Condomino dissenziente alla causa e spese legali
Il condomino dissenziente paga l’avvocato fino a sentenza.
Il condominio in cui vivi ha deciso di aprire un contenzioso. Sin dall’inizio, sei stato contrario alla causa; così hai deciso di avvalerti della limitazione della responsabilità opponendo il tuo «dissenso alla lite». Ciò nonostante, l’amministratore ti ha presentato il conto per quanto riguarda l’onorario da pagare all’avvocato. Sei tenuto a pagare? Cosa stabilisce la legge con riferimento al condomino dissenziente alla causa e alle spese legali? Cerchiamo di fare il punto della situazione.
L’articolo 1132 del Codice civile stabilisce quanto segue: «qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione».
Tale norma si riferisce alle liti giudiziarie (e non alla consulenza stragiudiziale, non sfociata in una “causa”) tra condominio e terzi.
Per la consulenza stragiudiziale sono tenuti al pagamento delle spese per il legale del condominio, tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà.
Leggi anche la nostra guida sul dissenso alla lite in condominio: come non pagare le spese processuali.
Secondo il tribunale di Firenze [1] «In tema di dissenso alle liti, il Codice civile – derogando al regime ordinario, secondo cui le delibere assembleari sono vincolanti per tutti i condomini e le spese di interesse comune vanno ripartite tra tutti i compartecipi – subordina gli effetti dell’estraneazione del condomino dalla lite al fatto che vi sia stata
Questo in buona sostanza significa che:
- la limitazione di responsabilità del condomino vale solo per le somme da versare in caso di soccombenza con la condanna al rimborso delle spese legali alla controparte e non anche per quanto attiene alle spese legali dovute all’avvocato che ha difeso il condominio;
- la limitazione di responsabilità non opera per tutte le somme da versare prima dell’uscita della sentenza, sia a titolo di costi vivi che di anticipazioni per onorari all’avvocato difensore;
- il condomino dissenziente alla lite è, quindi, tenuto a versare l’onorario dell’avvocato fino alla sentenza.
Il dissenso alle liti comporta che, nel caso in cui il giudice condanni il condominio a corrispondere una somma alla parte vittoriosa, il condomino dissenziente:
- ha diritto a non vedersi addebitare la propria quota millesimale della condanna pronunciata dal giudice al termine del giudizio che abbia visto sconfitto il condominio;
- o, in caso di esecuzione forzata da parte del creditore nei confronti dei condomini, ha diritto a rivalersi nei confronti del condominio chiedendo cioè la restituzione di ciò che ha dovuto versare al creditore per la partecipazione o la promozione di una lite che lo vedeva dissenziente.
Se, però, la causa ha esito favorevole per il condominio, e il condomino dissenziente ne trae vantaggio, questi è tenuto a concorrere, nella misura che gli compete, nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ottenere dalla parte soccombente.
Per maggiori chiarimenti leggi anche dissenso alle liti condominiali: come fare.