Diritti disponibili e indisponibili: che significa?

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Autore: Redazione

09 giugno 2015

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Differenze e disciplina giuridica tra le due categorie di diritti.

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Si sente spesso distinguere tra diritti disponibili e indisponibili perché per l’una categoria non valgono le stesse regole previste per l’altra. Per esempio, sono indisponibili alcuni dei principali diritti soggettivi dei lavoratori per cui essi non possono rinunciare alle ferie annuali, così come al cosiddetto “minimo sindacale” in busta paga. La differenza potrebbe essere sintetizzata in questi termini:

Diritti disponibili

Sono quei diritti soggettivi che possono essere trasferiti ad altri, gratuitamente o dietro compenso. Un esempio tipico è il diritto di proprietà sulle cose: il proprietario è libero di venderle, donarle o lasciarle in eredità e ciò significa che la proprietà è un diritto disponibile.

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Anche un diritto di credito è disponibile. Per cui se Tizio avanza 10 euro da Caio e, nello stesso tempo è debitore di Sempronio di 10 euro, potrebbe concedere a quest’ultimo il credito che vanta nei confronti di Caio.

Diritti indisponibili

Sono quei diritti che tutelano alcuni fondamentali valori umani e sociali, di norma coincidenti con le norme della Costituzione. Vi rientrano, per esempio, i diritti politici (non si può, per esempio, cedere ad altri il proprio diritto di voto); i diritti della personalità come il diritto alla vita, al nome, all’integrità fisica (non si può, per esempio, vendere ad altri il proprio nome e cognome, né si possono cedere organi del proprio corpo salvo le leggi speciali previste per reni, sangue, ecc.).

Fanno ancora parte dei diritti indisponibili quelli di natura familiare come il diritto dei figli all’educazione e al mantenimento.

Si è detto in apertura che anche i principali diritti del lavoratore sono indisponibili: a tal fine la legge prevede che solo in presenza dei sindacati o delle autorità amministrative (direzione del lavoro) si possano cedere o transigere alcuni diritti (per esempio: un accordo tra datore e dipendente sull’entità di un risarcimento andrebbe effettuato presso una di tali sedi dette, appunto, “sedi protette”).

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