Come conoscere i dati bancari di una persona

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Come sapere su quale banca una persona ha il conto corrente e quanto denaro vi ha depositato? Oggi sia i privati che il fisco sono in possesso di numerosi dati del tuo conto.

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Un tempo, quando si parlava di banca, il primo termine che saltava fuori era «segretezza»: il conto corrente era un rapporto stretto e personale tra cliente e istituto di credito e quest’ultimo – salvo nei casi di rilevanza penale più gravi – non era tenuto a fornire informazioni né a privati né a pubbliche amministrazioni. Oggi il segreto bancario ha ceduto il posto a una totale trasparenza. Cosa significa? Che sia il tuo conto corrente che l’importo che vi hai depositato possono essere pubblici. Ma

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chi può conoscere il tuo conto corrente e, soprattutto, come conoscere i dati bancari di una persona?

Iniziamo dal luogo: dove si possono conoscere i dati del conto corrente di una persona? C’è un apposito registro che si chiama «Anagrafe dei rapporti finanziari» o, più semplicemente «Anagrafe dei conti correnti». In questo maxi cervellone, le banche sono obbligate a fornire periodicamente i dati dei propri clienti: non solo il numero di conto corrente, ma anche la provvista (ossia il deposito a fine anno) e l’estratto conto.

Perché nasce l’Anagrafe dei conti correnti? Per una finalità tanto ovvia quanto necessaria: scoprire l’evasione fiscale. Si pensi che l’80% delle persone che compilava l’Isee dichiarava di non avere un conto corrente, per tenere più basso il proprio indice e così accedere a benefici fiscali che non competevano. Ma non è solo questo. Tramite le indagini sul conto corrente è possibile anche conoscere gli accrediti ricevuti da un professionista (si pensi a un medico, un avvocato, ecc.) e verificare se tra questi e le fatture emesse c’è corrispondenza. Se l’Agenzia delle Entrate dovesse trovare un accredito di 50mila euro da parte di un soggetto a fronte di una fattura rilasciata a quest’ultimo di 5mila, sarebbe chiaro che dietro l’operazione c’è un fenomeno evasivo.

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Chi può conoscere il tuo conto corrente

A questo punto vediamo chi può conoscere il tuo conto corrente o, in altri termini, chi può accedere all’Anagrafe dei conti correnti. Sono essenzialmente tre i soggetti abilitati a sapere i dati del tuo conto:

Quali dati del tuo conto corrente possono essere visti?

Quanto all’

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Agenzia delle Entrate non c’è bisogno di chiarimenti. Come abbiamo detto, l’Anagrafe dei rapporti finanziari nasce proprio per contrastare il fenomeno evasivo ed è uno strumento volto proprio ad agevolare il fisco. Successivamente il suo uso è stato esteso anche alle finalità di ricerca dei beni da sottoporre a pignoramento nel caso di esecuzione forzata contro il debitore moroso. E tale utilizzo è stato consentito sia all’Agente della Riscossione (Equitalia o Agenzia delle Entrate-Riscossione), sia al creditore privato.

In particolare, con l’assorbimento dei poteri di riscossione nell’unico soggetto pubblico Agenzia delle Entrate-Riscossione, anche l’Esattore pubblico potrà accedere ai medesimi dati cui oggi accede l’Agenzia delle Entrate e sapere, ad esempio, dove i contribuenti depositano i propri soldi per poi pignorarli (sia che si tratti di stipendi, pensioni o di redditi provenienti da altre fonti).

Il capitolo più spinoso e che, certo, genera maggiori preoccupazioni è quello del creditore privato

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(sia esso una banca, la controparte che ha vinto una causa, un fornitore o un professionista che non è stato pagato, ecc.). Chiunque vanti un credito nei confronti di una persona ha la possibilità di accedere all’Anagrafe dei conti correnti e sapere se questa ha un conto corrente e presso quale istituto lo detiene. Ma ciò ad una sola condizione: che il creditore sia munito di titolo esecutivo, ossia un documento – che di solito corrisponde a un provvedimento del giudice – che accerta l’esistenza e l’entità del proprio credito. Il caso più tipico ed esemplare è quello della sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro ottenuta già in primo grado.

