Condomino dissenziente alla causa e spese legali

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Autore: Redazione

15 dicembre 2019

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Il condomino dissenziente paga l’avvocato fino a sentenza.

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Il condominio in cui vivi ha deciso di aprire un contenzioso. Sin dall’inizio, sei stato contrario alla causa; così hai deciso di avvalerti della limitazione della responsabilità opponendo il tuo «dissenso alla lite». Ciò nonostante, l’amministratore ti ha presentato il conto per quanto riguarda l’onorario da pagare all’avvocato. Sei tenuto a pagare? Cosa stabilisce la legge con riferimento al condomino dissenziente alla causa e alle spese legali? Cerchiamo di fare il punto della situazione.

L’articolo 1132 del Codice civile stabilisce quanto segue: «qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione».

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Tale norma si riferisce alle liti giudiziarie (e non alla consulenza stragiudiziale, non sfociata in una “causa”) tra condominio e terzi.

Per la consulenza stragiudiziale sono tenuti al pagamento delle spese per il legale del condominio, tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà.

Leggi anche la nostra guida sul dissenso alla lite in condominio: come non pagare le spese processuali.

Secondo il tribunale di Firenze [1] «In tema di dissenso alle liti, il Codice civile – derogando al regime ordinario, secondo cui le delibere assembleari sono vincolanti per tutti i condomini e le spese di interesse comune vanno ripartite tra tutti i compartecipi – subordina gli effetti dell’estraneazione del condomino dalla lite al fatto che vi sia stata

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soccombenza e quindi che la lite abbia avuto esito giudiziale sfavorevole per il condominio (salvi i casi assimilabili di mancata pronuncia per fatto imputabile alla parte, rinuncia agli atti, rinuncia alla domanda, eccetera). Fatto, questo, che non può verificarsi fino a quando la lite non sia stata introdotta davanti l’autorità giudiziaria. (Fattispecie relativa ad oneri per parere stragiudiziale reso da un avvocato in favore del condominio, in relazione ai quali il tribunale ha escluso l’operatività del dissenso alle liti manifestato dai ricorrenti, trattandosi non di spese defensionali per lo svolgimento delle difese in giudizio, bensì propedeutiche ad esso)».
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Questo in buona sostanza significa che:

Il dissenso alle liti comporta che, nel caso in cui il giudice condanni il condominio a corrispondere una somma alla parte vittoriosa, il condomino dissenziente:

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Se, però, la causa ha esito favorevole per il condominio, e il condomino dissenziente ne trae vantaggio, questi è tenuto a concorrere, nella misura che gli compete, nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ottenere dalla parte soccombente.

Per maggiori chiarimenti leggi anche dissenso alle liti condominiali: come fare.

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