Dopo 3 mesi di lavoro mi spetta la disoccupazione?
Ho lavorato solo 3 mesi: ho diritto alla disoccupazione? Disoccupazione a seguito di un rapporto di lavoro di breve durata: il lavoratore ha diritto alla Naspi?
Spesso non è sempre facile riuscire a trovare impieghi di durata considerevole, sei stato assunto per un breve periodo e ti stai chiedendo se anche dopo soli 3 mesi di lavoro hai diritto all’indennità di disoccupazione?
La percezione della Naspi dipende unicamente dalle settimane contribuite nei 4 anni precedenti e per questo, anche al termine di rapporti di lavoro di breve durata, potrebbe essere riconosciuto il diritto a percepire la Naspi.
Tuttavia, non basta aver lavorato per un determinato periodo, occorre essere assicurati contro la disoccupazione presso l’Inps, aver perso involontariamente l’impiego ed acquisire lo stato di disoccupazione, aver presentato la domanda d’indennità entro una precisa scadenza.
Facciamo chiarezza e vediamo a quali condizioni, dopo 3 mesi di lavoro, spetta la disoccupazione.
Indice
Requisiti per poter richiedere la Naspi
Dal 2022 per poter richiedere la Naspi non occorre più la maturazione di un numero minimo di giornate lavorative nell’anno, ma è sufficiente che sia raggiunto il requisito contributivo.
Il lavoratore deve aver maturato almeno
Facciamo un esempio per capire meglio: se il lavoratore ha alle spalle 6 mesi di contributi, corrispondenti a 26 settimane, ma, di queste, 20 settimane sono relative a un rapporto di lavoro intervenuto precedentemente, che ha già dato luogo a una precedente indennità di disoccupazione, il lavoratore ha solo 6 settimane utili ai fini Naspi.
Tornando al quesito del nostro articolo, un lavoratore che ha concluso il suo ultimo impiego dopo soli 3 mesi di lavoro avrà diritto all’indennità di disoccupazione. I 3 mesi di lavoro saranno sufficienti per raggiungere il requisito delle 13 settimane contributive richieste dalla legge, a prescindere dalle settimane contributive maturate nei 4 anni precedenti.
La Naspi si ottiene, comunque, solo se l’interessato è in stato di disoccupazione: deve, cioè, aver perso l’impiego involontariamente ed aver reso la DID, la dichiarazione d’immediata disponibilità (al lavoro ed agli interventi di politiche attive del lavoro: formazione, orientamento, riqualificazione…), all’Inps (online o tramite patronato), al centro per l’impiego o presso il portale Anpal.
Dopo la DID il lavoratore sarà chiamato a stipulare un Patto di Servizio con il Centro per l’Impiego, al fine di disciplinare le modalità di partecipazione alle politiche attive messe in atto per reimpiegarlo.
Possono continuare ad essere considerati in stato di disoccupazione anche quei
I lavoratori stagionali e a termine hanno diritto alla disoccupazione?
Il lavoratore può perdere involontariamente l’impiego anche se non è stato licenziato: è il caso dei lavoratori a termine, in somministrazione o stagionali, che ottengono la disoccupazione anche se il rapporto è cessato per scadenza del termine e non per licenziamento.
Hanno inoltre diritto alla Naspi senza licenziamento:
- i lavoratori che si dimettono per giusta causa o durante il periodo tutelato di maternità (sino a un anno di vita del bambino). Dal 2023 tale tutela è disposta anche per il padre lavoratore che si dimetta dopo aver fruito del congedo parentale obbligatorio di 10 giorni;
- i lavoratori il cui impiego cessa per risoluzione consensuale nell’ambito di una procedura di conciliazione, o per trasferimento (se la nuova sede dista oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, oppure risulta mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici).
Quanto dura la Naspi dopo 3 mesi di lavoro?
Se hai lavorato solo per 3 mesi, devi sapere che la Naspi, nella generalità dei casi, spetta per la metà della durata del periodo contribuito, a prescindere dal tipo di contratto di lavoro, a termine o a tempo indeterminato: dovresti dunque aver diritto a 1,5 mesi di Naspi.
A questo punto, però, è importante fare alcune precisazioni.
Per quanto riguarda il calcolo delle settimane di contributi nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (risultano dunque penalizzati i lavoratori part time).
Questa disposizione non si applica ai lavoratori domestici, agli operai agricoli (che hanno diritto, nella generalità dei casi, a una differente indennità di disoccupazione, non alla Naspi) e agli apprendisti.
Ai fini del diritto alla Naspi, contano anche le settimane di contributi dovute ma non versate dal datore di lavoro, in base al principio dell’automaticità delle prestazioni.
Ai fini del perfezionamento del requisito richiesto di 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni, si considerano utili:
- i contributi previdenziali, comprensivi della quota disoccupazione (Ds, Aspi, Naspi), versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio del congedo risulta già versata o dovuta contribuzione;
- i periodi di congedo parentale indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
- i periodi di lavoro all’estero in Paesi comunitari o convenzionati con l’Italia;
- i periodi di assenza dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età, nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.
