Mi hanno messo come testimone senza consenso: si può fare?

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Autore: Mariano Acquaviva

12 gennaio 2023

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Cos’è la testimonianza? C’è bisogno del consenso per essere citato come testimone? Ci si può rifiutare di andare in tribunale?

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Anche se non hai mai preso parte ad un processo saprai senz’altro che, durante il suo svolgimento, vengono sentite davanti al giudice le persone che hanno assistito ai fatti di causa: insomma, quelle che possono essere utili alla giustizia per fare il suo corso.

La testimonianza è infatti il mezzo di prova per eccellenza: essa consiste nella deposizione di una persona terza estranea agli interessi delle parti. Il punto è che il testimone, molte volte, non è nemmeno a conoscenza di esser estato coinvolto in un procedimento. Probabilmente anche tu ti sarai chiesto se testimoniare è un obbligo, cioè se puoi rifiutarti oppure se è necessario il tuo consenso prima di essere “messo in mezzo”, cioè di essere inserito nella lista testimoniale. Con questo articolo risponderemo a una domanda che circola molto in rete: «

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mi hanno messo come testimone senza consenso: si può fare?».

Testimonianza: cos’è?

Prima di vedere se c’è bisogno del consenso per essere citato come testimone, facciamo un po’ di chiarezza su alcuni concetti fondamentali, cominciando proprio col capire cos’è la testimonianza.

La testimonianza è un tipico mezzo di prova consistente nel racconto proposto da una persona terza ed imparziale.

In buona sostanza, il testimone è quella persona chiamata a deporre davanti all’autorità giudiziaria su tutto ciò che sa intorno ai fatti oggetto del giudizio.

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Una testimonianza è valida solamente se resa da persona estranea ai fatti, cioè che non abbia un interesse concreto nel procedimento, e che abbia assistito direttamente, coi propri occhi, a ciò di cui parla.

Pertanto, sarà assolutamente nulla una testimonianza basata su voci di corridoio oppure “per sentito dire”.

Come funziona la testimonianza?

La testimonianza è mezzo di prova tipico di quasi tutti i processi. In linea di massima, chi vuole avvalersi di testimoni deve farne richiesta, entro i tempi e con le modalità stabilite, all’autorità giudiziaria, la quale autorizzerà la parte interessata alla citazione.

Solamente tale consenso rende la testimonianza un obbligo per chi è chiamato a deporre: l’ufficio del testimone, infatti, è

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obbligatorio per legge, nel senso che la persona chiamata a testimoniare non può tirarsi indietro adducendo motivazioni varie.

Quindi, se il tuo nome compare nella lista dei testimoni di una parte processuale, nel momento in cui ti arriverà la citazione a casa dovrai rispondere “presente”, nel senso che dovrai recarti in tribunale nel giorno e nell’ora che ti sarà indicata.

Nel caso in cui tu sia assolutamente impedito (per motivi di salute o per ragioni improcrastinabili di lavoro), dovrai inviare tempestivamente una giustificazione; in questa ipotesi, verrai citato nuovamente per l’udienza successiva.

Proprio per sottolineare l’importanza di questa funzione, la giurisprudenza ritiene perfino che il testimone sia un

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pubblico ufficiale, qualifica che si acquisisce al momento in cui il giudice, dopo aver valutato la richiesta della parte, abbia ritenuta la ammissibilità della prova e, comunque, disposto la citazione.

Ci si può rifiutare di testimoniare?

Se citato, non puoi rifiutare di rendere testimonianza, se non per gravi ragioni, come in parte anticipato. Addirittura, il tuo rifiuto può farti incorrere in due gravi conseguenze:

Testimonianza: serve il consenso?

Da quanto appena detto si capisce che per fare il

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testimone non serve alcun consenso, in quanto si tratta di un istituto creato nell’interesse della giustizia, non della singola parte.

Il testimone che depone deve raccontare obiettivamente i fatti così come sono andati, senza favoritismi: ciò significa che il suo “servizio” è reso nell’interesse generale del buon andamento del processo e, più in generale, della giustizia stessa.

Ciò che abbiamo detto è ampiamente confermato da numerose circostanze:

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