Si può sporgere querela per diffamazione senza testimoni?

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Autore: Mariano Acquaviva

09 novembre 2025

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

È possibile denunciare una persona che si presume abbia commesso una diffamazione sparlando con altre persone di cui non si conosce l’identità

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La testimonianza è la narrazione di fatti rilevanti ai fini di una controversia giuridica, resa da una persona solitamente estranea alla vicenda, la quale pertanto non ha interesse all’esito della causa. In ambito penale, la testimonianza può essere resa anche dalla vittima del reato, la cui attendibilità deve però essere attentamente valutata dal giudice. Ciò premesso, con il presente articolo risponderemo al seguente quesito: senza testimoni si può sporgere querela per diffamazione?

In buona sostanza, si tratta di comprendere se è possibile presentare una denuncia per diffamazione quando si ha solo il sospetto che qualcuno stia diffondendo maldicenze sul proprio conto senza però avere prove concrete né persone che possano deporre contro il presunto diffamatore. Insomma:

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senza testimoni si può sporgere querela per diffamazione? Approfondiamo l’argomento.

Quando si può sporgere querela per diffamazione?

La diffamazione è il reato che commette chi offende la reputazione di una persona assente; perché il delitto si integri occorre che la vittima non assista al fatto che, al contrario, deve compiersi in presenza di almeno altre due persone capaci di percepire l’offesa (art. 595 cod. pen.).

Dunque, la diffamazione si può definire come la lesione alla considerazione che gli altri hanno di una certa persona, perpetrata attraverso la diffusione di insulti, maldicenze, pettegolezzi e, più in generale, di informazioni – anche vere – capaci di screditare la vittima agli occhi della gente.

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La diffamazione può avvenire con scritti, parole, gesti, disegni, immagini, foto, filmati: tutto ciò che è in grado di offendere la reputazione altrui integra un reato.

La querela deve essere sporta entro il termine di tre mesi da quando la vittima è venuta a conoscenza del fatto.

La pena prevista è la reclusione fino a un anno o la multa fino a 1.032 euro; nell’ipotesi di diffamazione aggravata a mezzo stampa o altro strumento di pubblicità (social network, ecc.), la pena è la reclusione da sei mesi a tre anni o la multa non inferiore a 516 euro.

Si può presentare querela per diffamazione senza testimoni?

Come riferito in apertura, nel processo penale può essere sufficiente la

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testimonianza della persona offesa a fondare la condanna dell’imputato, purché però la deposizione sia attendibile, priva di contraddizioni e, eventualmente, confermata da altri elementi.

Nell’ipotesi di diffamazione, però, è fondamentale dimostrare che le espressioni offensive della reputazione altrui siano state percepite almeno da altre due persone, all’infuori della vittima e dell’imputato: in caso contrario, si tratterebbe di una mera ingiuria, irrilevante sotto il profilo penale.

In tale preciso contesto si pone il quesito che fornisce il titolo all’intero articolo: si può sporgere querela per diffamazione senza testimoni?

In buona sostanza, si tratta di comprendere si è possibile denunciare una persona che si presume abbia commesso una diffamazione

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sparlando con altre persone di cui non si conosce l’identità.

Il quesito può essere esposto anche in quest’altro modo: si può sporgere querela senza conoscere le persone che erano presenti al momento della diffamazione e, quindi, senza avere testimoni precisi che possano riferire al giudice di aver udito le espressioni offensive?

Facciamo un esempio per meglio chiarire quanto appena detto.

Carlo è venuto a conoscenza del fatto che Paolo, mentre era in un locale, lo ha screditato in presenza degli altri avventori raccontando a tutti di quanto sia incompetente sul posto di lavoro.

In un’ipotesi del genere è possibile sporgere querela per diffamazione: le autorità, però, dovranno effettuare opportune indagini per accertare che le espressioni lesive della reputazione siano state effettivamente pronunciate in presenza di altre persone le quali, tuttavia, non devono necessariamente essere identificate: è sufficiente dimostrare che la condotta sia avvenuta in presenza di un “uditorio”.

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D’altra parte, se fosse davvero necessario identificare i presenti, allora non vi sarebbe diffamazione nell’ipotesi di espressioni diffamatorie pronunciate durante un comizio tenutosi in pubblica piazza oppure per iscritto sui social network: ciò che conta non è l’identità dei testimoni presenti al momento del fatto bensì che l’evento sia avvenuto in presenza di persone che abbiano potuto percepire i commenti offensivi.

Dunque, si può sporgere querela per diffamazione anche senza testimoni, purché sia fornita la prova degli elementi costitutivi del reato, e cioè la condotta offensiva della reputazione altrui avvenuta in presenza di altre persone – anche non identificate – e in assenza della vittima, la quale quindi non poteva difendersi.

Approfondimenti

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