Flotilla verso Gaza: perché gli organizzatori rischiano l’incriminazione per atti ostili
L’art. 244 del Codice Penale punisce chi compie «atti ostili» contro Stati esteri senza il consenso del Governo: analizziamo quando si applica davvero la norma e perché è difficile contestarla.
In questi giorni si discute se gli organizzatori e l’equipaggio a bordo della ormai famosa “Global Sumud Flotilla” diretta verso Gaza a costo di sfidare e rompere il blocco imposto da Israele, possano rischiare l’incriminazione per il reato di atti ostili previsto dall’articolo 244 del Codice Penale.
Questa norma punisce chi, senza l’approvazione del Governo, compie «arruolamenti o altri atti ostili contro Stati esteri» (nel nostro caso, Israele), mettendo così a rischio la sicurezza o le relazioni diplomatiche dell’Italia.
La Flotilla si autodefinisce come una «flotta coordinata e non violenta, composta da piccole imbarcazioni che partono dai porti del Mediterraneo per rompere l’assedio imposto a Gaza». L’operazione, dunque, nasce con il dichiarato obiettivo di affrontare direttamente il blocco navale stabilito da Israele: tutto ciò per lo scopo di portare aiuti umanitari, e in particolare cibo, alle popolazioni duramente colpite dalla guerra in corso.
Oggi, 1° ottobre 2025, le imbarcazioni che compongono della Flotilla si stanno pericosamente avvicinando alla frontiera di questo blocco navale, e i rappresentanti dello Stato israeliano hanno già espresso la volontà di fermarle; al contempo, le navi della nostra Marina Militare che per motivi di sicurezza stavano scortando la Flotilla si sono ritirate proprio per non incorrere in problemi diplomatici, e militari, con Israele.
Ma al di là della cronaca e della politica la questione giuridica che vogliamo affrontare è se sia possibile o no ipotizzare un’incriminazione ai sensi dell’art. 244 C.P.. Si tratta di una norma di applicazione pratica estremamente rara e di interpretazione complessa, che richiede una lettura attenta.
La norma in esame si colloca tra i «delitti contro la personalità dello Stato», e tutela in particolare l’interesse dell’Italia a non essere esposta a conflitti internazionali o a gravi crisi diplomatiche a causa di iniziative private non autorizzate.
Vediamo nel dettaglio i due commi della disposizione: li analizziamo separatamente perché connotano due distinte ipotesi di reato
Indice
Comma 1: pericolo di guerra derivante dagli atti ostili
Il primo comma dell’art. 244 C.P. prevede la sanzione più grave:
Chiunque, senza l’approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da sei a diciotto anni; se la guerra avviene, con l’ergastolo.
Quanto alla condotta penalmente illecita, la norma individua, alternativamente, gli “arruolamenti” (sono le attività – nonravvisabili nel caso della Flotilla – di reclutamento di persone per azioni militari o paramilitari) o “altri atti ostili”: si tratta di una clausola aperta che ricomprende qualsiasi comportamento, diverso dall’arruolamento, che manifesti un’aggressione o un’inimicizia nei confronti di uno Stato estero. La natura “ostile” dell’atto deve essere oggettiva e implicare un’azione materialmente aggressiva, non una mera manifestazione di dissenso politico.
C’è poi un elemento negativo del fatto, cioè una caratteristica che NON deve sussistere affinché il reato si configuri: l’assenza di approvazione del Governo. In parole semplici, l’azione deve essere intrapresa di propria iniziativa, senza l’avallo o il sostegno dell’Esecutivo italiano. E qui, in effetti, gli organizzatori e i partecipanti della Flotilla agiscono senza alcun appoggio del Governo, ed anzi, stando alle ultime dichiarazioni, proseguono la navigazione nonostante il chiaro e inequivocabile dissenso espresso in questi giorni dalla premier Meloni e addirittura dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
Perché risulti compiutamente ravvisabile il reato di atti ostili punito dal 1° comma dell’art. 244 C.P., il pubblico ministero che rappresenta l’accusa dovrebbe provare:
- innanzitutto, un atto ostile: a prima vista, l’iniziativa della Flotilla potrebbe essere qualificata come tale, ma se è umanitaria o dimostrativa, e comunque pacifica, anche se provocatoria, e se si mantenesse la navigazione in acque internazionali senza entrare nello spazio di Israele, sarebbe molto difficile assimilarla a un atto ostile in senso proprio. Diverso il discorso se trasportasse armi, o compisse azioni di aggressione a navi e soldati israeliani;
- in secondo luogo, un pericolo concreto e attuale di guerra per lo Stato Italiano, scaturente da tali condotte: non basta, dunque, aver creato una tensione diplomatica, per quanto seria e grave. Un semplice incidente diplomatico o una protesta formale da parte dello Stato estero non sarebbero sufficienti a integrare il pericolo penalmente rilevante. Occorre, invece, un rischio reale – basato sul contesto geopolitico in atto – che l’azione intrapresa dalla Flotilla provochi davvero una guerra tra Stati. Ma questa è un’eventualità che attualmente appare molto remota.
