La donazione senza testimoni è valida?

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Autore: Mariano Acquaviva

17 gennaio 2026

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

La liberalità redatta con atto pubblico notarile in assenza di testimoni è valida oppure nulla? La donazione di può convertire in un altro contratto?

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La donazione è il contratto con cui una persona si impoverisce per arricchirne un’altra per puro spirito di liberalità. Si tratta di un atto totalmente gratuito, nel senso che al donante non spetta alcun corrispettivo. Per tale ragione, solitamente ad esserne beneficiari sono i familiari, i quali in questo modo ricevono un anticipo sulla futura eredità. Ciò premesso, con il presente articolo risponderemo a un preciso quesito: la donazione senza testimoni è valida?

In buona sostanza, si tratta di comprendere se può ritenersi legittimo l’

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atto di liberalità stipulato dalle parti davanti al notaio senza però la presenza dei testimoni. Approfondiamo l’argomento.

Come si stipula una donazione?

La donazione è valida se fatta per atto pubblico, cioè da un notaio; in mancanza, il contratto è nullo (art. 782 cod. civ.).

La donazione priva di atto pubblico è valida solo se ha ad oggetto beni mobili ed è di modico valore; in questa circostanza, è sufficiente la consegna della cosa al donatario, senza che ci sia bisogno nemmeno di una scrittura privata (art. 783 cod. civ.).

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Si pensi ai regali che ci si scambia tra amici e familiari in occasione di festività o di particolari ricorrenze.

La donazione è di modesto valore tenuto conto sia delle condizioni economiche del donante che del valore intrinseco del bene oggetto della liberalità.

Per la donazione servono i testimoni?

Il codice civile si limita ad affermare che la donazione deve essere fatta per atto pubblico sotto pena di nullità.

Secondo la legge notarile (art. 48, l. 16 febbraio 1913, n. 89), «è necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonché qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero una parte o il notaio ne richieda la presenza».

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Possono testimoniare tutti i maggiorenni, italiani o stranieri residenti, che hanno la capacità di agire e che non hanno un interesse diretto.

Pur non essendo parte dell’atto, il testimone deve essere un soggetto terzo e imparziale; per tale ragione sono esclusi coloro che sono legati alle parti o al notaio da uno dei seguenti vincoli: coniugio; parentela o affinità in linea retta in qualunque grado e in linea collaterale fino al terzo grado (art. 50, l. 16 febbraio 1913, n. 89)

Non possono testimoniare gli interdetti e le altre persone incapaci di intendere e di volere, anche solo temporaneamente, nonché coloro che non sanno o che non possono sottoscrivere.

Dunque, per la

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donazione occorre recarsi dal notaio e sottoscrivere l’atto alla presenza di due testimoni.

La solennità della forma ha la funzione di assicurare la maggiore ponderazione possibile per un atto che provoca un impoverimento del patrimonio del donante a cui non corrisponde alcun beneficio.

È valida la donazione senza testimoni?

La donazione senza testimoni è nulla per difetto di forma.

La donazione senza testimoni è nulla (art. 58, l. 16 febbraio 1913, n. 89) e non può essere convertita in un altro contratto, in quanto al di fuori della donazione non esistono accordi con cui è possibile spogliarsi di un bene senza ricevere nulla in cambio.

Secondo il codice civile (art. 1424), «Il

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contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità».

Nel caso di nullità per assenza di testimoni, la donazione non può essere convertita in quanto difetterebbe dell’idoneità a produrre gli effetti giuridici di un diverso contratto, ad esempio quello di compravendita (per assenza del prezzo) o di comodato (perché non prevede il godimento temporaneo ma il trasferimento a titolo definitivo).

Deve dunque ritenersi che una donazione nulla per assenza di testimoni non possa essere convertita in un altro contratto e, pertanto, debba ritenersi radicalmente non esistente.

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La donazione nulla – da qualunque causa l’invalidità dipenda – non può essere oggetto di sanatoria da parte del donante, che può soltanto riproporla con efficacia per il futuro mediante un altro atto dotato dei requisiti di forma e di sostanza prescritti dalla legge per porre in essere tale negozio giuridico.

L’unica eccezione è rappresentata dalla convalida della donazione da parte degli eredi. Vediamo di cosa si tratta.

Cos’è la convalida della donazione?

Secondo il codice civile (art. 799), «La nullità della donazione, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante che, conoscendo la causa della nullità, hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione».

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La conferma della donazione nulla da parte dell’erede è un atto formale contenente l’indicazione dell’atto di liberalità invalido, della causa di invalidità e della volontà di procedere alla sua convalida.

L’esecuzione della donazione nulla consiste in un comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi dell’invalidità dell’atto di liberalità, pur essendone a conoscenza.

Insomma: occorre una condotta che sia inequivocabilmente intesa come accettazione degli effetti della donazione.

È il caso del figlio che continua a vivere nella casa che gli è stata donata dal defunto padre pur essendo a conoscenza della nullità della donazione, rifiutando di agire contro gli altri eredi per ottenere la legittima che, invece, ritiene essere soddisfatta proprio dall’atto di liberalità invalido.

È bene precisare che la convalida della donazione nulla da parte degli eredi non è una conversione, in quanto l’atto – anche se invalido – produce gli effetti originariamente previsti senza tramutarsi in altro (ad esempio, in una compravendita).

Approfondimenti

Per ulteriori approfondimenti si leggano i seguenti articoli:

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