Debiti non pagati: ecco cosa rischi

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Autore: Redazione

02 luglio 2017

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Le procedure di pignoramento che si possono attivare contro il debitore. Cosa rischia il nullatenente?

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Quando si ha un debito e ci si accorge di non poterlo pagare, magari perché le proprie condizioni economiche sono cambiate rispetto a quando l’obbligazione è sorta, ci si pone subito il problema del rapporto con il creditore: una questione che, per alcuni, ha valenza morale prima ancora che giuridica; per altri, invece, ha un carattere civico e di rispetto. Ma c’è anche chi non si interessa del problema che può sorgere, a livello personale, con il creditore e si domanda solo cosa si rischia per debiti non pagati. Insomma, sono più le conseguenze – se mai ce ne sono – ad affliggere un gran numero di debitori piuttosto che gli aspetti etici e interpersonali. Ebbene, stando ai temi più caldi e cliccati del web, oltre al lavoro e alle malattie, i debiti sono quello che più riveste preoccupazione. Ecco perché ci vogliamo occupare in questo articolo, di spiegare – senza visioni di parte né tecnicismi –

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cosa si rischia per debiti non pagati.

L’ufficiale giudiziario può chiedere dov’è la cassaforte e pignorarla

Le conseguenze sul patrimonio di chi ha debiti non pagati

Salvo le (tutt’altro che rare) ipotesi in cui chi contrae un debito lo fa con il deliberato proposito di non pagare, nascondendo (anche con il silenzio) la propria condizione di insolvenza (nel qual caso scatta il reato di «insolvenza fraudolenta»: leggi

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Debiti non pagati: quando è reato), non pagare i debiti non costituisce un reato e tutto ciò che si rischia è un pignoramento. Pignoramento che – è bene sottolinearlo – è un atto che implica conseguenze solo sul patrimonio e non anche di carattere penale o amministrativo. In buona sostanza, tutto ciò che si può perdere è una parte dello stipendio o della pensione, i risparmi accumulati sul conto corrente e finanche la casa, ma – salvo che il creditore sia un istituto di credito o una finanziaria – non sono previste segnalazioni in banche dati di «cattivi pagatori». Il nostro codice civile dice, infatti, che il debitore è responsabile delle obbligazioni da questi contratte con «
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tutto il suo patrimonio presente e futuro». Questa espressione va presa alla lettera e significa che se un domani il debitore viene assunto presso una società o ottiene in eredità dei beni o un risarcimento da un’assicurazione o una vincita al gioco questi beni – perché ricevuti in un momento successivo alla nascita dell’obbligazione – possono essere pignorati. Inoltre i debiti si “tramandano” di padre in figlio: sicché a rischiare l’esecuzione forzata non è solo il debitore ma anche i suoi eredi (salvo che questi rifiutino l’eredità).

La mora del debitore

Prima però di spiegare cosa si rischia se non si pagano i debiti, vediamo come si arriva alla fase del pignoramento e, quindi, i vari gradi della procedura di recupero. Iniziamo dalla cosiddetta

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mora del debitore. La «mora» è il ritardo nel pagamento. Dal momento in cui il debitore è «in mora» scattano gli interessi legali secondo il tasso stabilito dal ministero annualmente. Inoltre, dal momento della mora, il debitore è tenuto a risarcire i danni eventualmente subiti dal creditore per via ritardo nel pagamento.

Di regola per mettere il debitore in mora non c’è bisogno di atti formali. In particolare il debitore è messo in mora automaticamente (senza cioè bisogno che il creditore gli invii una diffida o un sollecito) quando scade un debito avente ad oggetto una somma di denaro. Il debitore, entro il termine fissato, avrebbe infatti dovuto eseguire il pagamento presso il domicilio del creditore (inteso anche come conto in banca con bonifico) e senza che quest’ultimo effettuasse richieste o prendesse alcun tipo di iniziativa giudiziaria.

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Il debitore diventa automaticamente moroso nei seguenti casi:

Nelle altre ipotesi (come ad esempio quando il creditore ha diritto alla consegna di una cosa o del corrispettivo di un contratto) perché il debitore sia costituito in mora è necessaria una richiesta scritta di adempimento fatta dal creditore, richiesta che può avvenire con qualsiasi tipo di formula, purché scritta e purché da essa si evinca l’entità della somma da pagare e la causale. La diffida va inviata con raccomandata o posta elettronica certificata per avere la prova del ricevimento.

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Inutile nascondere l’auto: ora si pignora con connessione telematica al Pra

L’azione esecutiva

Se, nonostante i solleciti, il debitore persiste nel non pagare, il creditore che voglia ottenere il recupero delle somme a lui dovute deve valersi di quello che si chiama «titolo esecutivo» ossia un documento che certifichi il proprio credito (entità, soggetto passivo). Questo di solito è un assegno, una cambiale o una sentenza di condanna. Può anche essere un decreto ingiuntivo, il verbale di conciliazione presso un mediatore o presso lo stesso giudice, i provvedimenti di sfratto, le decisioni prese da arbitri, i contratti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale (come nel caso di mutuo)..

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Il titolo esecutivo va notificato al debitore con l’ufficiale giudiziario e, insieme ad esso o successivamente, va inviato anche il cosiddetto «atto di precetto» che è un’intimazione in cui si dà al debitore il termine massimo di 10 giorni per pagare spontaneamente. Decorso tale tempo il creditore può finalmente agire con l’espropriazione forzata. Il precetto ha una validità di 90 giorni. Se entro 90 giorni non viene effettuato il pignoramento, il creditore, per poter procedere, deve notificare un altro precetto.