Tenendo conto di tutto questo, bisogna constatare che una Flotilla, tipicamente composta da
La sussistenza del reato dipenderebbe essenzialmente dalle modalità concrete dell’azione:
- una missione puramente dimostrativa e pacifica, anche se provocatoria e in violazione di un blocco imposto da uno Stato estero, difficilmente potrebbe essere considerata un “atto ostile” nel senso di un’azione materialmente aggressiva;
- al contrario, se i partecipanti alla “Flotilla” fossero armati, compissero atti di violenza, sabotaggio o tentassero di speronare unità navali dello Stato estero, la condotta assumerebbe chiaramente i connotati dell’ostilità richiesta dalla norma.
In conclusione sul punto: l’incriminazione ex comma 1 appare – a meno che non emergano elementi nuovi – altamente improbabile, più un’ipotesi da manuale che una prospettiva reale in base ai fatti concreti che si stanno delineando in queste ultime ore.
Comma 2: turbamento delle relazioni diplomatiche e rischio rappresaglie
Il secondo comma apre uno spazio interpretativo più realistico:
Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a dodici anni.
Qui non serve più il rischio di guerra, ma basta:
- un turbamento delle relazioni diplomatiche: ad esempio, un incidente con feriti o un sequestro della nave potrebbe incrinare i rapporti tra Italia e lo Stato estero; e questa eventualità, alla luce delle ultime dichiarazioni rese, non appare remota;
- un pericolo di rappresaglie o ritorsioni: le possibili risposte di Israele se la Flotilla non dovesse desistere dal proposito di raggiungere Gaza potrebbero essere l’espulsione di diplomatici, sanzioni, misure restrittive verso cittadini o imprese italiane.
Questa ipotesi di reato, dunque, copre situazioni in cui, pur non raggiungendosi la soglia del pericolo di guerra, le azioni private creano comunque un
C’è, inoltre, l’elemento soggettivo del reato: la responsabilità penale per questo delitto richiede la prova del dolo, ossia la consapevolezza e la volontà di realizzare un atto ostile e la rappresentazione del possibile verificarsi dell’evento di pericolo (pericolo di guerra o di rappresaglie e ritorsioni israeliane verso l’Italia). Il pubblico ministero dovrebbe provare che gli organizzatori della Flotilla hanno agito con la coscienza che la loro iniziativa avrebbe potuto esporre lo Stato italiano a tali gravi conseguenze.
In conclusione: il comma 2 è, anche astrattamente, più applicabile, ma la sua contestazione resta tutt’altro che scontata.
Distinzione da altri reati importanti
Prima di arrivare alle conclusioni finali, è opportuno distinguere il delitto di atti ostili da altre figure di reato altrettanti che potrebbero apparire contigue ma che a ben vedere nel caso Flotilla non lo sono:
- mercenariato (Legge n. 210/1995): questa legge punisce chi combatte in un conflitto armato estero o partecipa ad azioni violente contro l’ordine costituzionale di un altro Stato “avendo ricevuto un corrispettivo economico o altra utilità o avendone accettato la promessa”. L’elemento caratterizzante è il fine di lucro personale che solitamente è assente nelle iniziative di attivismo politico o umanitario come una “Flotilla”;
- delitti con finalità di terrorismo (artt. 270-quater e ss. c.p.): tali reati richiedono la specifica “finalità di terrorismo”, definita dall’art. 270-sexies c.p. come lo scopo di “intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese”. Sebbene un atto ostile possa in astratto essere compiuto anche con finalità di terrorismo, l’art. 244 c.p. ha una portata più ampia e non richiede questo dolo specifico.
