Assegno di mantenimento dopo la separazione e il divorzio
Solo dopo il divorzio, il mantenimento all’ex moglie non va più rapportato al tenore di vita goduto durante il matrimonio, mentre con la separazione resta ancora il vincolo tra i due coniugi.
Solo chi divorzia può sperare di pagare di meno, a titolo di mantenimento, all’ex moglie se questa ha un proprio reddito e, con questo, può mantenersi da sola o in grado di procurarselo. Invece, se è intervenuta solo la separazione, l’assegno di mantenimento resta legato al tenore di vita che la coppia aveva durante il matrimonio. È questo l’importantissimo chiarimento fornito dalla Cassazione in una sentenza del 2017 [1] che segue la precedente e storica pronuncia del 10 maggio che ha modificato i criteri di quantificazione dell’assegno divorzile (sul punto leggi
Ma procediamo con ordine e vediamo, all’esito tale ulteriore chiarimento della Cassazione, come cambiano l’assegno di mantenimento dopo la separazione e il divorzio e cosa, da oggi in poi, chi si separa e poi decide di divorziare, potrà aspettarsi dalla sentenza del giudice.
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.Prima di tutto bisogna chiarire una differenza terminologica. Quello che comunemente viene detto «mantenimento» all’ex coniuge deve essere chiamato in maniera diversa a seconda che:
- la coppia sia soltanto separata: in tal caso viene denominato «assegno di mantenimento»;
- la coppia abbia divorziato: in tale ipotesi viene invece denominato «assegno divorzile» e sostituisce l’assegno di mantenimento.
La differenza tra i due non è solo nominativa. E la sentenza di oggi della Cassazione lo spiega ancora meglio. Poiché quando i coniugi sono soltanto separati il vincolo del matrimonio non si considera reciso definitivamente, l’assegno di mantenimento ha la funzione di sostenere l’ex coniuge come se questi vivesse ancora con l’altro. Quindi serve a consentirgli di mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva durante la convivenza. Quando invece interviene il divorzio, non c’è più ragione di garantire tale livello reddituale, perché vengono meno tutti i vincoli coniugali, ivi compreso l’obbligo di garantire lo stesso tenore di vita che si aveva durante l’unione; resta però la funzione assistenziale dell’assegno che deve consentire, al coniuge privo di autosufficienza economica, di mantenersi e di andare avanti.
Indice
Assegno di mantenimento dopo la separazione
Un conto è la separazione, un altro il divorzio. E quindi totalmente diversa è la funzione dell’assegno di mantenimento da un lato e dell’assegno divorzile dall’altro.
Dopo la separazione, il rapporto coniugale non viene meno: i coniugi continuano a essere tali e persiste dunque l’obbligo reciproco di assistenza materiale. Si ha, quindi, con la separazione, solo una sospensione dei doveri di convivenza, fedeltà e collaborazione reciproca, mentre i doveri di natura patrimoniale non vengono meno come quello di garantire il mantenimento del coniuge.
L’assegno di mantenimento ha proprio tale scopo: quello di continuare ad assicurare «redditi adeguati» al coniuge che versa in posizione economica più svantaggiata e non è in grado, da solo, di mantenere un tenore di vita analogo a quello di cui ha goduto quando ancora conviveva con l’altro. Ebbene, con l’espressione «redditi adeguati» bisogna intendere – secondo la giurisprudenza – il tenore di vita goduto durante il matrimonio, che altro non è che la sommatoria dei redditi di entrambi i coniugi (con la conseguenza che, per esempio, se uno lavora e l’altro è disoccupato, il reddito del primo andrà sostanzialmente diviso con quello dell’altro). Dunque, il giudice della separazione deve verificare se i mezzi economici del coniuge che richiede il mantenimento gli consentono o meno di conservare tale tenore di vita.
Il risultato è abbastanza chiaro: anche a seguito della recente sentenza della Cassazione che ha mutato il calcolo dell’assegno divorzile, l’assegno di mantenimento resta regolato secondo i vecchi criteri e dovrà essere determinato in base al tenore di vita della coppia quando era sposata.
Assegno divorzile dopo il divorzio
Completamente diversa – anzi opposta – è la situazione dei coniugi (ormai «ex») dopo il divorzio. Questo infatti determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per cui recide ogni legame tra i due soggetti, anche quelli rimasti durante la separazione. Residua solo un mero vincolo di solidarietà post-coniugale e, pertanto – come chiarito dalla innovativa sentenza della Cassazione (leggi
Quindi, a differenza di quanto avviene con la separazione, dopo il divorzio bisogna verificare anzitutto l’indipendenza e l’autosufficienza economica dell’ormai ex coniuge che chiede l’assegno periodico: non lo stretto indispensabile per sopravvivere, ma neanche lo stesso tenore di vita dell’ex coniuge del quale ha goduto quando ancora i due erano legati. Con la conseguenza che ben si può avere una situazione in cui, di fronte a un marito particolarmente ricco, l’assegno divorzile sia basso e pari a quello riconosciuto a una coppia dove l’uomo ha un reddito medio.
Con un correttivo del 2018, le Sezioni Unite della Cassazione [2] hanno detto che il giudice, nel stabile l’assegno di mantenimento, devono valorizzare il ruolo avuto dalla moglie in famiglia. Deve cioè verificare se la donna ha rinunciato alla carriera per consentire all’uomo di concentrarsi sul proprio lavoro, situazione questa che gli ha consentito di migliorare la sua posizione economica e ottenere aumenti di stipendio o incrementare la produttività della propria azienda. In buona sostanza, il marito che ha più tempo per il lavoro lo deve alla moglie casalinga che pertanto deve essere mantenuta essendo rimasta ormai senza lavoro e senza formazione.
Il riconoscimento dell’apporto dato deve tenere conto non solo del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da permettere l’autosufficienza, sulla base di un parametro astratto, ma deve in concreto, permettere un livello di reddito adeguato. Adeguatezza che non è più però al tenore di vita antecedente la rottura del legame matrimoniale, ma al contributo fornito nella relizzazione della vita familiare, tenendo conto poi delle aspettative economiche e professionali eventualmente sacrificate, in ragione dell’età del richiedente e della durata del matrimonio.
Lo squilibrio che viene a crearsi per effetto del divorzio e che l’assegno deve in qualche modo contribuire a eliminare, o almeno a ridurre, non va cioè considerato in astratto e senza attenzione alle ragioni che l’hanno prodotto. In particolare all’assunzione di un ruolo consumato in maniera prevalente o esclusiva all’interno della famiglia, compromettendo carriera o comunque aspettative di reddito, e all’apporto dato alla costituzione del patrimonio familiare.
Differenza tra assegno di mantenimento e assegno divorzile
Insomma: l’assegno di mantenimento è fondato da presupposti diversi dall’assegno divorzile e resta uno dei «cardini fondamentali» del matrimonio. Esso ha lo scopo di traghettare la coppia al divorzio, mantenendo intatti i vincoli economici (mentre restano sospesi quelli personali come la fedeltà, la convivenza, ecc.). Solo con il divorzio, venendo meno ogni legame, cessa anche l’obbligo di garantire all’ex coniuge lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio.