Come difendersi quando ti offendono?
Nel momento in cui una persona offende un’altra quest’ultima è autorizzata a rispondere nello stesso modo senza commettere reato o illecito. Può inoltre chiedere il risarcimento del danno.
Insulti quando si è alla guida dell’auto, sul posto di lavoro, al campo sportivo, a scuola, ma anche in famiglia, tra parenti o amici: le offese sono, tra tutti gli illeciti, quelli più spesso commessi e dai quali è anche più difficile difendersi. L’offesa, una volta pronunciata, vola nell’aria e non è facile dimostrarla qualora si voglia agire contro il colpevole. Sempre ammesso che ne valga la pena visti i costi e l’esiguità del risarcimento per un bene (quello al “buon nome”) che è uguale per tutti ed è di difficile quantificazione. L’azione civile di risarcimento del danno o quella penale, per il reato di diffamazione, vengono pertanto intraprese solo nei casi più gravi (si pensi all’offesa a un professionista o a un docente che ne discrediti il lavoro). Ma se l’intervento del giudice è marginale,
Ma prima di chiarire come difendersi quando ti offendono è necessaria una precisazione importante. Le offese possono essere di due tipi:
- ingiurie: sono quelle proferite davanti alla vittima. L’ingiuria non è più reato; per cui non viene più punita con il codice penale, essendo intervenuta l’anno scorso la depenalizzazione. L’unica difesa che ha la vittima è l’azione civile di risarcimento del danno (leggi Ingiuria: come difendersi e ottenere il risarcimento ed anche Ingiuria: come difendersi). Ma, come detto, ne deve valere la pena e il danno deve essere consistente;
- diffamazioni: sono quelle proferite in assenza della vittima e alla presenza di almeno due persone. La diffamazione è ancora un reato e, quindi, può essere punita con una querela ai carabinieri, alla polizia o con un atto depositato alla Procura della Repubblica. Sebbene in questo caso, la vittima non debba sostenere spese di avvio della causa – atteso che tutto il procedimento – viene avviato a spese dello Stato, anche qui l’azione penale deve avere un fondamento, avere prove e un risvolto economico per poter essere conveniente.
Detto ciò, e considerato che l’azione civile o quella penale sono ipotesi marginali che si inseriscono solo nei casi più gravi, vediamo
Attenzione però: se la “contro-offesa” è perdonata dal nostro ordinamento, non lo è invece la reazione di tipo fisico: chi tira un calcio, un pugno o anche un semplice spintone per reagire a un’offesa può essere querelato per le percosse e le lesioni. E, dalla parte della ragione, passa dalla parte del torto, oltre a dover risarcire i danni. Questo per due ragioni:
- da un lato, l’offesa a cui si reagisce (ingiuria) non è un reato e, quindi, non si può sporgere querela, ma bisogna anticipare le spese per una causa civile;
- per dimostrare l’ingiuria è necessaria la testimonianza di un terzo (in quanto nel processo civile, la dichiarazione della vittima dell’illecito non può fungere da testimone di se stesso); invece, dimostrare il reato di violenza privata o di percosse è molto più facile in quanto è sufficiente la dichiarazione della vittima (infatti, nel processo penale le dichiarazioni della vittima possono fondare la sentenza di condanna). Abbiamo approfondito questo importante aspetto processuale nell’articolo: Se a un’offesa rispondo con la violenza chi è responsabile?
Inoltre gli strumenti tecnologici offrono inoltre vari modi per
C’è anche chi gira sempre con il cellulare acceso in modalità «registrazione». Registrazione che è certamente lecita, anche se all’insaputa dell’altro soggetto, e può essere utilizzata contro il colpevole nel successivo processo.
Sintetizzando, per difendersi da una offesa è possibile:
- nell’immediatezza, reagire verbalmente, ma non fisicamente;
- se poi si vuol passare alle azioni legali, nel caso di ingiuria è necessario avviare una causa civile con la notifica di un atto di citazione; nel caso di diffamazione si può sporgere querela e, in tal caso, ad avviare il procedimento sarà il pubblico ministero;
- si può sempre registrare la conversazione all’insaputa dell’altra persona e poi utilizzare il file per agire in via civile o penale (a seconda del caso).