Cause in condominio: obbligatoria la mediazione con l’amministratore per parti comuni e tabelle

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Liti in condominio: le decisioni spettano all’assemblea; i condòmini accettano la proposta di conciliazione con la maggioranza degli intervenuti e per almeno 500 millesimi.

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Con il decreto del Fare [1] è stata reintrodotta la mediazione obbligatoria per tutte le liti in condominio: pertanto, da oggi, chi vorrà intraprendere una causa che abbia ad oggetto una materia condominiale [2] (per esempio: sulle parti comuni, sulle morosità dei condòmini, sul regolamento contrattuale) dovrà prima procedere al tentativo di mediazione innanzi agli organismi autorizzati.

Restano pertanto escluse dalla mediazione le questioni di vicinato, quelle cioè che riguardino i rapporti tra i proprietari, ossia le proprietà private e non la “cosa comune” condominiale.

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L’istanza di mediazione andrà presentata presso un organismo abilitato nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia ossia del luogo ove si trova il condominio.

Poteri dell’amministratore

L’amministratore è legittimato a partecipare al procedimento, ma solo previa autorizzazione di apposita delibera assembleare da assumere con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Se il termine per comparire avanti al mediatore non consente all’assemblea di pronunciarsi deve essere disposta congrua proroga, su istanza del condominio.

Anche la proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea (con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio).

Se non si raggiunge questa maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.

Per garantire il concreto funzionamento dell’assemblea è richiesto al mediatore di fissare il termine per l’esame della proposta conciliatoria, tenendo conto della necessità per l’amministratore di munirsi della delibera assembleare.

È necessario che il condominio si presenti alla mediazione insieme al proprio avvocato. O meglio: solo in presenza dell’avvocato, in caso di insuccesso della mediazione, si potrà agire in Tribunale.

Per comprendere il funzionamento della mediazione, si rinvia al precedente articolo: “La nuova mediazione dopo le modifiche della Camera” e all’articolo: “La nuova mediazione obbligatoria nel processo civile: come funziona”.

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