (1° marzo 2018, n. 9446), va condannato chi segue la vittima all’interno di un centro commerciale con lo scopo di riprenderla con il suo telefono cellulare.

Per i giudici, costituiscono reato quei comportamenti astrattamente idonei a suscitare nella persona offesa – ma anche nella gente – reazioni violente o

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moti di disgusto o di ribellione, che influiscono negativamente sul bene giuridico tutelato che è l’ordine pubblico.

Dunque, se può ritenersi lecito filmare le persone che si trovano in un luogo pubblico o aperto al pubblico – ad esempio facendo un’ampia panoramica per testimoniare un evento, come un concerto, un comizio politico o una processione religiosa -, non lo è indugiare sulla stessa persona, causandole il disagio derivante dalla sensazione di essere oggetto di attenzioni indesiderate.

Non c’è reato se una persona che si trova in un luogo aperto al pubblico è filmata solo sullo sfondo.

È legale fotografare chi si trova in un luogo aperto al pubblico?

Quanto detto a proposito delle riprese video vale anche per le foto: è

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legale fotografare chi si trova in un luogo aperto al pubblico, purché la condotta non sia rivolta insistentemente nei confronti di una determinata persona.

È legale pubblicare i video di chi si trova in un luogo aperto al pubblico?

La diffusione dei video e delle fotografie realizzati in un luogo pubblico o aperto al pubblico è vietata senza il consenso dei soggetti rappresentati.

Dunque, una cosa è effettuare la foto o la ripresa per conservarla per sé, un’altra è utilizzare il materiale così ottenuto per pubblicizzarlo, ad esempio sulle proprie pagine social: in questa ipotesi, affinché la divulgazione sia legale, occorre che i soggetti immortalati che non hanno prestato il consenso alla diffusione siano irriconoscibili, cioè non identificabili, né direttamente né indirettamente (ad esempio, mediante riconoscimento di un particolare abito o accessorio che permette inequivocabilmente di risalite all’identità del soggetto non visibile in volto).

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In altre parole, per poter pubblicare i video e le foto realizzati in un luogo aperto al pubblico occorre il consenso dei soggetti immortalati; l’autorizzazione può essere fornita espressamente – per iscritto oppure oralmente – oppure tacitamente, come avviene nei ricevimenti in cui gli invitati sostano consapevolmente nei pressi dell’area adibita alla realizzazione di foto e filmati.

In mancanza di consenso, il soggetto ripreso o fotografato deve essere reso irriconoscibile, ad esempio mediante oscuramento del volto.

La violazione di questo precetto non costituisce reato ma può essere sanzionato con l’obbligo di risarcire i danni.

Approfondimenti

Per ulteriori approfondimenti si leggano i seguenti articoli:

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