Come consultare online il fascicolo della causa senza avvocato
Quando e come la parte può procedere alla consultazione dello stato della causa tramite il PCT (processo civile telematico) anche senza il tramite del suo legale.
Sono pochi i cittadini e le aziende che sanno di poter prendere visione degli atti del proprio processo in via telematica, consultando cioè dal proprio computer il fascicolo. L’accesso è infatti consentito non solo agli avvocati, ma – per alcune tipologie di procedimenti giudiziari – anche ai soggetti che sono parti in causa, in modo autonomo. E la recente riforma della giustizia, con la crescente digitalizzazione delle cause, ha ampliato queste possibilità.
Indice
Come entrare nel PST
Il Ministero della Giustizia, attuando le direttive del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) ha messo a disposizione di tutti i cittadini un sistema pubblico di accesso via Internet: è il
Per la consultazione da parte dei privati cittadini che desiderano entrare nell’area ad accesso libero del PST non c’è bisogno di autenticazioni o di particolari tecnologie come la smart-card e una chiavetta USB collegata al computer, in dotazione degli avvocati. Tutto ciò che occorre è connettersi, tramite la rete Internet, al sito https://pst.giustizia.it/PST/ e avere almeno un riferimento alla causa da cercare. Per informazioni approfondite e complete, invece, bisogna registrarsi e autenticarsi. Ti spiegheremo anche questo nel prosieguo.
Come interrogare il PST
Per ottenere le informazioni desiderate, sarà necessario disporre di alcuni dati di partenza da digitare nell’apposita maschera di ricerca. Le chiavi principali da inserire (anche alternativamente l’una dalle altre) sono queste:
- l’ufficio giudiziario ove la causa è instaurata;
- il numero di ruolo della causa, e il nome del giudice se conosciuto;
- i nominativi delle parti processuali;
- il numero della sentenza o del decreto ingiuntivo emesso.
Questi dati possono essere tranquillamente chiesti al proprio avvocato, che peraltro è tenuti a fornirli, nell’ottica di una massima trasparenza (per saperne di più, leggi “Cosa succede se l’avvocato non informa il cliente
” e “Cosa fare se l’avvocato non risponde“).Vai sulla pagina del portale https://pst.giustizia.it/PST/it/services.page. Comparirà l’elenco di tutti i servizi disponibili. Per consultare le informazioni delle cause civili, devi selezionare dal menu a tendina la Regione, l’ufficio giudiziario e il registro della relativa cancelleria.
Il Registro corrisponde al tipo di contenzioso cui si riferisce il fascicolo. In particolare, la scelta può ricadere su uno dei seguenti ambiti:
- contenzioso civile ordinario;
- cause di lavoro;
- procedimenti di “volontaria giurisdizione” (ad esempio, le amministrazioni di sostegno);
- procedure concorsuali (si tratta dei fallimenti e delle altre situazioni di crisi delle imprese);
- procedure mobiliari (pignoramenti di beni mobili, compresi i conti correnti e gli stipendi);
- procedure immobiliari (pignoramenti ed esecuzioni forzate riguardanti beni immobili).
Come consultare il PST
Dopo aver selezionato l’ambito di ricerca di tuo interesse, clicca sul pulsante «
PST: le informazioni disponibili
Tieni presente che tale modalità di accesso, fornisce soltanto una vista parziale e sintetica dei dati, limitata, cioè, a solo ad alcune delle informazioni contenute nel fascicolo informatico.
Ad esempio, nell’area «Contenzioso civile», la ricerca telematica di un fascicolo presente nel PST consente di visualizzare i seguenti dati:
- numero e data di iscrizione del procedimento (ruolo generale);
- oggetto del procedimento;
- sezione dell’ufficio e giudice assegnatario;
- data di iscrizione a ruolo;
- data di citazione;
- data della prossima udienza;
- stato del procedimento;
- numero e anno della sentenza o del decreto e tipologia dell’esito;
- elenco delle tipologie di parti (con apposite diciture abbreviate: ad esempio AP attore principale, CP controparte principale);
- elenco degli eventi processuali registrati.
PST: le informazioni mancanti
Le informazioni sono restituite e visualizzate
Come visionare tutto il fascicolo sul PST
Per poter visionare online il fascicolo telematico della propria causa, è sufficiente disporre di una connessione e di un normale browser (come Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, Safari, Opera, ecc.) ma questo, come detto, riguarda solo i dati essenziali.
È importante notare che l’accesso ai dati specifici ed ulteriori rispetto a quelli generali e sintetici che abbiamo elencato è riservato a chi entra nel PST in modalità autenticata, per verificare che il richiedente sia un soggetto autorizzato a consultare tali informazioni: pertanto, mentre gli avvocati iscritti all’Albo (ed altri professionisti, come i CTU) dispongono di appositi accessi pre-autorizzati, i privati cittadini devono registrarsi al PdA (punto di accesso) sul sito del PST inserendo i propri dati anagrafici, compreso il numero di codice fiscale, e disponendo di un sistema di autenticazione digitale “forte” dell’identità (mediante SPID di livello 2 o superiori, CIE versione 3.0 e successive o CNS, la Carta Nazionale dei Servizi, munita di
In questo modo la parte interessata potrà prendere visione completa dei fascicoli che lo riguardano, e specialmente di quelli in cui riveste il ruolo di parte processuale, attiva o passiva, cioè di «attore» o di «convenuto» in giudizio (o di opponente ed opposto, se si tratta di un decreto ingiuntivo). Si potrà così avere accesso a tutte le informazioni disponibili ed acquisite sul sistema telematico in quanto inserite dalle cancellerie degli uffici giudiziari presso cui è stato instaurato il procedimento, e si potrà anche prendere visione dei documenti depositati dai difensori e dei provvedimenti emessi dal giudice.
Pagamento del contributo unificato tramite PST
Sempre tramite il Portale dei Servizi Telematici del Ministero è infatti possibile, previa “autenticazione forte”, pagare il contributo unificato e i diritti di cancelleria in modalità telematica utilizzando la propria carta di credito o conto corrente bancario ed inviare la ricevuta così ottenuta al proprio difensore, che provvederà ad allegarla al deposito telematico degli atti.