Come consultare online il fascicolo della causa senza avvocato

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Autore: Paolo Remer

05 settembre 2024

Laureato con lode in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria. Già magistrato ordinario, giudice tributario ed ufficiale nella Guardia di Finanza. Attualmente, è consulente di direzione aziendale.

Quando e come la parte può procedere alla consultazione dello stato della causa tramite il PCT (processo civile telematico) anche senza il tramite del suo legale.

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Sono pochi i cittadini e le aziende che sanno di poter prendere visione degli atti del proprio processo in via telematica, consultando cioè dal proprio computer il fascicolo. L’accesso è infatti consentito non solo agli avvocati, ma – per alcune tipologie di procedimenti giudiziari – anche ai soggetti che sono parti in causa, in modo autonomo. E la recente riforma della giustizia, con la crescente digitalizzazione delle cause, ha ampliato queste possibilità.

Come entrare nel PST

Il Ministero della Giustizia, attuando le direttive del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) ha messo a disposizione di tutti i cittadini un sistema pubblico di accesso via Internet: è il

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Portale dei Servizi Telematici – in breve, PST – attraverso cui chiunque può consultare i fascicoli presenti nei registri di cancelleria di Giudici di Pace, Tribunali, Corti di Appello e anche della Corte di Cassazione.

Per la consultazione da parte dei privati cittadini che desiderano entrare nell’area ad accesso libero del PST non c’è bisogno di autenticazioni o di particolari tecnologie come la smart-card e una chiavetta USB collegata al computer, in dotazione degli avvocati. Tutto ciò che occorre è connettersi, tramite la rete Internet, al sito https://pst.giustizia.it/PST/ e avere almeno un riferimento alla causa da cercare. Per informazioni approfondite e complete, invece, bisogna registrarsi e autenticarsi. Ti spiegheremo anche questo nel prosieguo.

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Come interrogare il PST

Per ottenere le informazioni desiderate, sarà necessario disporre di alcuni dati di partenza da digitare nell’apposita maschera di ricerca. Le chiavi principali da inserire (anche alternativamente l’una dalle altre) sono queste:

Questi dati possono essere tranquillamente chiesti al proprio avvocato, che peraltro è tenuti a fornirli, nell’ottica di una massima trasparenza (per saperne di più, leggi “Cosa succede se l’avvocato non informa il cliente

” e “Cosa fare se l’avvocato non risponde“).

Vai sulla pagina del portale https://pst.giustizia.it/PST/it/services.page. Comparirà l’elenco di tutti i servizi disponibili. Per consultare le informazioni delle cause civili, devi selezionare dal menu a tendina la Regione, l’ufficio giudiziario e il registro della relativa cancelleria.

Il Registro corrisponde al tipo di contenzioso cui si riferisce il fascicolo. In particolare, la scelta può ricadere su uno dei seguenti ambiti:

Come consultare il PST

Dopo aver selezionato l’ambito di ricerca di tuo interesse, clicca sul pulsante «

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Consulta». Si aprirà una nuova pagina che ti offrirà la possibilità di avviare la consultazione partendo dal tipo di dati in tuo possesso: ad esempio, il numero di Registro Generale della causa, attribuito dalla cancelleria (chiamato anche R.G.), la data di iscrizione a ruolo, di citazione, di prima udienza o della prossima udienza fissata, ed anche, se è stato emesso il provvedimento giudiziario (sentenza, decreto ingiuntivo, ordinanza esecutiva, ecc.), il relativo numero.

PST: le informazioni disponibili

Tieni presente che tale modalità di accesso, fornisce soltanto una vista parziale e sintetica dei dati, limitata, cioè, a solo ad alcune delle informazioni contenute nel fascicolo informatico.

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Ad esempio, nell’area «Contenzioso civile», la ricerca telematica di un fascicolo presente nel PST consente di visualizzare i seguenti dati:

PST: le informazioni mancanti

Le informazioni sono restituite e visualizzate

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in forma anonima perché sono sottoposti ad oscuramento da parte del sistema, e dunque non sono visibili a chi accede in forma libera, i dati anagrafici delle parti processuali e dei loro procuratori, nonché i dettagli del fascicolo processuale dai quali sia possibile risalire ad informazioni di carattere personale e riservato, anche attraverso l’interrogazione di altre banche dati.

Come visionare tutto il fascicolo sul PST

Per poter visionare online il fascicolo telematico della propria causa, è sufficiente disporre di una connessione e di un normale browser (come Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, Safari, Opera, ecc.) ma questo, come detto, riguarda solo i dati essenziali.

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È importante notare che l’accesso ai dati specifici ed ulteriori rispetto a quelli generali e sintetici che abbiamo elencato è riservato a chi entra nel PST in modalità autenticata, per verificare che il richiedente sia un soggetto autorizzato a consultare tali informazioni: pertanto, mentre gli avvocati iscritti all’Albo (ed altri professionisti, come i CTU) dispongono di appositi accessi pre-autorizzati, i privati cittadini devono registrarsi al PdA (punto di accesso) sul sito del PST inserendo i propri dati anagrafici, compreso il numero di codice fiscale, e disponendo di un sistema di autenticazione digitale “forte” dell’identità (mediante SPID di livello 2 o superiori, CIE versione 3.0 e successive o CNS, la Carta Nazionale dei Servizi, munita di

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microchip).

In questo modo la parte interessata potrà prendere visione completa dei fascicoli che lo riguardano, e specialmente di quelli in cui riveste il ruolo di parte processuale, attiva o passiva, cioè di «attore» o di «convenuto» in giudizio (o di opponente ed opposto, se si tratta di un decreto ingiuntivo). Si potrà così avere accesso a tutte le informazioni disponibili ed acquisite sul sistema telematico in quanto inserite dalle cancellerie degli uffici giudiziari presso cui è stato instaurato il procedimento, e si potrà anche prendere visione dei documenti depositati dai difensori e dei provvedimenti emessi dal giudice.

Pagamento del contributo unificato tramite PST

Sempre tramite il Portale dei Servizi Telematici del Ministero è infatti possibile, previa “autenticazione forte”, pagare il contributo unificato e i diritti di cancelleria in modalità telematica utilizzando la propria carta di credito o conto corrente bancario ed inviare la ricevuta così ottenuta al proprio difensore, che provvederà ad allegarla al deposito telematico degli atti.

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