Caduta calcinacci: compiti dell’amministratore di condominio

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Autore: Mariano Acquaviva

25 marzo 2023

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Le spese urgenti che autorizzano l’amministratore ad eseguire le riparazioni senza il consenso dell’assemblea devono essere anche necessarie.

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Una facciata dell’edificio in cui vivi presentava il rischio di caduta calcinacci. Il materiale edile stava per cadere sulla strada. Potendo da ciò derivare una grossa responsabilità per il condominio nel caso in cui qualcuno si fosse fatto male, l’amministratore ha pensato bene di chiamare una ditta edile e far riparare la sezione interessata.

Avete così assistito agli interventi di ristrutturazione senza che mai l’assemblea fosse stata convocata, ritenendo che, probabilmente, sul conto corrente condominiale vi fossero i soldi. Ma non era così: alla successiva riunione di condominio, l’amministratore ha ripartito il conto tra tutti voi, imputandolo a «spese urgenti e straordinarie». C’è chi si è opposto ritenendo che non fosse nel potere del capo condomino autorizzare dei lavori senza il previo “nulla osta” dell’assemblea. È davvero così? Quali sono i

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compiti dell’amministratore di condominio in caso di caduta di calcinacci sulla strada?

Sulla questione è intervenuta la giurisprudenza, consentendo di avere un quadro chiaro della situazione nonché di scoprire quali sono, in ipotesi del genere, i diritti e doveri dei proprietari. Ma procediamo con ordine.

Lavori urgenti in condominio: che fare?

Quando un lavoro di manutenzione straordinaria dell’edificio è urgente, tanto da non consentire di attendere i lunghi tempi di convocazione e decisione dell’assemblea di condominio, l’amministratore ha il dovere di intervenire subito, incaricando una ditta per le riparazioni. Tale intervento può quindi essere avviato dall’amministratore stesso anche in assenza di una previa autorizzazione dei condomini, ma con l’obbligo di riferirne loro alla successiva riunione di condominio.

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La norma che attribuisce tale potere al capo condomino è contenuta nel Codice civile e recita nel seguente modo: «L’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea».

Per maggiori approfondimenti su questo tema ti consiglio di leggere la nostra guida sui lavori urgenti in condominio.

Il lavoro non deve essere solo urgente, ma anche necessario. Sono “necessarie” quelle manutenzioni volte a evitare un danno imminente ed irreparabile per il condominio e i singoli condomini. Si pensi ad un temporale estivo che scoperchi una porzione del tetto condominiale.

Che succede se nel condominio non ci sono soldi?

Chiaramente, il dovere dell’amministratore si ferma laddove sul conto condominiale non vi siano fondi a sufficienza per

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pagare la ditta. E, difatti, come noto, nel nostro Codice civile è stata di recente inserita una disposizione in virtù della quale, tutte le volte in cui devono essere avviati dei lavori straordinari, l’amministratore deve prima costituire un fondo con i contributi dei singoli condomini in modo da avere già la disponibilità del denaro per pagare la ditta esterna. Lo scopo della disposizione è quello di evitare il rischio di morosità e di interventi non pagati. Leggi l’approfondimento: come bloccare i lavori condominiali.

Caduta calcinacci: cosa deve fare l’amministratore?

La caduta dei calcinacci, quando minaccia di procurare un danno all’incolumità dei condòmini o dei terzi (si pensi ai passanti che camminano sul marciapiede sotto lo stabile), configura proprio uno di quei

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lavori urgenti e straordinari di manutenzione straordinaria che consentono all’amministratore di procedere anche senza previo consenso dell’assemblea.

La giurisprudenza [1] ha, infatti, ribadito come il distacco di calcinacci dalla facciata condominiale con la loro caduta sulla pubblica via e la conseguente necessità di messa in sicurezza dello stabile, configuri un chiaro esempio di intervento urgente che legittima l’amministratore ad affrontare le relative spese, seppur di natura straordinaria, anche senza preventiva convocazione e delibera dell’assemblea.

A questo punto, si possono profilare una serie di ipotesi.

Se sul conto corrente condominiale ci sono i soldi per

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pagare la ditta, l’amministratore autorizza i lavori e poi liquida il creditore con gli avanzi delle gestioni degli anni precedenti e, quindi, con la disponibilità in banca, senza riscuotere ulteriori quote dai condòmini.

Se, invece, sul conto corrente non c’è disponibilità a sufficienza per pagare la ditta, si possono verificare due ipotesi:

Non è detto, però, che la ditta dei lavori accetti l’esecuzione degli stessi in assenza di un fondo o comunque di un anticipo. In quel caso, è dovere dell’amministratore porre in essere tutte quelle attività di

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messa in sicurezza – ivi interessando i vigili urbani e/o quelli del fuoco – per evitare danni a terzi (si pensi alla recinzione dell’area su cui possono cadere i calcinacci).

Caduta calcinacci: sono lavori urgenti e necessari

Come detto, l’amministratore può delegare i lavori straordinari, senza il nulla osta dell’assemblea per evitare la caduta dei calcinacci sulla strada. Sussiste infatti una specifica posizione di garanzia in capo all’amministratore – prevista dal codice penale [2] – in relazione allo stabile amministrato, che legittima senz’altro l’esecuzione delle opere in via d’urgenza senza il preventivo passaggio in assemblea.

Inoltre, l’amministratore deve salvaguardare i condòmini

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dalle responsabilità per eventuali danni sofferti dai terzi derivanti da beni condominiali, quali appunto le facciate [3].

Secondo la giurisprudenza sopra richiamata, il Codice civile «non richiede che l’assemblea condominiale ratifichi le spese straordinarie disposte dall’amministratore qualora rivestano i connotati della indifferibilità e della urgenza», precisando altresì come la ratifica «si renda necessaria solo per il diverso caso di spese disposte dall’amministratore in assenza di delibera autorizzativa, ma in relazione a lavori non urgenti né indifferibili».

L’obbligo per l’amministratore di riferire all’assemblea rientra infatti «nel dovere generale che incombe sull’amministratore di rendere conto della sua gestione ai condòmini» e non deve essere confuso con la necessità di ratifica di un atto esorbitante dal mandato; ne consegue che l’inosservanza di tale obbligo non preclude il diritto dell’amministratore al rimborso delle spese riconosciute urgenti, nei limiti in cui il giudice le ritenga giustificate.

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