Diritto di visita e pernottamento dei figli: quali regole?

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Autore: Maria Elena Casarano

22 gennaio 2016

Avvocato presso il foro di Bari. Professionista Collaborativo, Mediatrice dei conflitti.Esperta in diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori.

Il tempo da trascorrere coi minori va gestito tenendo conto del loro bisogno di stabilità: da evitare lo spostamento infrasettimanale dalla residenza di un genitore all’altro, specie nel periodo scolastico; in mancanza di una disciplina specifica, qualche consiglio pratico.

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Affido condiviso: una condizione ideale per i figli dopo la separazione dei genitori, purché vissuta in modo pieno e rispettoso di quanto previsto dalla legge. Una legge che stabilisce con chiarezza che, anche dopo la rottura dell’unità familiare, i minori:

Il diritto di visita: cos’è e da cosa nasce

Ed è in quest’ultima condizione che si racchiude quello che viene comunemente definito “diritto di visita”. Un diritto che rappresenta la conseguenza inevitabile di una prassi che non è altro che una pura invenzione giuridica: la «collocazione» dei figli presso uno dei genitori. Nessuna norma, infatti, la prevede e di qui la inevitabile riflessione: se i figli sono affidati ad entrambi i genitori (come l’affido condiviso richiede), essi dovrebbero stare con ciascuno di loro per tempi paritari e non dovrebbe esistere un genitore al quale fare visita!

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Senza addentrarci sul tema della collocazione prevalente dei figli che – proprio in quanto non prevista per legge – riteniamo condivisibile solo quando sia frutto di una precisa e ponderata scelta dei genitori (ne abbiamo parlato qui: Affido condiviso: bello se fosse vero…) o sia l’effetto della distanza territoriale di uno di loro, vogliamo invece soffermarci in questo articolo sullo specifico problema delle frequentazioni tra i figli e il genitore non collocatario, ossia il genitore che ha il cosiddetto diritto di visita dei minori, ma che non risiede con loro in modo abituale.

Un problema, si, in quanto la legge non fornisce indicazioni a riguardo. E poiché non possiamo di certo ignorare quella che è, in ogni caso, una regola dalle rare eccezioni, dobbiamo anche cercare di capire se esistono dei criteri guida che il genitore non collocatario (più spesso il padre) debba (o possa) seguire nell’

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organizzare al meglio le frequentazioni con i propri figli.

A riguardo, ci corre in aiuto una recente sentenza del tribunale di Perugia [2] che detta un principio generale di prudenza e buon senso nella gestione di questo specifico problema pratico.

Da evitare il frazionamento delle visite durante la settimana

In particolare, il giudice umbro ha chiarito che, la necessità di garantire – in caso di affido condiviso – la presenza del minore presso il genitore non collocatario, non deve attuarsi costringendo il figlio a spostamenti continui, specie quelli infrasettimanali.

In altre parole, i figli non vanno trattati come un pacco (e su questo saremo tutti d’accordo); non bisogna, perciò, approfittarsi della loro, indubbia, capacità di adattamento, nella pretesa che venga rispettato un principio di legge, quale quello a una frequentazione continuativa sia della madre che del padre.

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Anche se, infatti, è corretto assicurare alla prole adeguate occasioni di incontro col genitore che non vive con questa stabilmente (come pure con i nonni e parenti tutti), tuttavia è evidente che frazionare in modo eccessivo i tempi di permanenza (e, in particolare, di pernottamento) presso l’uno o l’altro genitore sarebbe di sicuro danno al fanciullo, tanto più se tale frazionamento avviene nel corso dell’anno scolastico. Il bambino sarebbe costretto, infatti, a passare di continuo da una casa all’altra e a dover sovente riorganizzare i propri quotidiani adempimenti (si pensi ai libri da portare a scuola, allo zaino per l’attività sportiva, agli abiti da indossare). Insomma , il minore si troverebbe di certo a vivere una quotidianità complicata e gravosa.

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Le alternative

La soluzione più appropriata – quantomeno nel periodo di frequenza scolastica – risulta, invece, quella di prevedere che il pernottamento col genitore non collocatario:

Ciò può consentire al minore di vivere senza ansia il fatto di spostarsi da un abitazione all’altra (dovendo ogni volta portare con sé tutto quanto gli occorre per far fronte ai quotidiani impegni ) e così godere appieno del tempo che trascorre con l’altro genitore.

E d’altronde non si può ignorare una sicura esigenza dei figli (che appartiene, poi, anche agli adulti) quale quella di avere una certa

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stabilità nelle abitudini quotidiane; esigenza che, di certo, difficilmente può essere individuata nella prassi di far loro cambiare casa a giorni alterni o quasi.

Non va esclusa, tuttavia, la possibilità di diversi accordi, come quello che prevede l’affidamento alternato dei figli. Esso comporta la presenza del minore con ciascuno dei genitori per periodo analoghi e di maggior durata (settimanale, bisettimanale, mensile, ecc.) senza che il figlio debba avere una collocazione prevalente.

Tale forma di affidamento potrà essere attuata in due modi:

Si tratta di una soluzione senz’altro praticabile quando le abitazioni dei genitori si trovano nella stessa città, poiché consente a ciascuno di loro di seguire i figli nei loro quotidiani impegni.

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Consigli pratici

Non dimenticate che la vostra separazione non è mai un problema solo vostro. Essa ha sempre, in modo più o meno incisivo, degli effetti destabilizzanti sui figli. Perciò, fate attenzione ad eventuali loro segnali di disagio, aprendovi anche al consiglio di esperti per saperli riconoscere e affrontare: solo per fare un esempio, un aiuto importante possono fornirlo, in questi casi, i gruppi di parola, strutturati proprio per aiutare i più piccoli ad esprimere i sentimenti legati alla separazione dei genitori e ad aiutare voi a gestirli nel modo più costruttivo possibile.

Con specifico riferimento, poi, al problema del «diritto di visita», può forse essere d’aiuto qualche suggerimento pratico:

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