Come avere un risarcimento

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Autore: Redazione

22 agosto 2018

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

La procedura per chiedere un risarcimento a seguito di un danno ingiusto subito da terzi: la diffida, la mediazione, la causa.

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Non è infrequente di subire dei danni da comportamenti illeciti altrui, da un contratto non rispettato o da un oggetto o un immobile di proprietà di terzi. In tutti questi casi il danneggiato avrà interesse a ottenere i soldi per la riparazione o, comunque, per subire il ristoro di quanto sopportato e che non è più ripristinatile allo stato iniziale. Come avere un risarcimento? Rispondere a questa domanda può spiazzare qualsiasi avvocato: difatti la procedura e le prove possono essere completamente diverse a seconda del tipo di danno e di comportamento illecito. Una cosa però è certa: quando si chiede un risarcimento si procede prima per le vie bonarie, eventualmente con una lettera di diffida, e solo successivamente – in caso di silenzio o di diniego – si procede a citare la controparte davanti a un giudice per dar corso a un regolare processo. In quest’ultimo caso, per avere il risarcimento bisogna dotarsi, oltre che a un bel po’ di pazienza, anche di una serie di prove che dimostrino l’esistenza del proprio diritto e la quantificazione del danno.

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Ma procediamo con ordine e vediamo le regole generali necessarie a sapere come avere un risarcimento.

Chi ha diritto al risarcimento?

Innanzitutto per aver diritto a un risarcimento è necessario aver subito un “danno ingiusto” ossia a seguito di un comportamento vietato dalla legge o non giustificabile. Ci sono molti casi in cui il risarcimento viene negato perché, pur essendo il danno causa di una condotta illecita, questa è stata necessaria o eseguita in forza di un dovere di legge o per esercitare un altro diritto. Facciamo qualche esempio. Non può ottenere il risarcimento il dipendente le cui dichiarazioni vengono segretamente registrate sul luogo di lavoro dal collega il quale sta cercando delle prove per difendersi da una accusa ingiusta del capo; in tale ipotesi infatti siamo in presenza del legittimo esercizio di un diritto che si può spingere fino a ledere altrui beni (la privacy). Non può chiedere il risarcimento il proprietario dell’auto distrutta da chi, per evitare di essere a sua volta urtato da un veicolo proveniente dalla direzione opposta e in senso vietato di marcia, sbanda finendo contro il marciapiede.

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In secondo luogo ha diritto al risarcimento del danno solo chi riesce a dimostrare l’esistenza del proprio diritto. È il cosiddetto onere della prova che obbliga chiunque attiva un processo a dimostrare i fatti sulla base dei quali agisce. Questo significa che, pur in presenza di un danno ingiusto, se mancano le prove del fatto e del comportamento illegittimo di altri, non si ha diritto al risarcimento. Non sono sempre necessarie le prove sull’entità del danno se è provato il danno e la condotta illecita: in tali ipotesi il giudice può liquidare il danno “in via equitativa”, ossia sulla base di quanto – nel caso concreto – gli appare giusto e corretto.

In terzo luogo, ha diritto al risarcimento del danno solo il

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titolare del diritto leso o, in caso di suo decesso, gli eredi. Facciamo un esempio. Se un dipendente muore per un infortunio sul lavoro, il diritto al risarcimento può essere rivendicato dai suoi eredi.

Il diritto al risarcimento può essere oggetto di cessione solo se si tratta di diritti patrimoniali. Ad esempio, il danneggiato da un incidente stradale può cedere al carrozziere – in cambio della riparazione gratuita della propria auto – il diritto di credito che vanta nei confronti dell’assicurazione. Tuttavia, chi ha subito un grave danno alla salute o all’onore non può vendere il proprio credito a un’altra persona oppure offrirlo in compensazione al proprio creditore. La moglie che ha diritto di credito verso il marito per il proprio mantenimento o quello dei figli non può “barattare” tale diritto con altre concessioni.

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Quali danni si risarciscono?

Abbiamo parlato di questo argomento nella guida Il risarcimento del danno cui si rinvia per approfondimenti. In generale i danni sono di due tipi:

  1. danni derivanti da contratti: sono quelli che di solito conseguono a un inadempimento o a un adempimento ritardato o non a regola d’arte. In tal caso il termine di prescrizione è di 10 anni. Bisogna dimostrare l’esistenza del contratto e l’inadempimento;
  2. danni derivanti da qualsiasi atto illecito: sono quelli che conseguono a comportamenti che non originano da un rapporto contrattuale (ad esempio un incidente stradale, una diffamazione, una tubatura del vicino che provoca perdite, ecc.). Il termine di prescrizione è di 5 anni.

I tre presupposti per avere il risarcimento

Per avere un risarcimento è necessario, di norma, dimostrare:

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  1. il fatto illecito compiuto dal terzo;
  2. il danno subito;
  3. il cosiddetto rapporto di causalità: si deve cioè provare che il danno è conseguenza diretta e immediata del comportamento illecito e non di altre ragioni. Ad esempio chi cade su una buca stradale deve provare che la ragione del danno è stata proprio la buca e non un altro motivo come, ad esempio, un laccio di scarpa slacciato o la spinta di un passante. A tal fine spesso è necessaria la prova testimoniale.

Ci sono dei casi in cui il risarcimento del danno spetta anche in assenza di un fatto illecito altrui. Sono i casi della cosiddetta responsabilità oggettiva. Ad esempio, il proprietario di un cane risponde dei morsi e delle aggressioni del proprio animale anche se da lui non volute. Il maestro di scuola è responsabile per i danni che i minori subiscono nel corso delle lezioni anche se si sono fatti male da soli o tra di loro. Il genitore deve risarcire tutti i danni procurati dal figlio anche in sua assenza.

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Come fare una causa di risarcimento del danno

Di solito, prima di iniziare un processo per ottenere il risarcimento del danno, è opportuno tentare una soluzione bonaria della controversia. A tal fine si ricorre quasi sempre all’avvocato che invia una lettera di diffida assegnando al danneggiante un termine per adempiere. Il codice civile stabilisce che questo termine debba essere di quindici giorni ma ben è possibile ridurlo per importi di basso rilievo.

Se la lettera non sortisce effetti si può anche tentare una conciliazione presso un organismo di mediazione, presente in tutte le città. Esso consente di evitare il giudice e trovare una composizione bonaria della vertenza.

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Per i danni da incidenti stradali è necessaria una lettera dell’avvocato che tenti la cosiddetta negoziazione assistita.

Se il danneggiante non “concilia”, si deve agire in tribunale con un processo civile. Di tanto abbiamo già parlato in Come fare una causa di risarcimento del danno.

Nella causa il danneggiato può chiedere:

A quanto ammonta il risarcimento del danno?

Come è impossibile definire a priori

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come avere un risarcimento è altresì impossibile stabilire a quanto ammonta il danno. Tutto dipende dalle prove offerte dal danneggiato. In linea generale però si può dire che il danno può essere di due tipi:

Se il danno patrimoniale può essere dimostrato facilmente (di solito con i documenti per le spese sostenute) quello non patrimoniale viene quantificato in base alle tabelle del danno biologico.

Che fare se il responsabile non paga

Non ha molto senso chiedersi come avere un risarcimento se poi, una volta ottenuta la sentenza di condanna, il responsabile non vi si adegua. In tal caso l’unica via è quella dell’esecuzione forzata. In pratica si tratterà di pignorare i beni della parte soccombente affinché ci si possa realizzare con il controvalore. Ma a tal fine è necessaria una procedura esecutiva, ulteriore e successiva alla causa.

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