Fermi e ipoteche illegittimi dopo un anno
La validità del pignoramento, del fermo o dell’ipoteca avviati da Agenzia Entrate Riscossione è subordinata al rispetto del termine di 1 anno dalla notifica della cartella.
Se dopo la notifica della cartella di pagamento passa più di un anno, Agenzia Entrate Riscossione non può più iscrivere ipoteca o fermo auto. Questo perché la cartella esattoriale “scade” dopo un anno e solo la notifica di un’ulteriore richiesta di pagamento (la cosiddetta «intimazione di pagamento») consente al fisco di agire con un pignoramento o una misura cautelare. È questo il chiarimento fornito dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano [1] che, così facendo, si allinea al principio sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione
Dopo un anno dalla cartella il contribuente non può attendersi alcuna “sorpresa”
La legge stabilisce un termine iniziale e uno finale per l’efficacia della cartella di pagamento. In particolare, Agenzia Entrate Riscossione non può avviare un pignoramento, iscrivere un’ipoteca o un fermo auto se:
- non sono passati almeno 60 giorni dalla notifica della cartella stessa;
- è passato più di 1 anno dalla notifica della cartella stessa.
Ogni azione intrapresa al di là dei predetti termini è illegittima.
Il decorso di un anno non significa però che il contribuente è finalmente libero dalla pretesa esattoriale. Tale conseguenza, infatti, si ha solo con la prescrizione: si tratta di un ulteriore termine, più lungo e diverso a seconda del tributo, oltre il quale l’esattore non può mai più procedere alla riscossione (leggi Dopo quanto si prescrive la cartella dell’Agenzia Entrate?). La legge però prevede che dopo un anno dal ricevimento della cartella, l’Agenzia delle Entrate Riscossione che voglia procedere con un pignoramento, un fermo o un’ipoteca è obbligata a notificare un ulteriore atto, la cosiddetta
In ogni caso ricordiamo che sia l’iscrizione di ipoteca che il fermo auto richiedono la notifica di un preavviso almeno 30 giorni prima, contro il quale si può far ricorso entro 60 giorni. Ma prima ancora di questo, nel caso sia trascorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento l’agente per la riscossione deve notificare l’intimazione di pagamento.
Il principio sancito dalla Commissione Tributaria di Milano non è nuovo sebbene poco conosciuto dai contribuenti che spesso temono che un pignoramento possa giungere inaspettato dall’oggi al domani solo perché in passato hanno ricevuto una o più cartelle di pagamento. Leggi sul punto La cartella di pagamento scade dopo un anno.