Il diritto al risarcimento del danno si trasmette all'acquirente?

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Autore: Mariano Acquaviva

04 aprile 2026

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Il diritto al risarcimento dei danni è autonomo rispetto alla proprietà? Chi deve pagare i danni causati dall’immobile appena comprato?

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Chi viola un diritto altrui è tenuto a pagare il risarcimento del danno che ha causato. Si tratta di un principio basilare dell’ordinamento giuridico in virtù del quale si è obbligati a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato così com’era prima del fatto illecito. Ciò premesso, con il presente articolo risponderemo a un quesito specifico, così riassumibile: il diritto al risarcimento del danno si trasmette all’acquirente?

Praticamente, si tratta di comprendere se la richiesta di risarcimento possa essere ceduta a un’altra persona, in particolar modo al soggetto che subentra nella proprietà danneggiata a seguito di compravendita. Si pensi a chi acquista un appartamento in condominio nel quale sono presenti infiltrazioni risalenti nel tempo. Chi può agire in giudizio per ottenere il

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risarcimento? Il diritto del danno si trasmette all’acquirente? Approfondiamo l’argomento.

Il diritto al risarcimento del danno è trasferibile?

Il diritto a chiedere il risarcimento del danno è trasferibile; ciò può avvenire per effetto di una disposizione di legge oppure per contratto.

Si pensi, nel primo caso, agli eredi i quali, subentrando nel patrimonio del defunto, diventano titolari anche del diritto di credito vantato nei confronti del danneggiante; nella seconda ipotesi, si pensi al contratto di

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cessione del credito (art. 1260 cod. civ.).

Il diritto al risarcimento del danno si trasmette all’acquirente?

Il diritto al risarcimento dei danni è autonomo rispetto alla proprietà.

Il diritto al risarcimento del danno non si trasmette all’acquirente, trattandosi di situazione giuridica personale che può essere ceduta solamente nei casi previsti dalla legge oppure con la conclusione di un apposito contratto, come detto nel precedente paragrafo.

La questione è particolarmente frequente allorquando si venda un bene immobile che ha subito danni, ad esempio causati dalle infiltrazioni provenienti dal piano superiore o dal lastrico.

In ipotesi del genere, la giurisprudenza (Trib. Ascoli Piceno, 13 novembre 2025, n. 496; Cass., 29 luglio 2024, n. 21125; Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951) ha più volte ribadito che il

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diritto a chiedere il risarcimento dei danni spetta al venditore, cioè al soggetto che era proprietario del bene quando si è verificato il pregiudizio.

Dunque, chi acquista un immobile che in passato ha subito un danno che non è stato ancora risarcito non potrà pretendere alcun pagamento, trattandosi di azione riservata al venditore, cioè alla persona che era titolare del bene al momento della verificazione del danno, a meno che tra le parti non sia stato stipulato anche un accordo di cessione del credito.

L’obbligo al risarcimento del danno si trasmette all’acquirente?

Da quanto appena detto si evince anche il principio contrario, secondo cui deve escludersi che l’acquirente di un bene possa essere ritenuto gravato degli obblighi risarcitori sorti in conseguenza del fatto dannoso,

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verificatosi prima dell’acquisto, essendo responsabile di detti danni il proprietario dell’unità immobiliare al momento del fatto (quindi, il venditore).

Dunque, chi compra casa è tenuto indenne dalle eventuali richieste di risarcimento per danni che risalgono ad epoca anteriore rispetto al rogito.

Come chiarito dalla giurisprudenza (Cass., n. 15744/2009), il risarcimento dei danni va richiesto al proprietario dell’immobile all’epoca in cui il danno è stato cagionato.

Danni: l’acquirente può rivalersi sul venditore?

Fermo restando quanto appena detto circa la natura personale del diritto al risarcimento, qualora non sia stato messo a conoscenza dei danni – occulti – dell’immobile acquistato, l’acquirente può rivalersi sul venditore fino al punto di chiedere la risoluzione del contratto.

Dunque, seppur è vero che il compratore non possa agire contro i terzi responsabili del danno già causato al bene che ha acquistato, è altrettanto indubitabile che, se non messo al corrente della reale situazione in cui si trova il bene, può agire contro il venditore che l’ha ingannato.

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