Sono invece considerati neutri (cioè, devono essere “saltati” e si devono cercare ulteriori periodi a ritroso nei 4 anni precedenti) i seguenti periodi:
- malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo);
- cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore (Cig e Cigs a zero ore);
assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che assiste un familiare con handicap in situazione di gravità (Legge 104).
Bisogna poi sottrarre le settimane che hanno già dato luogo, negli ultimi quattro anni, ad una prestazione di disoccupazione (Naspi, Aspi, Mini Aspi, Dso, etc.). Secondo la normativa, infatti, non è possibile utilizzare le settimane per le quali l’indennità di disoccupazione è già stata liquidata, con la conseguenza che queste settimane vanno tolte dal calcolo, riducendo la durata massima del nuovo sussidio.
A quanto ammonta la Naspi per chi ha lavorato 3 mesi?
L’ammontare dell’indennità di disoccupazione mensile non dipende dalla durata del periodo di lavoro, ma dalla retribuzione media.
Per la precisione, l’importo della Naspi si ottiene:
- sommando gli imponibili previdenziali (in busta paga, sotto la voce imponibile Inps) degli ultimi 4 anni, comprensivi degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive;
- dividendo il risultato per le settimane di contribuzione, indipendentemente dalla verifica del minimale; nel calcolo sono considerate tutte le settimane, indipendentemente dal fatto che esse siano interamente o parzialmente retribuite;
- moltiplicando il tutto per 4,33.
Se l’importo ottenuto è
Per gli eventi di disoccupazione che si verificano dopo il 1° gennaio 2022, la NASPI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal 1° giorno del 6° mese di fruizione. Per i beneficiari che, al momento di presentazione della domanda, hanno compiuto 55 anni la riduzione si applica a decorre dall’8° mese.
Il calcolo è lo stesso indipendentemente dalla tipologia di contratto subordinato, a termine,stagionale o a tempo indeterminato: non ha infatti importanza che gli ultimi 4 anni siano lavorati per intero, in quanto il calcolo si basa sulla media degli imponibili previdenziali.
A quanto ammonta la Naspi per chi ha lavorato 3 mesi part time?
Per i lavoratori che hanno avuto un contratto di lavoro a tempo parziale il calcolo della Naspi è lo stesso appena illustrato: come base, deve essere sempre considerata la retribuzione utile degli ultimi 4 anni (nei quali risulteranno periodi a retribuzione ridotta, a causa del part-time) e va sempre tenuto conto della percentuale del 75% dell’imponibile medio mensile.
In buona sostanza, se per un lavoratore part time risulta un imponibile medio mensile, con riferimento agli ultimi 4 anni, pari a mille euro, la Naspi sarà pari a 750 euro mensili, che spetteranno in base alla durata calcolata. Se in base alla durata calcolata risultano, oltre ai mesi interi, frazioni di mese, l’importo mensile spettante va diviso per 30 e moltiplicato per il numero di giornate della frazione di mese: ad esempio, se spettano 45 giorni di Naspi, si ha diritto a 750 euro per 30 giorni + 375 euro per gli ulteriori 15 giorni.
Disoccupazione per chi ha lavorato 3 mesi come collaboratore
Se il tuo lavoro trimestrale non era un impiego subordinato, ma parasubordinato, cioè una collaborazione o co.co.co., hai comunque diritto ad un’indennità di disoccupazione, ma non alla Naspi: si tratterà della Dis-Coll.
Nel dettaglio, la disoccupazione Dis-Coll spetta ai collaboratori, agli assegnisti ed ai dottorandi titolari di borse di studio: queste categorie hanno diritto alla disoccupazione Dis-Coll e pagano alla gestione Separata il 35,03% dei compensi come contributi (di cui 1/3 a loro carico e 2/3 a carico del committente). Il collaboratore deve essere iscritto alla gestione Separata in via esclusiva, non deve essere pensionato, né titolare di partita IVA.
Restano esclusi dall’indennità gli amministratori, sindaci e revisori di società.
La Dis-Coll è riconosciuta ai lavoratori che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
- siano in stato di disoccupazione (avendo rispettato gli adempimenti visti in precedenza) al momento della presentazione della domanda;
- possano fare valere almeno 1 mese di contributi nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione della collaborazione e sino alla cessazione stessa Dal gennaio 2022 la Dis-Coll viene corrisposta con cadenza mensile per un numero di mesi pari a quelli di contribuzione accreditati. La durata massima non può, in ogni caso, eccedere i 12 mesi.
Come per la Naspi, ai fini della durata non vengono considerati utili i periodi che hanno già dato luogo all’erogazione della prestazione.
Per approfondire: Dis-coll, disoccupazione per collaboratori