Atti preparatori e misure di prevenzione
È rilevante notare che l’ordinamento attribuisce importanza anche alla
Ciò significa che le autorità potrebbero intervenire nei confronti degli organizzatori anche prima del compimento dell’atto ostile, qualora emergessero elementi concreti sulla preparazione dell’iniziativa. Ma sinora non risulta affatto che le condotte tenute dagli equipaggi della Flotilla suscitino questo allarme di sovversione dello Stato, e infatti il Governo italiano non ha adottato misure preventive del genere.
Conclusioni
In sintesi, la responsabilità penale degli organizzatori di una “Flotilla” per il reato di atti ostili ex art. 244 c.p. è un’ipotesi giuridicamente possibile, ma di difficile configurazione concreta, e in ogni caso richiede una prova estremamente ardua da fornire in giudizio.
La sua sussistenza dipenderebbe da una valutazione caso per caso, incentrata su due aspetti fondamentali:
- La qualificazione delle azioni concrete della “Flotilla” come “atti ostili” in senso tecnico-giuridico, superando la soglia della mera protesta politica o dell’azione umanitaria.
- La dimostrazione rigorosa che tali atti abbiano creato un pericolo concreto e attuale di guerra o di rappresaglie per lo Stato italiano, e non solo una tensione diplomatica con Israele.
La
In sintesi, possiamo quindi dire che:
- il comma 1 (pericolo di guerra) ha un’applicazione quasi impossibile nel caso di “flottiglie” civili, come la Flotilla di cui ci siamo occupati;
- il comma 2 (turbamento delle relazioni o rischio di rappresaglie) è giuridicamente più plausibile, ma richiederebbe una forte lettura politica e discrezionale dei fatti.
Infine, va sottolineato che l’art. 244 c.p. è nato per reprimere iniziative
Domande frequenti (FAQ)
Gli organizzatori della flottiglia rischiano davvero il carcere per l’art. 244 c.p.?
In astratto sì, perché la norma punisce atti ostili contro Stati esteri senza il consenso del Governo.
In pratica, però, il rischio concreto è molto basso: il reato richiede una soglia altissima (pericolo di guerra o serio turbamento delle relazioni internazionali), e la giurisprudenza lo applica in casi eccezionali.
Se la flottiglia è autorizzata dal Governo italiano, il reato non sussiste?
Esatto. La norma si applica solo a chi agisce “senza l’approvazione del Governo”.
Se vi fosse un’autorizzazione formale o un avallo politico, non si potrebbe parlare di art. 244 c.p.
E se la flottiglia fosse armata o trasportasse materiale bellico?
In quel caso la situazione cambierebbe radicalmente: il gesto assumerebbe i connotati di un vero atto ostile e il reato sarebbe molto più facile da contestare. Non sarebbe più una mera iniziativa politica o umanitaria.
Il pericolo di rappresaglie è sufficiente per l’incriminazione?
Sì, ma solo in base al secondo comma dell’art. 244 c.p., che punisce il turbamento delle relazioni diplomatiche o il rischio di ritorsioni. Anche qui, però, serve che l’azione sia qualificata come “ostile” e non come semplice protesta civile.
Potrebbero esserci altri reati contestabili, più concreti dell’art. 244 c.p.?
Sì. A parte l’art. 244 c.p., la Procura potrebbe valutare altri reati più “a portata di mano”, come:
- violazione delle norme di navigazione;
- resistenza o violenza a nave da guerra straniera;
- istigazione a disobbedire alle leggi.
Sono ipotesi molto più praticate nella prassi rispetto all’art. 244 c.p.
In sintesi, quanto è realistico un processo per art. 244 c.p.?
Poco. Questa norma ha una portata enorme ma è poco usato. È più un’arma “di sistema” che un’accusa ordinaria. L’eventuale contestazione dipenderebbe da una valutazione fortemente politica del contesto internazionale e delle conseguenze dell’azione.