Test dell’alcol: che rischio se mi rifiuto o non firmo il consenso?

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Cosa rischia un automobilista che rifiuta di sottoporsi all’alcoltest e quello che, invece, non vuole firmare il consenso informato relativo per le analisi del sangue in ospedale.

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Il rifiuto di sottoporsi all’alcooltest è reato. Lo stesso dicasi in caso di rifiuto a sottoscrivere il modulo del consenso informato all’accertamento del tasso alcoolemico mediante analisi del sangue in ospedale: si tratta, infatti, di un comportamento che, in modo implicito e indiretto, costituisce anch’esso rifiuto all’alcoltest. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza [1].

Che rischio se rifiuto l’alcoltest?

L’automobilista che rifiuta di sottoporsi all’alcoltest compie reato: in particolare, egli si considera come se fosse stato trovato con il tasso di alcol più alto rispetto alle tre soglie previste dalla legge (v. dopo). Quindi, si applicano le medesime sanzioni penali previste per la

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guida in stato di ebbrezza sopra la soglia massima.

Ricordiamo a tal fine che:

Chi rifiuta di sottoporsi all’alcoltest dunque viene sanzionato allo stesso modo di chi viene trovato con un tasso di alcol superiore a 1,5 g/l e, pertanto, subisce una ammenda da 1.500 a 6mila euro, la decurtazione di 10 punti dalla patente, la sospensione della patente da 1 a 2 anni, la definitiva confisca dell’automobile (salvo che guidasse un’auto di proprietà altrui).

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Tuttavia, secondo una recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, in caso di rifiuto a sottoporsi al test dell’alcol è possibile ottenere l’archiviazione del procedimento penale e la non applicazione della pena per «tenuità del fatto». Un beneficio di non poco conto.

Che rischio se non firmo il consenso informato all’alcoltest?

Non diverso è il trattamento sanzionatorio nei confronti di chi rifiuta di prestare consenso informato all’accertamento del tasso alcoolemico. Secondo la Cassazione, tale condotta equivale al rifiuto di accertamento del tasso alcoolemico, essendo evidente che «attraverso la mancata sottoscrizione del consenso informato», necessario per effettuare le analisi del sangue in ospedale, «l’imputato impedisce deliberatamente l’accertamento etilometrico sulla sua persona, in tal modo opponendo rifiuto».

Con la stessa sentenza in commento, la Suprema Corte aggiunge inoltre che l’aggravante di «aver provocato un incidente stradale», che si applica in caso di guida in stato di ebbrezza, non scatta invece relativamente al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, «stante la diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza» [2]. Il principio era stato già affermato in passato.

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