Scatola nera: vantaggi e valore probatorio

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Rc-auto: quale prova ed efficacia può avere l’installazione del dispositivo elettronico in caso di incidente stradale?

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Il codice delle Assicurazioni private sta per essere riformato. La nuova normativa, contenuta nel Ddl Concorrenza contiene una sfilza di novità che vanno a incidere proprio sull’rc-auto: dal calcolo della classe di rischio alla possibilità di fruire di sconti sulla polizza.

La vera novità, sulla quale il Governo sta tentando di riuscire laddove i suoi predecessori avevano fallito, riguarda la famosa scatola nera. Diverse compagnie stanno già proponendo, ai propri assicurati, la possibilità dell’installazione del dispositivo elettronico. Ma è davvero conveniente? A cosa serve? E che valore avranno le risultanze della scatola nera in caso di incidente? L’avvocato di controparte potrà contestarle? A queste domande cercheremo di dare una rapida risposta qui di seguito.

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VANTAGGI

Innanzitutto, se il testo della bozza del D.L. verrà rispettato per come attualmente è, ma soprattutto la prassi delle Assicurazioni non ne svilirà la portata, l’installazione della scatola nera presenterà, almeno sulla carta, due evidenti vantaggi:

– innanzitutto l’assicurato dovrà ricevere, dalla propria assicurazione, uno sconto di polizza che non potrà essere inferiore ai costi sostenuti per l’installazione del dispositivo;

– in secondo luogo, in caso di sinistro stradale la cui responsabilità venga accertata in capo allo stesso assicurato, questi, se ha montato la scatola nera, riceverà – per come previsto dalla legge – un aumento del premio e una classe inferiore di rischio, tuttavia con un “trattamento di favore” rispetto a quanto altrimenti previsto per gli altri assicurati. In buona sostanza, gli incrementi del premio per gli assicurati che hanno accettato di installare la scatola nera saranno inferiori rispetto a quelli applicati nella normalità degli altri casi.

VALORE PROBATORIO

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Il secondo punto che preoccupa gli assicurati è, in caso di sinistro con responsabilità della controparte, quale efficacia di prova possano avere le risultanze contenute nella scatola nera.

Il ddl Concorrenza si preoccupa di chiarire questo aspetto disponendo che, quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di scatola nera [1], le risultanze del dispositivo formano piena prova, nelle cause civili (evidentemente quelle di risarcimento del danno), dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.

In buona sostanza sarà difficilissimo, se non impossibile, controbattere all’evidenza della prova presentata con la scatola nera. Sarebbe, a tutto voler concedere, necessario chiedere una consulenza tecnica d’ufficio che dimostri che l’apparecchio non era in grado di registrare i dati del sinistro per sua manomissione o non corretto funzionamento.

Le scatole nere potranno essere

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potabili anche nel caso di sottoscrizione, da parte dell’assicurato, di un contratto di assicurazione con impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici. Tale interoperabilità sarà garantita da operatori – provider di telematica assicurativa – i cui dati identificativi sono comunicati all’IVASS da parte delle imprese di assicurazione.

L’assicurato avrà il divieto di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione di tale divieto la conseguenza è la mancata applicazione della riduzione del premio in caso di sinistro (per come sopra visto). Se l’assicurato ha già goduto della riduzione del premio è tenuto alla restituzione dell’importo corrispondente alla riduzione accordata. Fatte, comunque, salve le sanzioni penali per il comportamento fraudolento ai danni dell’assicuratore.

ATTENZIONE

I predetti effetti non riguardano qualsiasi dispositivo elettronico detto “scatola nera”. Diffidate dalle imitazioni e dai pezzi “taroccati” che si trovano su internet. Perché la scatola nera possa produrre i vantaggi appena elencati è necessario che presenti le caratteristiche tecniche stabilite dalla legge [1].

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