Tamponamento a catena: chi paga il risarcimento dei danni?

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Tamponamento a catena tra auto in movimento e tamponamento a catena tra veicoli fermi: chi è responsabile e come si risarcisce il danno?

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Nell’ipotesi di tamponamento a catena solitamente paga l’automobilista che, urtando per primo il veicolo che precede, ha innescato la sequenza di collisioni successive. Questa regola, però, non è sempre valida. Chi paga il risarcimenti dei danni? Cosa stabiliscono la legge e la giurisprudenza? Scopriamolo.

Tamponamento a catena: come funziona il risarcimento?

Non tutti sono al corrente del fatto che, anche in caso di

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tamponamenti a catena, non esiste un’unica regola per definire le responsabilità e, quindi, il pagamento da parte dell’assicurazione.

Esistono, in particolare, due tipi di ipotesi:

Secondo la giurisprudenza (

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Cass., 18 febbraio 2021, n. 4304; G.d.P. Milano, 14 maggio 2016, n. 4856; Cass., 19 febbraio 2013, n. 4021), la responsabilità in questi casi viene disciplinata in modo diverso a seconda del tipo di tamponamento.

In particolare, nell’ipotesi di:

A chi va inoltrata la richiesta di risarcimento?

Nel caso di tamponamento a catena non si applica il risarcimento diretto; pertanto la richiesta di indennizzo va presentata all’

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assicurazione del veicolo responsabile.

A seconda dei casi, dunque, occorrerà rivolgersi o al veicolo direttamente tamponante (in ipotesi di vetture in movimento) o all’ultimo veicolo, che ha dato origine all’incidente complessivo (in ipotesi di vetture incolonnati in sosta).

Invece, se in una delle auto vi è un passeggero (cosiddetto “terzo trasportato”), questi dovrà inoltrare la richiesta di indennizzo all’assicurazione dell’auto su cui si trovava in quel momento.

Quali sono le distanze di sicurezza?

La legge (art. 149 cod. str.) prevede che durante la marcia i veicoli debbano tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l’arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.

Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto di sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 100 metri, a meno che non si tratti di strada con due o più corsie per senso di marcia.

Quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici, la distanza di sicurezza rispetto a tali macchine non deve essere comunque inferiore a 20 metri.

Chiunque violale regole sulla distanza di sicurezza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 42 a 173 euro.

Approfondimenti

Per ulteriori approfondimenti si leggano i seguenti articoli:

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