Praticanti avvocati: ecco il nuovo regolamento sul tirocinio

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Autore: Redazione

04 febbraio 2015

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Almeno 20 ore a settimana in studio.

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È pronta la bozza del decreto del Ministero della Giustizia che disciplina il tirocinio per i praticanti che vogliono intraprendere la professione di avvocato. Il nuovo testo, inviato negli scorsi giorni al CNF per il parere, prevede che il praticante debba:

– passare in studio almeno 20 ore settimanali,

– assistere ad almeno 20 udienze per semestre

– infine deve dimostrare di aver collaborato effettivamente allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri.

Il D.M. prevede che il tirocinio vada svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale. Il praticante deve quindi frequentare in modo continuo lo studio del professionista, sotto la supervisione diretta di quest’ultimo per almeno

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20 ore settimanali.

È stato regolamentata anche la possibilità di svolgere un semestre di tirocinio in un altro paese dell’Unione Europea, che sarà poi riconosciuto ai fini della pratica anche nel nostro Paese.

Il Consiglio dell’ordine sarà tenuto ad accertare l’assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse e a verificare che l’attività lavorativa si svolga secondo modalità e orari idonei a consentire l’effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio.

Sempre nei giorni scorsi il Ministero della Giustizia ha inviato al Cnf anche la bozza dello schema di decreto sul regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione, dove si prevedono, tra l’altro, i requisiti per lo svolgimento in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione forense (leggi l’articolo di oggi: “Avvocato solo se in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente“).

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