Mandare messaggi d’amore a una minorenne è reato?

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Atti sessuali con minorenne: l’sms o la chat su WhatsApp possono inchiodare l’adulto che invia complimenti alla ragazza con meno di 14 anni?

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Immagina che un professore della scuola media si innamori di una propria alunna di appena 13 anni e, perciò, le invii continui messaggi con complimenti di vario tipo. Dal tenore degli sms non si evince un esplicito invito ad avere rapporti sessuali, ma solo la forte attrazione che l’adulto prova nei confronti della bambina. Sia che si tratti di amore, infatuazione, immaturità, cosa prevede la legge in questi casi? Mandare messaggi d’amore a una minorenne è reato? La questione è stata decisa dalla Cassazione con una sentenza pubblicata ieri.

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L’età del consenso

La legge punisce gli atti sessuali con un minore di 14 anni. Chi va a letto con un minorenne di almeno 14 anni non commette reato, anche se la differenza d’età tra di due è elevatissima. Lo potrebbe fare, per ipotesi, anche un sessantenne con una quindicenne. L’età del consenso – così è detta l’età a partire dalla quale si possono avere rapporti sessuali – sale da 14 a 16 anni se l’altro soggetto è un ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore o altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.

Insomma, per sfatare un luogo comune, non è vero che non si può fare sesso con un minorenne: anche se la norma penale parla di “atti sessuali con minori” il riferimento è solo ai minori di 14 anni. Il divieto quindi scatta fino a 13 anni e non oltre. Dopodiché c’è l’assoluta libertà.

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Messaggi d’amore: è reato?

Sicuramente inviare messaggi d’amore non è vietato dalla legge, sempre che l’altro soggetto non lo voglia. Se così dovesse essere si commetterebbe il reato di molestie che prescinde dall’età. Il codice penale punisce chi, per petulanza o altro biasimevole motivo, importuna un’altra persona in pubblico o con l’uso del telefono. E il telefono si avvale ormai anche di sms e chat. Per cui l’insistente invio di messaggini amorosi non graditi può essere oggetto di denuncia anche da parte di un maggiorenne.

Messaggi d’amore a una minore: è reato?

Terminiamo con l’ipotesi – tutt’altro che scolastica – dalla quale siamo partiti. Il soggetto adulto che invia messaggi d’amore a una minorenne commette reato? Secondo la Cassazione no. Impossibile parlare di “atti sessuali”. Ci si trova, sempre secondo i magistrati, di fronte a una vicenda innocente ed adolescenziale, frutto della mera immaturità dell’adulto. Ma immaturità non significa essere dei criminali. Tanto più se risulta che la sfera intima della “vittima” non sia mai stata invasa con

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tentativi di baci sulla bocca, di abbracci non graditi, di palpatine o altre ingerenze nelle sfere erogene.

Il caso deciso dalla Cassazione

La Corte si è trovata a giudicare i messaggi amorosi inviati da un docente di 33 anni all’allieva di appena 13. Di tanto si sono accorti i genitori della ragazzina che subito hanno allarmato i carabinieri. Sono partite le indagini e di qui il processo penale.

Secondo i querelanti, era lapalissiano «il tentativo» del docente di compiere «atti sessuali» con la loro bambina, e a sostegno di questa visione sottolineano che «le profferte amorose» fatte dall’uomo «erano chiare e finalizzate al contatto fisico» e aggiungono che «l’abbraccio» verificatosi sotto la loro casa «aveva rappresentato una netta invasione dello spazio corporeo e psichico» della ragazza.

Per chiudere il cerchio, infine, i due genitori ritengono chiarificatore «il turbamento» mostrato dalla figlia e derivante dal «segreto legame con il suo insegnante».

Tuttavia, secondo i giudici della Cassazione, la condotta dell’uomo, seppur da considerare censurabile, non è catalogabile come reato, cioè come «atti sessuali con minorenne». Ne è derivata l’assoluzione per l’imputato.

Nel corso del processo non è emersa in modo chiaro «l’intenzione dell’appagamento degli istinti sessuali» del docente né «la lesione del corretto sviluppo della sfera sessuale» della ragazzina. Ciò perché «le premesse e l’evoluzione del rapporto tra i due soggetti non portava necessariamente a ritenere che sarebbe seguito un appagamento sessuale» dell’uomo, concludono i giudici.

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