La diffida all’avvocato del debitore interrompe la prescrizione?

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Autore: Mariano Acquaviva

31 gennaio 2026

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

L’atto di costituzione in mora ha efficacia interruttiva della prescrizione anche quando è indirizzato al rappresentante del debitore?

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La prescrizione è una vicenda estintiva dei diritti collegata all’inerzia del titolare che, per un determinato lasso di tempo, non esercita gli stessi. Ad eccezione della proprietà, tutti i diritti si prescrivono, compreso il credito vantato nei confronti del debitore. La legge consente tuttavia di interrompere la prescrizione compiendo anche un solo atto che implichi la volontà di esercitare il diritto di cui si è titolari; l’interruzione consente alla prescrizione di ricominciare interamente daccapo, evitando così l’estinzione. Ciò premesso, con il presente articolo risponderemo alla seguente domanda:

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la diffida all’avvocato del debitore interrompe la prescrizione?

Prima di affrontare il quesito occorre premettere che i tempi di prescrizione del credito sono diversi a seconda della fonte da cui deriva il diritto. Ad esempio, i crediti derivanti da un contratto si prescrivono dopo dieci anni di inerzia, mentre quelli derivanti da un illecito civile (danneggiamento, ecc.) si prescrivono solitamente in cinque anni. Ci sono poi delle eccezioni, come ad esempio il diritto al risarcimento derivante da un sinistro stradale, che si prescrive nel più breve termine di due anni. Ciò chiarito, vediamo la diffida all’avvocato del debitore interrompe la prescrizione.

La diffida inviata al debitore interrompe la prescrizione?

Il codice civile (art. 2943 cod. civ.) stabilisce che la prescrizione è interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore.

Ciò significa che anche la semplice diffida con cui si invita il debitore ad adempiere è sufficiente a interrompere la prescrizione e, quindi, a farla decorrere daccapo, evitando così la prescrizione del credito.

L’effetto interruttivo si verifica nel momento in cui il debitore riceve la diffida; per avere prova della ricezione è quindi opportuno affidare la messa in mora a una

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raccomandata con avviso di ricevimento oppure a un messaggio di posta elettronica certificata (pec).

La giurisprudenza (Cass., 12 gennaio 2022, n. 738) ha chiarito che l’effetto interruttivo della prescrizione si verifica anche per compiuta giacenza, cioè quando il destinatario è assente e non si reca presso l’ufficio postale per il ritiro del plico.

Perché la diffida interrompa la prescrizione occorre che contenga espressamente l’invito ad adempiere; una semplice comunicazione informativa non sarebbe sufficiente in quanto la legge prevede che l’atto debba rappresentare chiaramente la volontà di esercitare il proprio diritto.

La diffida dell’avvocato inviata al debitore interrompe la prescrizione?

La

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diffida dell’avvocato inviata al debitore per conto del creditore interrompe la prescrizione.

Secondo la Corte di Cassazione (25 luglio 2019, n. 20099), il conferimento del mandato difensivo consente all’avvocato di inviare la lettera di messa in mora in nome e per conto del proprio assistito, sortendo gli stessi effetti di quella che il cliente avrebbe inviato personalmente.

Dunque, la diffida sottoscritta solamente dall’avvocato del creditore è idonea a interrompere la prescrizione, se indirizzata al debitore.

La diffida inviata all’avvocato del debitore interrompe la prescrizione?

Secondo la Corte di Cassazione (5 dicembre 2011, n. 25984), la diffida inviata all’avvocato del debitore interrompe la prescrizione

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, in quanto trasmessa a un soggetto che rappresenta il soggetto obbligato al pagamento.

Non va infatti dimenticato che incombe sul difensore un dovere di informazione in favore del proprio assistito di ogni evento significativo riguardante l’incarico ricevuto.

L’atto di costituzione in mora ha quindi efficacia interruttiva della prescrizione anche quando è indirizzato al rappresentante del debitore e non direttamente a quest’ultimo.

A tal riguardo, non occorre che l’avvocato stia difendendo il debitore in un processo: è sufficiente che egli lo rappresenti anche solo stragiudizialmente.

Ciò significa che, affinché l’avvocato assuma validamente la veste di rappresentante

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, è sufficiente che il cliente gli abbia conferito un semplice mandato – anche orale – che non preveda l’assistenza in giudizio; non occorre, in altre parole, la procura alle liti (art. 83 cod. proc. civ.).

La diffida al difensore del debitore può essere inviata tanto dal creditore quanto dal suo avvocato: in entrambi i casi la prescrizione è interrotta.

È pur vero che il debitore, nel tentativo di vanificare la diffida, potrebbe accampare come scusa il fatto di aver cambiato difensore; in tale circostanza deve ritenersi che l’effetto interruttivo sia precluso solamente se il debitore ha avuto cura di comunicare al creditore l’intervenuta revoca del mandato oppure se di questa circostanza il creditore era già a conoscenza (art. 1396 cod. civ.).

Approfondimenti

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