Il creditore privato, però, a differenza del fisco, può solo sapere (almeno per il momento) dove hai il conto corrente e non quanto vi hai depositato dentro. Questa informazione gli verrà fornita dalla banca nel momento in cui esegue il pignoramento.

Come sapere dove una persona ha il conto corrente?

Vediamo ora qual è la procedura per conoscere il conto corrente di una persona. Abbiamo detto che la legge consente la consultazione dell’Anagrafe dei conti correnti al fine di eseguire più facilmente il

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pignoramento presso terzi (conto corrente, deposito titoli, cassette di sicurezza, ecc.). Ma come si procede?

Innanzitutto il creditore deve ottenere il titolo esecutivo e, pertanto, possedere alternativamente:

Il secondo passo per il creditore è notificare al debitore l’atto di precetto, dandogli 10 giorni di tempo per pagare. Dopo 90 giorni il precetto scade: non si può quindi avviare il pignoramento se esso non viene rinnovato con uno nuovo.

Dopo la notifica del precetto, il creditore – attraverso il proprio avvocato – deve farsi autorizzare dal Presidente del Tribunale, presentando una apposita istanza (v. modello qui di sotto), da depositare presso la volontaria giurisdizione. Bisogna anche pagare un

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contributo unificato. Si può procedere anche con il deposito telematico. La legge prevede che, una volta autorizzato, il creditore acceda all’Anagrafe dei conti correnti per il tramite degli ufficiali giudiziari. Tuttavia, questi ultimi non hanno per ora gli strumenti adeguati, quindi si procede col “fai da te” per come qui illustrato.

L’autorizzazione del Presidente va inviata all’Agenzia delle entrate, direzione regionale tramite pec, allegando anche titolo esecutivo e precetto, in attesa che la legge attribuisca questo potere (e soprattutto gli strumenti) agli ufficiali giudiziari evitando il “fai da te” del creditore. L’Agenzia delle Entrate risponderà all’istanza fornendo i codici da inserire per pagare i diritti di accesso all’anagrafe tramite F23. Una volta pagato, si invia all’Agenzia delle Entrate copia dell’F23 e questa risponde con tutti i dati dell’anagrafe tributaria relativi al debitore (conti correnti, contratti di locazione, immobili ecc.).


ALL’ILL.MO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI …

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ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA TELEMATICA DEI BENI

EX ART. 492BIS C.P.C.

Per: S.R.L. (P.iva: …), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via …, rappresentata e difesa – giusta procura in calce al presente atto – dall’avv. … (C.F.: …, P.IVA: …), indirizzo P.E.C.: … e num. fax: …, presso il cui studio legale, sito in via …, elegge domicilio

PREMESSO CHE

– l’istante è creditrice nei confronti del sig…, nato a … il …. e residente in …, della somma di € 30.000,00 oltre interessi sino all’effettivo soddisfo;

– il titolo esecutivo è costituito dal decreto ingiuntivo di pagamento n. … emesso in data … dal Tribunale di …, dichiarato provvisoriamente esecutivo con provvedimento del … e munito di formula esecutiva in data …;

– in data … è stato regolarmente notificato alla debitrice atto di precetto onde ottenere il versamento della somma dovuta;

CONSIDERATO CHE

ad oggi il debitore non ha ancora provveduto al pagamento della somma dovuta e si rende pertanto necessario procedere ad espropriazione forzata nei suoi confronti, previa individuazione dei beni mobili/immobili da pignorare,

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CHIEDE

all’Ill.mo Presidente del Tribunale adito di essere autorizzato ad effettuare la ricerca dei beni del debitore, ai sensi dell’art. 492 bis c.p.c., mediante richiesta ai gestori delle banche dati delle pubbliche amministrazioni (o delle banche dati alle quali le pubbliche amministrazioni possono accedere), menzionate dal predetto art. 492 bis c.p.c. all’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti, rappresentando che, allo stato, l’accesso diretto dell’ufficiale giudiziario con modalità telematiche alle predette banche dati non può essere disposto poiché non risulta emanato il decreto ministeriale previsto dall’art. 155 quater disp. att. c.p.c.

Si allega:

– titolo esecutivo (Decreto ingiuntivo n. … del …);

– atto di precetto;

– procura alle liti.

Con osservanza.

Luogo, data….

Avv. ….

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