L'amministratore condominiale può querelare il bar rumoroso?

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Autore: Mariano Acquaviva

14 febbraio 2026

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

L’amministratore può sporgere denuncia nell’interesse del condominio oppure è necessario ottenere la previa autorizzazione assembleare?

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L’amministratore gestisce il condominio per conto dei proprietari a seguito del mandato ricevuto in assemblea. Il codice civile stabilisce che la nomina dell’amministratore – così come la sua revoca – è legittima se approvata dalla maggioranza degli intervenuti alla riunione che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio, cioè almeno 500 millesimi.

La peculiarità del mandato dell’amministratore condominiale è che la maggior parte delle sue attribuzioni sono inderogabilmente stabilite dalla legge: l’assemblea può aggiungerne altre ma non può sottrargli quelle stabilite dal codice civile.

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Tra queste prerogative non è prevista espressamente quella di denunciare i reati commessi a danno dell’edificio. In questo specifico contesto si pone la seguente domanda: l’amministratore condominiale può querelare il bar rumoroso?

In pratica, si tratta di comprendere se l’amministratore del condominio possa sporgere denuncia nell’interesse dei proprietari oppure se tale facoltà sia subordinata alla previa autorizzazione assembleare. Approfondiamo l’argomento.

Reati procedibili d’ufficio e a querela di parte: differenza

I reati possono essere

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procedibili d’ufficio o a querela di parte: nel primo caso, la legge autorizza chiunque a sporgere denuncia, anche le persone estranee alla vicenda che, quindi, non hanno subito alcun danno dall’illecito penale; nel secondo caso, invece, la denuncia può provenire solamente dalla persona offesa dal reato oppure dal suo legale rappresentante, qualora trattasi di soggetto incapace per età o per infermità.

Sono procedibili a querela di parte la maggior parte dei reati contro il patrimonio (furto, appropriazione indebita, truffa, ecc.) nonché una serie di reati ritenuti non eccessivamente gravi (lesioni personali semplici, percosse, diffamazione, ecc.).

L’amministratore può denunciare i reati subiti dal condominio?

L’amministratore può denunciare i

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reati procedibili d’ufficio subiti dal condominio senza ottenere alcuna previa autorizzazione da parte dell’assemblea: come detto, infatti, questa tipologia di illeciti può essere segnalata all’autorità giudiziaria da chiunque, non essendo necessario un coinvolgimento nella vicenda.

Secondo la giurisprudenza (Cass., 1° agosto 2023, n. 33813), l’amministratore può anche denunciare i reati procedibili a querela di parte commessi ai danni del condominio, senza autorizzazione dell’assemblea, dovendosi ritenere una facoltà rientrante tra le attribuzioni conferitegli direttamente dalla legge, allorquando si tratta di difendere le cose comuni dell’edificio.

Secondo il codice civile (art. 1131), nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea, l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può

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agire in giudizio sia contro i condòmini sia contro i terzi.

Affinché la querela sia valida occorre però che egli specifichi, all’interno della stessa, la sua qualità di amministratore condominiale e che, pertanto, agisce in nome e per conto della compagine.

Dunque, secondo l’orientamento giurisprudenziale più recente, l’amministratore può sporgere denuncia sia per i reati procedibili d’ufficio che per quelli procedibili a querela di parte, purché in quest’ultimo caso agisca nell’ambito delle sue attribuzioni; non è indispensabile l’autorizzazione dell’assemblea.

L’amministratore condominiale può querelare il bar rumoroso?

L’amministratore può querelare il bar rumoroso

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che disturba la quiete del condominio? La risposta al quesito non è così scontata.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale sopra riportato, l’amministratore può agire anche in sede penale a tutela del condominio, purché si tratti di preservare le parti comuni dell’edificio o, comunque, di esercitare una delle altre attribuzioni previste dal codice civile (art. 1130).

Orbene, la querela per immissioni acustiche intollerabili provenienti da un locale aperto al pubblico o da un esercizio commerciale non sembra rientrare tra gli «atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio» di cui parla la legge; pertanto, la querela potrebbe dover essere subordinata alla preventiva autorizzazione assembleare.

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In effetti, la giurisprudenza (Cass., 13 maggio 2020, n. 14750) che ha ammesso la possibilità per l’amministratore di denunciare il bar rumoroso risale al tempo in cui il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (art. 659 cod. pen.) era procedibile d’ufficio.

A seguito della riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), tuttavia, il medesimo reato è divenuto procedibile a querela di parte, per cui è lecito chiedersi se l’amministratore abbia conservato il diritto di sporgere querela nell’interesse del condominio, in assenza di un pregiudizio diretto alle cose comuni: le immissioni acustiche intollerabili, infatti, non costituiscono un danno per l’edificio quanto, piuttosto, per la tranquillità dei residenti.

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A sommesso parere dello scrivente, perché l’amministratore possa querelare il bar rumoroso occorre l’autorizzazione assembleare, trattandosi di materia che esorbita dalle ordinarie competenze previste dalla legge.

Infatti, un conto è querelare qualcuno per furto dell’energia elettrica condominiale oppure per danneggiamento, in quanto condotte che comportano un pregiudizio e un impoverimento della collettività, altro è invece querelare l’attività rumorosa che non consente ai condòmini di riposare: in questa specifica circostanza, infatti, il nesso con le attribuzioni dell’amministratore sembra venir meno.

D’altronde, è cosa nota che l’amministratore non abbia alcun potere allorquando si tratta di

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tutelare i condòmini dai rumori molesti dei vicini o di terze persone, trattandosi di faccenda privata e non condominiale.

D’altro canto, un’interpretazione estensiva dell’insegnamento giurisprudenziale citato in precedenza potrebbe indurre a ritenere che tra gli «atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio» rientrino anche quelli volti a denunciare le condotte illecite che turbano i condòmini, impedendo loro di godere delle proprie unità abitative e delle parti comuni dell’edificio.

A parere di chi scrive, però, si tratterebbe di un’interpretazione forzata per cui, nel dubbio, l’amministratore che vuole querelare il bar rumoroso farebbe bene a ottenere il previo consenso dell’assemblea.

Approfondimenti

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