Liquidazione e controllo formale della dichiarazione redditi

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Autore: Edizioni Simone

10 agosto 2015

Il GRUPPO EDITORIALE SIMONE, la più grande realtà editoriale del centro-sud Italia, ha, in oltre 40 anni di esperienza nel campo dell'editoria giuridico-professionale, universitaria e per concorsi, acquisito una posizione di assoluto rilievo a livello nazionale. Ulteriore elemento caratterizzante del Gruppo è rappresentato dalla professionalità di circa 80 redattori specializzati in materie giuridiche, economiche, scientifiche e umanistiche che assicurano ai volumi qualità dei contenuti e chiarezza espositiva.

Controlli della dichiarazione dei redditi, dichiarazioni annuali, liquidazione dell’imposta, comunicazione di irregolarità o avviso bonario, rateizzazione delle somme dovute a seguito della liquidazione automatica e del controllo formale della dichiarazione.

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Quando si parla di liquidazione e di controllo formale della dichiarazione dei redditi, il primo passo da compiere è quello della scelta dei soggetti su cui effettuare il controllo. Tale scelta avverrà sulla base di dati ed informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate. È molto importante, a tale scopo, il ricorso ad un sistema informativo elettronico quale l’anagrafe tributaria nella quale vengono immagazzinati i dati dei contribuenti sulla base delle loro dichiarazioni.

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Una volta effettuata la scelta, si procederà alla verifica delle informazioni contenute nelle dichiarazioni nonché degli eventuali documenti allegati.

La liquidazione, disciplinata dall’art. 36bis del D.P.R. 600/73, consiste nel calcolo dell’imposta dovuta e nella correzione, quindi, di eventuali errori commessi dal contribuente (nella determinazione dell’imponibile, nel riparto delle eccedenze, nell’indicazione delle detrazioni spettanti).

La liquidazione deve essere effettuata entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno seguente.

Anche le dichiarazioni annuali dell’IVA sono soggette a controllo automatico (artt. 54bis D.P.R. 633/72). L’amministrazione corregge eventuali errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume di affari e delle imposte.

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L’amministrazione deve comunicare al contribuente o al sostituto d’imposta l’esito di tali attività di controllo qualora da questa emerga un risultato diverso da quanto dichiarato, anche allo scopo di evitare reiterazione di errori nelle successive dichiarazioni.

Ai sensi dell’art. 2bis del D.L. 203/2005 (conv. in L. 248/2005) tale comunicazione deve essere effettuata anche con mezzi telematici agli intermediari abilitati, i quali provvederanno poi a comunicarlo tempestivamente ai contribuenti interessati e mediante raccomandata in ogni altro caso.

Si tratta di una comunicazione di irregolarità o avviso bonario in cui si evidenziano le rettifiche effettuate, le imposte, le sanzioni e gli interessi da versare.

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La comunicazione di regolarità

L’amministrazione finanziaria non è obbligata a comunicare l’esito del controllo automatico se la dichiarazione risulta regolare.

Non c’è una norma cioè che impone al fisco la comunicazione di «regolarità» della dichiarazione (Cass. civ. 28-10-2010, n. 22035).

In base all’art. 2 del D.Lgs. 462/97 le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36bis del D.P.R. 600/73 e 54bis del D.P.R. 633/72, risultano dovute a titolo d’imposta, nonché di sanzioni e interessi per ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo entro i termini ordinari.

Non si procede all’iscrizione a ruolo se le somme da pagare sono versate dal contribuente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

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In tal caso l’ammontare delle sanzioni amministrative è ridotto ad un terzo.

Una volta superata questa fase, l’amministrazione finanziaria deve procedere al controllo vero e proprio dei dati. L’attività di controllo, disciplinata dall’art. 36ter, deve essere svolta entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e sulla base di appositi criteri selettivi stabiliti dal Ministro dell’economia e delle finanze.

In tale fase, l’amministrazione finanziaria può invitare il contribuente a fornire chiarimenti circa i dati contenuti nella dichiarazione. Nell’ipotesi di un’eventuale rettifica il soggetto interessato dovrà essere informato

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, comunicandogli anche i motivi che hanno dato luogo alla rettifica.

Analoghe disposizioni sono previste, ai sensi del D.Lgs. 462/97, per la liquidazione e il controllo dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali, effettuati dall’INPS. Gli artt. 2 e 3 del citato decreto legislativo, rinviano, infatti, agli artt. 36bis e 36ter del D.P.R. 600/73, per quanto riguarda le procedure di controllo automatico dei dati e di controllo formale.

Dal 2008 l’Agenzia delle entrate ha assunto il compito di iscrivere a ruolo anche i contributi e i premi dovuti dal contribuente che non risultano versati, o sono stati versati in maniera inferiore a seguito di liquidazione automatica o controllo formale effettuati dall’amministrazione finanziaria successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

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Rateizzazione delle somme dovute a seguito della liquidazione automatica e del controllo formale della dichiarazione

L’art. 3bis del D.Lgs. 462/97 ha introdotto la possibilità di rateizzare le somme dovute per effetto dell’attività di liquidazione e controllo automatico di cui all’art. 36bis del D.P.R. 600/73, del controllo formale ex art. 36ter della dichiarazione nonché dei controlli automatici ex art. 54bis D.P.R. 633/72.

La norma prevede che tali somme possono essere versate:

— in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo, se le somme sono di importo sino a 5.000 euro;

— in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo, se le somme sono di importo superiore a 5.000 euro.

Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta:

— la decadenza dal beneficio della rateizzazione;

— l’applicazione delle sanzioni in misura piena;

— l’iscrizione a ruolo delle somme dovute.

È stato, tuttavia, introdotta la possibilità, qualora il contribuente decada dal beneficio della rateazione di ricorrere alla dilazione di cui all’art. 19 D.P.R. 602/73 all’atto della ricezione della cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo.

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