Affidamento congiunto: cosa significa?

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Separazione e divorzio: cos’è l’affido condiviso e quando scatta invece quello esclusivo? Che differenza c’è tra affidamento e collocazione?

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Nel momento in cui marito e moglie decidono di separarsi entrano in gioco una serie di problematiche legate ai figli: dal mantenimento all’affidamento, dalla convivenza al calendario di visite con l’altro genitore. Gli ex coniugi possono regolare tali aspetti in via bonaria, con un accordo da sottoporre al giudice, o, in assenza di intese, rimettendo la questione al tribunale che deciderà all’esito di una regolare causa. Nell’ambito di quest’ultima, il giudice sarà innanzitutto chiamato a definire l’affidamento e, di regola, opterà per l’affidamento condiviso (o congiunto). Di cosa si tratta? E cosa distingue questo termine da quello di «collocazione» dei minori?

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Scopo di questa breve guida è spiegare cosa significa affidamento congiunto e cosa invece «affidamento esclusivo»; passeremo poi a verificare quando si verifica l’uno e quando l’altro. Ma procediamo con ordine.

Cos’è l’affidamento dei figli?

Sono essenzialmente tre le questioni su cui il giudice della separazione e del divorzio è chiamato a pronunciarsi:

La regola vuole che l’affidamento sia, di norma,

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condiviso (o congiunto), ossia spetti ad entrambi i genitori che lo esercitano di comune accordo, secondo un progetto comune regolato per il bene superiore del figlio stesso. Padre e madre saranno così chiamati a prendere, di volta in volta, le decisioni più rilevanti per il minore inerenti alla sua crescita, educazione, istruzione, salute, ecc.

Un genitore può così ottenere dal giudice l’affidamento del figlio ma non essere, nello stesso tempo, collocatario dello stesso. Si pensi, il più delle volte, al padre che, pur non vivendo con i figli, deve essere consultato dalla madre prima di adottare le scelte di particolare rilevanza per i bambini.

Eccezionalmente, il tribunale può optare per l’affidamento esclusivo, ossia in capo ad un solo genitore. Ciò avviene quando l’altro dimostri di non avere la maturità e la responsabilità necessaria a gestire i propri compiti nei confronti dei figli e, anzi, la sua presenza può addirittura essere di ostacolo per la loro crescita sana ed equilibrata.

Cos’è l’affidamento congiunto?

Come abbiamo appena detto, l’affidamento congiunto o condiviso è la prima soluzione che il giudice adotta quando la coppia con figli minori si separa o divorzia. Esso è attuazione del

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diritto dei figli alla bigenitorialità: i minori devono cioè avere la possibilità di mantenere rapporti solidi, duraturi e affettivi sia con entrambi i genitori che con le rispettive famiglie di provenienza (nonni e zii).

Sicché, se un genitore dovesse costituire un ostacolo ai rapporti tra l’altro e i figli potrebbe perdere la collocazione e, nei casi più gravi, l’affidamento (si pensi ai numerosi casi in cui la madre, collocataria dei figli, mette questi ultimi contro la figura paterna sino a creare un vero e proprio conflitto e disconoscimento di quest’ultima).

Ciascun genitore deve quindi permettere all’altro di avere rapporti col figlio, nella consapevolezza che la cultura, la personalità e le idee dell’altro genitore possono essere diverse dalle proprie.

Il rispetto del principio della bigenitorialità impone che, nonostante la crisi della coppia, entrambi i genitori siano presenti nella vita del figlio minore, che ad entrambi siano garantite una stabile consuetudine di vita e delle salde relazioni affettive nel dovere dei genitori di cooperare nell’assistenza, educazione e istruzione.

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Nell’ambito poi dell’affidamento condiviso non tutte le decisioni devono essere prese di comune accordo tra i genitori ma solo quelle più rilevanti, quelle cioè – per così dire – di “straordinaria amministrazione”. Così, ad esempio, se un bambino vuol andare a fare visita a un compagno per una notte, la madre collocataria non dovrà chiedere il previo consenso del padre, ma dovrà farlo, ad esempio, prima di una gita scolastica di una settimana, al momento della scelta del liceo e così via.

Del pari, ci sono scelte urgenti che non consentono il previo confronto tra i genitori. Si pensi a una decisione da prendere nell’immediato in caso di rischio per la salute del bambino. In tal caso, il genitore collocatario avrà diritto a chiedere il rimborso delle spese straordinarie pur se non previamente concordate.

Di regola, la forte conflittualità tra i genitori non è di ostacolo all’affido condiviso. Ciò perché non contano tanto le relazioni tra gli ex coniugi bensì quelle tra questi e i figli. Così, se padre e madre litigano sempre tra loro – a meno che tali episodi non esorbitino in veri e propri maltrattamenti – il giudice opterà comunque per l’affidamento condiviso. Invece, si potrà avere l’affidamento esclusivo non solo nel caso di grave pregiudizio, per il minore, della personalità del genitore (si pensi a un padre tossicodipendente o a una madre con delle gravi patologie psichiche), ma anche nel caso di mancanza di convergenza d’intenti tra i genitori ed elevata difficoltà di adesione ad un programma educativo comune.

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Qual è la differenza tra affidamento e collocamento dei minori?

Alla luce di quanto abbiamo appena detto è possibile anche comprendere la differenza tra collocamento e affidamento. Il primo concetto attiene alla residenza dei minori e alla dimora abituale, quella cioè che viene fissata per gran parte dell’anno, al netto di eventuali visite fatte presso l’abitazione dell’altro genitore.

La collocazione viene di norma lasciata alla madre quando il figlio è in età prescolare e scolare. In ogni caso, il figlio con almeno 12 anni deve essere necessariamente sentito dal giudice prima di qualsiasi decisione che lo riguardi; diversamente, la sentenza è invalida e può essere impugnata.

Anche se la Cassazione ha negato qualsiasi preferenza per la madre, stabilendo che le decisioni devono essere prese caso per caso, nei fatti è sempre la donna ad essere preferita, sicché la collocazione al padre è disposta, oltre che nei casi in cui siano gli stessi figli a chiederlo espressamente, quando la madre si riveli completamente inidonea al compito. Né l’assenza di un’occupazione o di un reddito stabile è di pregiudizio per la donna ad ottenere la collocazione dei figli, atteso che, in ogni caso, è compito dell’ex marito versare l’assegno di mantenimento periodico.

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