Modulo contratto di comodato d'uso gratuito

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario
Autore: Redazione

05 gennaio 2019

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Contratto di comodato d’uso gratuito: cos’è e come si stipula. Il facsimile del contratto da firmare.

Annuncio pubblicitario

Ti sarà successo di dare in prestito qualcosa ad un amico e di avere il timore, poi, che non ti venisse più restituito. Tutte le volte che lo hai fatto hai concluso, magari senza saperlo, un contratto giuridico che è previsto e disciplinato dal nostro ordinamento con il nome di «comodato d’uso». Le parti possono decidere di accordarsi per un comodato sia verbalmente che per iscritto; in questo secondo caso ci sarà bisogno del modulo del contratto di comodato d’uso gratuito.

Mediante questo contratto è infatti possibile consegnare un bene, mobile o immobile, ad un soggetto prevedendo l’obbligo che questo venga riconsegnato al proprietario alla scadenza del termine concordato dalle parti. L’utilizzo di tale tipo di accordo è molto diffuso nella vita quotidiana e può riguardare diversi settori, sia in ambito privato tra persone fisiche (pensa ai casi in cui si affida l’automobile ad un familiare o al caso in cui si lascia un’abitazione ad un amico), che in ambito commerciale per le imprese (pensa alle aziende che utilizzano macchinari ed attrezzature prese in prestito).

Annuncio pubblicitario

Forse ti è capitato, ad esempio, di cambiare gestore telefonico a casa e, per usufruire di internet, avere un modem in comodato d’uso: un modem di cui non hai acquistato la proprietà, ma che potevi utilizzare e che hai dovuto restituire alla scadenza del contratto. Vediamo in cosa consiste in dettaglio il comodato e come funziona. Analizziamo gli aspetti di tale disciplina e cerchiamo di capire come si stipula, aiutandoci con il modulo del contratto di comodato d’uso gratuito.

Cos’è e come funziona il comodato d’uso?

Il comodato d’uso è quel contratto mediante il quale una parte, detta comodante, consegna all’altra, detta comodataria, una cosa mobile o immobile (non denaro) affinché se ne serva per un determinato periodo di tempo o per un determinato uso, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta

Annuncio pubblicitario
[1].

Si realizza una concessione a titolo gratuito da parte del proprietario del bene e a favore di una persona che lo utilizzerà per un periodo di tempo (determinato dalle parti o derivante dall’uso che viene concordato). Si tratta, appunto, di un prestito in quanto la consegna del bene avviene solo per un periodo di tempo, per cui il trasferimento è solo temporaneo e la proprietà del bene resta in capo a chi lo consegna solo momentaneamente.

Aspetto rilevante e peculiare del comodato è la sua gratuità.

Se pensi ad un soggetto che dà in prestito una casa, probabilmente penserai all’istituto della locazione (dell’affitto, per intenderci). Il comodato si distingue dalla locazione proprio in quanto gratuito, non prevedendo alcuna forma di

Annuncio pubblicitario
corrispettivo o di pagamento.

Questa gratuità non deve confonderti: non si tratta di una liberalità, ossia di una donazione. Il bene non viene donato, ma dato in prestito gratuitamente (poi dovrà comunque essere restituito).

Il carattere della gratuità non viene meno nel momento in cui le parti dovessero pattuire un onere a carico del comodatario (in tal caso si parlerà di comodato a titolo oneroso). È importante che l’onere non si ponga come un vero e proprio corrispettivo o contro-prestazione. Talvolta il confine non è così semplice da individuare: nel caso in cui venga concesso in comodato a titolo oneroso un immobile, ad esempio, sarà necessario che il “canone” previsto sia di importo basso, quasi simbolico, affinché venga considerato un rimborso più che un canone locatizio (un affitto vero e proprio).

Annuncio pubblicitario

Diritti e obblighi

Il comodato è un contratto che produce effetti obbligatori, nel senso che fa sorgere diritti ed obblighi in capo alle parti (e non produce, invece, effetti reali perché, come detto, non comporta il trasferimento della proprietà o la costituzione di un altro diritto reale).

In particolare, sorgono obblighi in capo al comodatario che riceve in prestito il bene; primo tra tutti quello di riconsegnarlo al proprietario-comodante. Ma, nel corso della durata del contratto, non è libero di farne ciò che vuole. Il comodatario può utilizzare il bene solo per la durata e per l’uso pattuiti dalle parti, custodendolo con quella che nel nostro ordinamento viene chiamata

Annuncio pubblicitario
diligenza del buon padre di famiglia.

Inoltre, il comodatario non può consegnare la cosa (ed il diritto di godere del bene) ad altri soggetti, senza il consenso del proprietario.

Nel caso in cui il comodatario non rispetti tali obblighi contrattuali sei tutelato: puoi richiedere sia l’immediata restituzione del bene, che il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata restituzione [2].

In generale, il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese che sostiene nell’utilizzo del bene ma, nel caso di spese straordinarie sostenute al fine di conservare la cosa in casi urgenti, potrà chiederne il rimborso. Anche il comodante ha degli obblighi. Ad esempio, il proprietario è tenuto ad avvisare il comodatario in caso di vizi della cosa che possano arrecare un danno (se non lo fa, sarà tenuto al risarcimento).

Annuncio pubblicitario

Forma del contratto

Il comodato è un contratto reale, ossia un contratto che si perfeziona con la consegna del bene, la quale può avvenire anche senza particolare formalità (ad esempio in forma simbolica mediante la consegna delle chiavi di una casa). Il contratto, quindi, non richiede una forma particolare e può essere stipulato sia in forma scritta che verbale, cioè senza mettere nulla per iscritto.

Nonostante non sia richiesta la forma scritta, ai fini della validità del contratto, è da preferire la forma della scrittura privata:

Nel caso in cui il contratto fosse stipulato oralmente, si potrà comunque dar prova della sua esistenza mediante testimoni e presunzioni (se gravi, precise e concordanti).

Annuncio pubblicitario

Registrazione

Se hai stipulato un contratto di comodato d’uso per iscritto e questo ha ad oggetto un bene immobile, allora dovrai procedere alla sua registrazione. [3] Dovrai rivolgerti presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, entro 20 giorni dalla data in cui il contratto è stato sottoscritto.

Sarà necessario:

Se non puoi andare personalmente all’ufficio, potrai delegare qualcuno che dovrà presentare la fotocopia della tua carta di identità.

Annuncio pubblicitario

Se, invece, hai stipulato un contratto solo verbalmente, questo non ha alcun vincolo di registrazione, salvo che il comodato d’uso sia contenuto in un altro atto sottoposto all’obbligo di registrazione. Qualora tu voglia procedere ugualmente è comunque possibile registrare i contratti di comodato d’uso verbali.

Cenni sugli aspetti fiscali

Al pagamento dell’IMU sono tenuti i proprietari (o titolari di altro diritto reale), per cui il comodatario, semplice detentore del bene immobile, non deve pagare le imposte municipali o statali sulla proprietà (IMU o IRPEF).

Diverse sono le novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016.

Una novità consiste nella possibilità di concedere in comodato d’uso abitazioni ai parenti in linea retta di primo grado (genitori ai figli, e viceversa) potendo beneficiare di un’agevolazione per il pagamento IMU/TASI.

Per avere una riduzione del 50% dell’importo dovuto ai fini IMU:

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui