Rifacimento balconi in condominio: pagano anche i proprietari dei box?

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Chi possiede solo un garage, box o posto auto in condominio deve partecipare o no alle spese di rifacimento dei balconi esterni? Scopri quando si può legittimamente rifiutare il pagamento e quando, invece, bisogna contribuire.

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Diversi lettori ci interpellano per sapere se anche i proprietari dei box, garage o posti auto sono tenuti a pagare le spese di rifacimento dei balconi in condominio, o se, invece, possono legittimamente rifiutarsi di contribuire.

Il quesito di cui ci stiamo occupando è molto comune, soprattutto nei grandi complessi edilizi in cui coesistono unità abitative e autorimesse, che possono appartenere a soggetti diversi.

In pratica capita spesso che un soggetto possieda un garage ma non un appartamento, oppure che il box sia situato in un edificio diverso rispetto a quello dove si trovano i balconi da rifare.

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Il tema è spinoso perché spesso i proprietari dei soli box, e non degli appartamenti, non si sentono “parte” del condominio abitativo, il che crea il dubbio sull’utilità o meno dei balconi di cui essi certamente non godono.

Proprio in questi casi, ci si chiede: il proprietario del box è tenuto a partecipare alle spese per il rifacimento dei balconi del fabbricato condominiale?

La risposta non è univoca, ma dipende da diversi fattori, tra cui la tipologia del balcone, la funzione del garage, i millesimi assegnati e il regolamento condominiale. In questa guida vediamo quando bisogna pagare e quando invece si è esenti dalla partecipazione a questi lavori.

Cosa dice la legge: art. 1123 c.c.

La norma di riferimento in materia è l’’articolo 1123 del Codice civile, che dispone così:

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“Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio […] sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.”

Il principio generale, quindi, è che le spese si dividono in base all’utilità che ciascun condomino trae dalla parte comune oggetto di intervento.

Il concetto di “utilità” (o “godimento”) è il perno della ripartizione delle spese. Nel caso dei balconi, l’utilità ha un duplice volto: è legata all’estetica della facciata (per gli elementi comuni) o al godimento diretto dell’appartamento (per gli elementi esclusivi).

Ma i balconi sono davvero parti comuni? Non sempre. Analizziamo le differenze, che sono essenziali per rispondere al nostro quesito di partenza.

La differenza tra balconi aggettanti e balconi incassati

È fondamentale distinguere tra due tipi di balconi:

In entrambi i casi, alcune componenti estetiche (parapetti, ringhiere,

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frontalini) possono essere comuni se contribuiscono all’armonia architettonica della facciata. Specifichiamo che queste componenti, sebbene siano parte del balcone aggettante (che è di proprietà esclusiva), hanno un elemento decorativo che contribuisce all’estetica generale dell’edificio, e questo, ai fini della partecipazione alle spese di rifacimento, basta a considerarli parti comuni, al di là della loro natura intrinseca e della loro appartenenza.

Chi paga il rifacimento dei balconi?

A questo punto, bisogna distinguere tra queste due situazioni riguardanti la struttura dell’edificio e la proprietà:

Ma tra questi vanno inclusi anche i proprietari dei garage o dei box? Arriviamo alla risposta definitiva.

Il ruolo del garage o dei box e dei millesimi

Chi possiede

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solo un box auto e nessun appartamento nel condominio potrebbe non avere alcun interesse né utilità rispetto ai balconi degli alloggi. Perciò bisogna avere riguardo a cosa stabilisce la tabella millesimale vigente in quell’edificio.

In generale:

Quando i proprietari di box e garage non devono contribuire alle spese

Va precisato che, secondo la giurisprudenza prevalente, i proprietari di soli box o garage devono partecipare alle spese straordinarie (come il rifacimento dei balconi) solo se tali unità sono strutturalmente comprese nell’edificio principale. Se invece si trovano in un

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corpo di fabbrica separato, non sono tenuti a contribuire.

In altre parole: se i box/garage sono parte integrante dell’edificio condominiale, i loro proprietari devono partecipare alla spesa, in base ai millesimi; se sono distaccati, no. Te ne parliamo più ampiamente nella guida “Condominio: i proprietari di box e garage pagano le spese straordinarie?“.

L’importanza del regolamento condominiale

Il regolamento condominiale – se esiste – può:

Se si tratta di regolamento contrattuale (cioè approvato da tutti i condomini o richiamato nei singoli atti di compravendita), tale disposizione ha valore vincolante anche per chi compra successivamente.

Cosa dice la giurisprudenza

Alcune sentenze chiariscono meglio la questione:

Esempi pratici

Caso 1

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– Tizio possiede solo un box in garage e nessuna unità abitativa. Il box ha una tabella millesimale separata. → Non paga le spese di rifacimento dei balconi.

Caso 2 – Caio ha un appartamento al primo piano e un box. Le spese sono suddivise in base ai millesimi generali. → Paga in proporzione alla sua quota totale, box incluso.

Caso 3 – Sempronio possiede un box in un edificio separato ma il regolamento prevede il concorso alle spese generali. → Paga, salvo che impugni il regolamento per assenza di utilità (ma l’impugnazione di un regolamento condominiale è un’operazione complessa e richiede motivazioni solide, quindi presenta notevoli difficoltà).

Conclusioni

In linea di principio, chi possiede solo un garage non deve contribuire alle spese per il rifacimento dei balconi, a meno che:

Perciò, prima di contestare o accettare la spesa (nel primo caso, impugnando la delibera assembleare di approvazione dei lavori di rifacimento e il piano di riparto spese allegato), è bene:

  1. verificare la tipologia dei balconi (aggettanti o incassati);
  2. controllare la tabella millesimale: il box partecipa alle spese generali?
  3. esaminare il regolamento condominiale, se di tipo contrattuale o assembleare.

In caso di dubbio, è opportuno chiedere chiarimenti all’amministratore oppure consultare un avvocato specializzato in diritto condominiale.

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