Risarcimento danni: la fattura è prova

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Autore: Redazione

19 giugno 2020

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

La Cassazione spiega come dimostrare di essere stati danneggiati e spiega se la fattura è sufficiente per ottenere i soldi del risarcimento.

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Chi vanta un diritto nei confronti di un’altra persona deve dimostrarlo. Questo principio di logica comune è alla base del nostro processo civile. In tre semplici parole, viene definito: «onere della prova». Del resto, sarebbe paradossale il contrario: rivendicare qualcosa da qualcuno e imporre a quest’ultimo di difendersi.

In materia di risarcimento danni, il principio dell’onere della prova si sostanzia in due momenti fondamentali: la prova dell’«esistenza» del danno e la prova dell’«entità» di tale danno. Una cosa è dire: mi hai rovinato il parquet, un’altra è dire che, per rifarlo, ci vorranno 3mila euro.

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A quel punto, si è soliti utilizzare la prova della fattura per dimostrare l’esborso e ottenere la restituzione dei soldi spesi o di quelli da spendere. Ma è sufficiente? In caso di risarcimento danni, la fattura è prova? Sul punto, si è più volte espressa la Cassazione, da ultimo con una interessante sentenza [1].

Di tanto parleremo in questo articolo. Spiegheremo cosa deve dimostrare chi avanza pretese da un’altra persona in merito a un danno subito e cosa deve dimostrare per ottenere il ristoro economico. Ma procediamo con ordine.

Risarcimento del danno e prova

Per capire se, in tema di risarcimento danni,

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la fattura è prova, dobbiamo dare alcune nozioni di procedura civile.

Il principio generale del processo civile – dicevamo in apertura – è quello secondo cui chi inizia l’azione – il cosiddetto «attore» – è tenuto a dimostrare i fatti oggetto della controversia e il proprio diritto che assume essere stato leso. Per ottenere quindi un risarcimento del danno è necessario dimostrare tre elementi:

Nel caso in cui tali prove non vengano raggiunte, non è possibile ottenere il

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risarcimento del danno.

La fattura come prova del danno

In un importante precedente, la Cassazione ha detto che non basta all’automobilista che assume di essere stato danneggiato, depositare la fattura del carrozziere all’assicurazione o al giudice per dimostrare, in questo sbrigativo modo, l’esistenza e l’entità del danno. Invece, sarebbe necessario che la fattura sia quietanzata o che vi sia la prova dell’avvenuto bonifico o della consegna dell’assegno: solo questi elementi potrebbero convincere che vi sia stato un effettivo sborso monetario di cui si chiede la restituzione. Di tanto, abbiamo già parlato nell’articolo: “Risarcimento danni: basta la fattura del carrozziere?

“.

Lo stesso principio è stato riconfermato con la più recente sentenza, questa volta però emessa in una controversia di carattere condominiale (ma il principio può essere adattato a qualsiasi circostanza). Secondo i giudici supremi, il condomino non può provare il danno alla sua proprietà tramite la produzione di una semplice fattura relativa alle riparazioni effettuate.

La semplice fattura prodotta nel corso della causa per risarcimento danni, non è infatti sufficiente a ritenere assolto l’onere della prova che necessita di ben altri strumenti e mezzi. Così, per dimostrare l’esistenza del danno bisognerà quantomeno produrre documentazioni, testimoni, relazioni peritali, ecc. Per provare, invece, l’entità bisognerà chiedere una consulenza tecnica d’ufficio, dimostrare l’esborso effettuato con assegni o bonifici e via dicendo.

L’insufficienza della fattura a dare la prova dei fatti dedotti da parte dell’attore risulta evidente dalla natura stessa di tale documento: esso, infatti, ha solo un valore fiscale e contabile, ma non contiene alcuna indicazione circa il nesso tra i lavori in essa indicati e i danni dei quali si chiede il ristoro con la causa. In altri termini, non risulta provato che il danno sia stato effettivamente subito dall’attore.

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