Appello: da quando decorre il termine per impugnare una sentenza?

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Autore: Mariano Acquaviva

29 novembre 2025

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Entro quanto tempo va impugnata una sentenza civile? Cosa succede se il provvedimento depositato in cancelleria non è comunicato alle parti?

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Ogni sentenza può essere contestata, sottoponendola all’attenzione di un altro giudice. Lo strumento che permette ciò è l’impugnazione: si tratta di una formale opposizione che la parte soccombente può presentare all’autorità giudiziaria competente, entro un determinato tempo. In questo preciso contesto si pone il seguente quesito: da quando decorre il termine per impugnare una sentenza in appello?

La domanda non è banale: il rispetto dei termini è infatti fondamentale, per cui un’impugnazione fondata nel merito ma tardiva deve essere dichiarata inammissibile. Per rispondere correttamente, occorre distinguere tra il termine di impugnazione breve decorrente dalla notificazione della sentenza (art. 325 cod. proc. civ.) e il termine di impugnazione lungo che comincia invece dal deposito della pronuncia in cancelleria (art. 327 cod. proc. civ.). In quest’ultimo caso, occorre poi fare attenzione a non confondere la minuta con la sentenza vera e propria. Insomma:

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da quando decorre il termine per impugnare una sentenza in appello?

Entro quanto tempo va impugnata una sentenza?

Il termine per proporre appello contro una sentenza civile è di:

Dunque, se una parte – in genere quella vittoriosa – notifica all’altra la sentenza, entrambe hanno trenta giorni di tempo per proporre appello (art 326 cod. proc. civ.); se invece nessuno provvede a tale adempimento, allora è possibile impugnare il provvedimento entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, la quale avviene con

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deposito della sentenza in cancelleria – certificata mediante apposizione, in calce al documento, della firma e della data del cancelliere – e contestuale comunicazione alle parti costituite (art. 133 cod. proc. civ.).

Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l’inserimento del dispositivo nell’elenco cronologico, cui segue l’attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati (Cass., 9 ottobre 2018, n. 24891).

Il termine lungo di impugnazione decorre dalla data del deposito anche se la cancelleria non ha provveduto ad effettuare la comunicazione alle parti (Cass., 30 giugno 2020, n. 12978).

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È solo la pubblicazione a rendere definitivo il testo della sentenza, impedendone la modificazione anche da parte del giudice che ne è stato autore (Cass., 16 aprile 2018, n. 9345).

Minuta della sentenza: da quando decorrono i termini per l’appello?

È definita “minuta” la prima stesura di una sentenza, sottoscritta dal giudice e consegnata alla cancelleria, che provvede alla redazione in forma originale.

La comunicazione della minuta della sentenza non ha rilevanza ai fini del decorso del termine per l’impugnazione, se essa non è stata certificata anche dal cancelliere.

Secondo la Corte di Cassazione (13 luglio 2018, n. 18586), il termine lungo per l’impugnazione della sentenza

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decorre dalla data di pubblicazione, ossia dal giorno del suo deposito ufficiale presso la cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, attestato dal cancelliere, che costituisce l’atto mediante il quale la decisione viene ad esistenza giuridica, mentre alcuna rilevanza assumono, in mancanza di tale adempimento, la data di deposito della sola minuta, perché mero atto interno all’ufficio che avvia il procedimento di pubblicazione.

Ove sulla sentenza siano state apposte due date, una di deposito, senza espressa specificazione che il documento contiene soltanto la minuta del provvedimento, e l’altra di pubblicazione, occorre avere riguardo alla seconda annotazione, cui consegue l’effettiva pubblicità della sentenza quale misura volta a garantire la conoscibilità della decisione (Cass., 25 marzo 2015, n. 6050).

L’esistenza della sentenza è determinata dalla sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, sicché il deposito della minuta non ha alcuna rilevanza esterna, non richiede un’attestazione ufficiale del cancelliere, né preclude una modificazione della sentenza prima del suo deposito ufficiale (Cass., 4 marzo 2009, n. 5245).

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