L’espropriazione forzata

Scopo dell’espropriazione forzata – che è l’ultimo gradino del recupero dei crediti – è quello di aggredire i beni del debitore per rivenderli e ricavarne denaro utile da soddisfare le pretese del creditore: si pensi all’arredo di un appartamento, all’automobile o alla stessa casa. In alcuni casi, la vendita all’asta non è necessaria quando ad essere oggetto di pignoramento sono già delle somme di denaro dovute al debitore (stipendio, pensioni, depositi di conto corrente): non avrebbe infatti senso vendere del denaro per ricavarne altro denaro.

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Il processo espropriativo può essere di tre tipi:

Chi non paga i debiti rischia che il creditore attui una di queste tre forme di pignoramento.

Espropriazione mobiliare presso il debitore

È la forma di espropriazione più comune ma anche quella meno fruttuosa. Consiste in un atto di pignoramento eseguito dall’ufficiale giudiziario – su richiesta del creditore – che si reca al domicilio del debitore o nel luogo ove questi ha i propri beni; redige un verbale con il quale descrive i beni pignorati (la scelta è rimessa allo stesso Ufficiale giudiziario sulla base dei beni di più pronta vendita, ma alle operazioni può partecipare anche l’avvocato del creditore); nomina un custode; deposita il verbale in cancelleria del giudice. Il tribunale poi avvia la vendita all’asta. Si procede con tre tentativi di vendita e, in caso di mancanza di offerenti, la procedura si chiude e i beni vengono restituiti al debitore. Il creditore ha la possibilità di tentare il pignoramento di altri beni.

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Non tutti i beni del debitore possono essere pignorati. Sono ad esempio beni non pignorabili i letti, il tavolo da pranzo, le sedie, i mobili e gli utensili più necessari per l’abitazione, i vestiti, l’anello nuziale, gli strumenti di lavoro, gli oggetti sacri, le armi. Possono essere pignorati i beni che si trovano presso la residenza o il domicilio del debitore, ma anche quelli che si trovano in un luogo diverso ma dei quali il debitore abbia comunque la disponibilità (ad esempio l’auto in un garage privato).

Con il pignoramento mobiliare l’ufficiale giudiziario può pignorare quadri, tappeti, elettrodomestici, tv, divani, ma anche soldi trovati nel portafoglio, gioielli, contenuto di cassaforte.

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Chi non ha soldi per pagare o redditi da pignorare non rischia alcuna conseguenza

L’espropriazione dell’auto

Per espropriare l’auto del debitore l’ufficiale giudiziario può procedere in due modi diversi:

Espropriazione presso terzi

Se le cose del debitore sono possedute da un terzo (ad esempio l’auto del debitore che ha prestato a un familiare) o se questi avanza crediti da altri soggetti (ad esempio la banca per il deposito dei risparmi sul conto; dal datore di lavoro per lo stipendio; dall’ente di previdenza per la pensione), il creditore può procedere all’espropriazione presso terzi. Concretamente,

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cosa rischia il debitore in questi casi?

Espropriazione immobiliare

Si ricorre all’esecuzione forzata immobiliare quando si vogliono pignorare i diritti di proprietà su immobili o altri diritti reali immobiliari come l’usufrutto, la superficie e l’enfiteusi. L’esecuzione forzata coinvolge anche i prodotti dell’immobile (i frutti) e i mobili che lo arredano.

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Il procedimento inizia con un atto che contiene l’individuazione del bene da pignorare e indica il credito per il quale si procede, il titolo esecutivo e il precetto. Le descrizioni di cui sopra sono redatte a cura del creditore. In calce a esse viene riportata l’ingiunzione a non disporre del bene che è invece atto dell’Ufficiale giudiziario, anche se di solito viene anch’essa predisposta dal creditore. Il tutto viene notificato al debitore e poi trascritto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari.

Dopo la suddetta trascrizione qualsiasi atto di disposizione del bene immobile (donazioni, vendite, ecc.) diventa inefficace rispetto al creditore. Di regola fino a quando l’immobile non viene venduto il debitore può continuare ad abitarvi.

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Solo le banche hanno il potere di segnalare chi non paga i debiti alla Centrale Rischi

Attenzione alla prescrizione

I debiti si estinguono se il creditore non chiede l’adempimento per un termine che si chiama «prescrizione» e che varia a seconda del tipo di credito. In pratica, trascorso tale periodo il credito si prescrive e non è più recuperabile. Per tutti i termini leggi La prescrizione dei debiti.

Cosa rischia chi è nullatenente?

Come abbiamo spiegato nella nostra guida sul cosiddetto «nullatenente», chi non ha la possibilità di pagare, per indisponibilità economiche, non rischia nulla, almeno nell’immediato. Chi non ha beni da pignorare non può essere altrimenti costretto a pagare, né subisce sanzioni di sorta, segnalazioni o quant’altro. Solo se il creditore è una banca può procedere all’iscrizione del debitore alla Centrale Rischi interbancaria. Ci sono poi le Sic (come Crif) che raccolgono i dati (anche) di chi non ha pagato le rate del mutuo.

Nel caso di soggetto che non sia titolare di beni, nulla toglie che il creditore – inviando periodicamente dei solleciti di pagamento con raccomandata a.r. che interrompono la prescrizione – possa agire in un successivo momento, pignorando beni di cui il debitore sia divenuto titolare in un successivo momento. Il pignoramento è infatti possibile anche dopo molti anni e contro gli stessi eredi.

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