Inferriate su balcone e finestre: serve l’autorizzazione?
Il condomino deve chiedere l’autorizzazione all’assemblea o all’amministratore se vuole installare grate o inferriate alla finestra della propria abitazione?
Se vivi al primo piano di un condominio e non dormi la notte per paura dei ladri avrai probabilmente già valutato la possibilità di installare delle grate a protezione delle finestre. I vetri con i doppi infissi sono particolarmente costosi mentre una griglia in ferro o in altro materiale resistente ti consente, con una spesa più contenuta, di limitare il rischio di intrusioni in casa. Ma è possibile mettere inferriate sul balcone e sulle finestre in modo libero o serve l’autorizzazione del condominio?
Il problema non è di poco conto se si tiene in considerazione che, nell’ambito dei condomìni, spesso si innescano dei meccanismi di reciproche rivalità e, a volte, l’opposizione a una richiesta fatta da un condomino genera, come ritorsione, l’opposizione – anche se ingiustificata – alle esigenze dell’altro. Così, alla maggioranza per poter montare le
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Grate a finestre e balconi: serve il consenso del condominio?
Secondo la giurisprudenza (Trib. Roma, 30 novembre 2016, n. 22231), per le inferriate su balconi e finestre non serve il consenso dell’assemblea né dell’amministratore di condomino, sempreché l’opera non si ponga in contrasto con il decoro architettonico né con le disposizioni del regolamento.
Quest’ultimo, infatti, se approvato all’unanimità, potrebbe contenere clausole che vietano del tutto l’installazione di tali strutture o che ne subordinano il montaggio al consenso dell’assemblea.
Se il regolamento non stabilisce nulla, bisogna passare al gradino successivo che, ovviamente, è la legge.
Il codice civile stabilisce due principi importanti:
- il primo afferma che «Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa» (art. 1102). Non ci sono dubbi che l’installazione di un’inferriata da parte di uno dei condòmini, benché sulla facciata comune dell’edificio (di proprietà quindi di tutti), non impedisce agli altri di fare altrettanto. Dunque tale norma non risulta violata;
- il secondo si ricava in diverse disposizioni che impongono a tutti i condòmini di non alterare l’estetica del palazzo ossia – per usare le parole del codice – il «decoro architettonico». A riguardo, la giurisprudenza già citata fornisce un importante chiarimento: le inferriate, lungi dal modificare le linee architettoniche dell’edificio in quanto non creano alcuna nuova cubatura, costituiscono semplice integrazione delle finestre, che non contrasta con l’armoniosità della facciata (salvo ipotesi particolari di inferriate particolarmente vistose e ingombranti, da valutare caso per caso). Ciò vale a maggior ragione se la predetta facciata del palazzo non è di particolare pregio e le inferriate sono dello stesso colore degli infissi delle finestre o, finanche, di altre numerose inferriate eventualmente presenti nella medesima facciata ad altri piani.
Tanto è confermato anche dalla giurisprudenza più recente (Trib. Milano, 16 gennaio 2024, n. 580), secondo cui le
Il regolamento condominiale, però, potrebbe imporre limiti più stringenti, cosicché anche le inferriate alle finestre, seppur giustificate da motivi di sicurezza, potrebbero essere illegittime in quanto lesive del decoro architettonico.
Sulla base di ciò, il singolo condomino è libero di installare inferriate su balconi e finestre liberamente, ossia senza dover prima chiedere il consenso all’assemblea o all’amministratore, ma con la consapevolezza che, qualora dette costruzioni vengano ritenute (dagli altri condòmini e, su loro ricorso, anche dal giudice) contrarie all’estetica del palazzo, il proprietario sarà costretto a toglierle al più presto e a pagare le spese processuali.
Per questo, forse, un minimo di cautela consiglierebbe comunque di concordare colore e dimensione di tali inferriate con gli altri condòmini, poiché l’eventuale preventivo consenso da questi fornito in assemblea esclude, per il futuro, qualsiasi possibile contestazione.
Approfondimenti
Per ulteriori approfondimenti si leggano i seguenti articoli:
- Inferriate e grate in condominio;
- Condizionatore sul balcone: ci vuole l’autorizzazione del condominio?
- Per la caldaia sul balcone ci vuole l’autorizzazione del condominio?