Veranda e tettoia abusiva non valgono per la distanza minima dal vicino

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Autore: Redazione

13 gennaio 2016

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

L’opera abusiva non va presa in considerazione nel calcolo delle distanze minime tra costruzioni confinanti.

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Chi costruisce un manufatto a meno di tre metri (distanza minima tra le costruzioni) dalla veranda o dalla tettoia abusiva del vicino non deve arretrare la propria opera, ma al contrario è quest’ultimo che non è in regola. Chi rispetta le norme edilizie, infatti, non può essere penalizzato per colpa dei furbi. Così, se il vicino ha realizzato una veranda abusiva e il Comune non l’ha contestata, l’ufficio tecnico dell’ente non può bloccare i lavori di un progetto conforme alle norme statali e locali per il mancato rispetto delle distanze minime tra i fabbricati: altrimenti il risultato sarebbe far arretrare la costruzione di chi ha diritto a edificare soltanto per la presenza del manufatto contro legge e dunque capovolgendo “ogni ordinario criterio discretivo delle posizioni giuridiche tra quelle lecite e quelle illecite”. Lo ha chiarito il

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Tar Campania in una recente sentenza [1].

La veranda abusiva non va presa in considerazione, quindi, nel calcolo delle distanze minime tra costruzioni. Se il Comune chiude un occhio sull’opera contro legge costruita dal vicino, non può dichiarare illegittimo e decidere la demolizione dell’altro corpo di fabbrica perché troppo vicino alla veranda abusiva.

In altra sentenza [2], in materia di trasformazione del balcone in veranda, la Cassazione ha ritenuto che non si debba applicare la norma sulle distanze minime purché detta veranda sia elevata sino alla soglia del balcone sovrastante e insista esattamente nell’area del balcone, senza debordare dal suo perimetro.

Come si calcola la distanza

La distanza dal confine si misura rispetto al piano verticale ideale che passa per la linea di confine e la linea del manufatto e quindi va rispettata anche nel sottosuolo, salvo che la profondità sia tale da escludere un interesse contrario del proprietario sovrastante.

Quando sul confine esiste un muro divisorio che appartiene in via esclusiva al proprietario del manufatto, la distanza dal confine deve essere misurata tra il manufatto ed il confine effettivo; se invece il muro divisorio è comune ai proprietari dei fondi contigui, la distanza va calcolata dalla parte esterna del muro più vicina al manufatto.

Permesso di costruire

Ricordiamo che per la costruzione della tettoia è sempre necessario il permesso di costruire quando saldamente ancorata al suolo.

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